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Ordinanza — n. 23268/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal filing and improper grounds under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23268/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible de plano for two primary procedural violations. The appellant personally signed the petition, violating the requirement for a registered defense attorney, and raised grounds regarding the court's reasoning rather than permissible legal errors. Consequently, the court rejected the request for acquittal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if personally signed by the accused or if it challenges the reasoning of a plea sentence rather than specific statutory grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition plea sentence grounds defense attorney requirement court costs and fine ritiro della domanda di revisione motivi di cassazione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, primo periodo cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Va, inoltre, rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 344-bis cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso, che preclude la costituzione di un valido rapporto processuale ed impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod.
art. 385 cod. pen
Gallo Nazario ha appellato personalmente la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 6 luglio 2020 con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto, deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 54 cod. pen
in quanto il Tribunale non avrebbe ritenuto sussistente, ingiustificatamente, l'esimente di cui all'art. 54 cod. pen., censura l'eccessività della determinata pena base e la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente.
art. 613 cod. proc. pen
Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
art. 344-bis cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso, che preclude la costituzione di un valido rapporto processuale ed impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gallo Nazario, nato a San Marco in Lamis il 10/09/1993 avverso la sentenza del 06/07/2020 del Tribunale di Foggia udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Gallo Nazario ha appellato personalmente la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 6 luglio 2020 con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen. commesso in Foggia il 9 marzo 2020.

2. La Corte di appello, con ordinanza in data 6 marzo 2023, convertito l'appello in ricorso per cassazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. ha trasmesso l'impugnazione a questa Suprema Corte.

3. Il ricorrente chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto, deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale non avrebbe ritenuto sussistente, ingiustificatamente, l'esimente di cui all'art. 54 cod. pen., censura l'eccessività della determinata pena base e la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, per una duplice ragione: sia perché è proposto personalmente dall'imputato, sia perché proposto per motivi non consentiti. 4.1. Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

L'impugnazione avverso la citata sentenza, pertanto, seppure inizialmente appellata e correttamente convertita dalla Corte di appello di Bari in ricorso per cassazione in quanto proposta avverso provvedimento non appellabile, deve essere dichiarata inammissibile. 4.2. Va, inoltre, rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103 del 2017, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

All'evidenza il ricorso censura la motivazione della decisione, questione non deducibile in ordine alla sentenza emessa ex art. 444 e ss. cod. proc. pen.

5. All'inammissibilità del ricorso, che preclude la costituzione di un valido rapporto processuale ed impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C pr 1, Così deciso i