Sentenza — n. 23255/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 24 novembre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Pasquale La Rosa contro l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex artt. 110, 81, comma secondo, 644, commi primo, terzo e quinto, nn.3 e 4, 416•bis.1., cod. pen.(capo C) descritto nella imputazione provvisoria (erroneamente l'ordinanza impugnata riporta anche il capo D, escluso dal primo Tribunale per il riesame). In particolare, il Tribunale ha ravvisato l'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento sul punto disposto dalla Corte di cassazione (Sez. 2 n. 42064 del 4/10/2022), in relazione al reato di cui al capo C.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 23255/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 416- bis.1 cod. pen., poiché occorre evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, la finalità perseguita dall'agente, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico ci favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato alla associazi3ne (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199, Sez. 6, n. 24883 del 15/05/2019, Crocitta, Rv. 275988; Sez. 3, n. 9142 cel 13/0172016, Basile, Rv. 266464).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: La Rosa Pasquale, nato il 14/03/1965 a tropea avverso l'ordinanza del 24/11/2022 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentito il Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri che chiede rigettarsi il ricorso; sentito l'avvocato Giovanni Sisto Vecchio, in difesa di La Rosa, che chiede annullarsi l'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 novembre 2022 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Pasquale La Rosa contro l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex artt. 110, 81, comma secondo, 644, commi primo, terzo e quinto, nn.3 e 4, 416•bis.1., cod. pen.(capo C) descritto nella imputazione provvisoria (erroneamente l'ordinanza impugnata riporta anche il capo D, escluso dal primo Tribunale per il riesame). In particolare, il Tribunale ha ravvisato l'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento sul punto disposto dalla Corte di cassazione (Sez. 2 n. 42064 del 4/10/2022), in relazione al reato di cui al capo C.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di La Rosa si chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione circa la sussistenza della aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. in relazione al reato di usura. Si rileva che a Pasquale La Rosa non è contestato di avere agito in concorso con altri coindagati con modalità mafiose ma che abbia mirato a favorire l'associazione mafiosa.
Si osserva che il Tribunale per il riesame ha escluso la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Antonio La Rosa, capo della omonimo clan assieme al fratello Francesco, anche se il Tribunale ha precisato che il giudicato cautelare formatosi in relazione a Antonio La Rosa non esclude cefinitivamente il coinvolgimento di costui avendo la Corte di cassazione dichiarato inammissibile, ma senza valutare la ricostruzione delle condotte il ricorso del Pubblico ministero perché impcstato in termini di ricostruzione alternativa dei fatti.
Si assume che nella vicenda in esame non emergono interessi del gruppo criminale capeggiato da La Rosa Antonio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce omessa motivazione nell'applicazione automatica della custodia cautelare in carcere trascurando che: nella conversazione del 16 ottobre 2019 La Rosa aveva adottato un tono remissivo; il fatto principale di usura risale al 2010 e per gli arresti donniciliari è stata offerta la disponibilità di una soluzione abitativa in Latina, luogo diverso da duello nel quale si è svolta la vicenda; inoltre dalla allegata documentazione emerge che già prima della carcerazione La Rosa aveva seri problemi di salute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza della Corte di cassazione che ha annullato la precedente ordinanza del Tribunale per il riesame ha ritenuto non censurabile la motivazione sulla base della quale i Giudici di merito hanno affermato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa il reato di usura, ma l'ha giudicata viziata circa il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. perché fondata "‘t soltanto sulla esistenza di una precedente condanna per il reato ex art. 416-bis cod. pen. relativa a condotte del periodo che va dal 2008 al 2013. Il Tribunale del riesame ha desunto gravi indizi della sussistenza dell'aggravante dai seguenti elementi di valutazione:
a) Elio Ventrice, sollecitò l'imprenditore sottoposto a usura Antonio Mondella a estinguere il suo debito nei confronti di Pasquale La Rosa usando l'espressione «lui ed il fratello potrebbero saltarti addosso»;
b) Mondella ha precisato che in relazione al suo debito ebbe contatti anche con La Rosa Francesco che, avendolo incontrato in un centro commerciale, lo sollecitò a adempiere perché suo fratello aveva necessità di soldi per i suoi problemi giudiziari;
c) la proposta, caldeggiata da Antonio la Rosa, di Domenico Fraone e formulata tramite Ventrice, che il figlio di Mondella non partecipasse all'asta per l'aggiudicazione di un immobile oggetto di contenzioso fra loro così da farlo aggiudicare a Fraone che avrebbe poi saldato il debito di N1ondella verso Pasquale La Rosa;
d) tutti e tre i fratelli La Rosa sono intervenuti nella vicenda.
2. Per la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 416- bis.1 cod. pen., poiché occorre evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità ambientale, la finalità perseguita dall'agente, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico ci favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato alla associazi3ne (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199, Sez. 6, n. 24883 del 15/05/2019, Crocitta, Rv. 275988; Sez. 3, n. 9142 cel 13/0172016, Basile, Rv. 266464).
3. Nel caso in esame, il Tribunale ha osservato che tutti e tre i fratelli la Rosa risultano coinvolti nella vicenda ma non sono evidenziati elementi dai quali trarre che l'usura attribuita al ricorrente sia stata commessa affinché ne beneficiasse l'associazione per delinquere e non soltanto l'indagato e, eventualmente, anche i suoi fratelli ma come soggetti autonomi e non anche come partecipi dell'associazione operanti per il suo vantaggio. Pertanto, l'ordinanza va annullata con rinvio per un nuovo giudizio che dia conto di eventuali elementi idonei a suffragare l'ipotesi della finalizzazione dell'usura agli interessi della associazione per deliinquere. Nel motivo di ricorso che viene accolto resta assorbito anche quello concernente le esigenze cautelari poiché le valutazioni relative alla sussistenza o meno della aggravante possono influire sulle valutazioni concernenti le esigenze t cautelari (in relazioni alle quali, peraltro, l'ordinanza impugnata', ha omesso di rispondere alle deduzioni sviluppate nell'istanza di esame).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'a