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Sentenza — n. 23069/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against European arrest warrant due to inadmissible legal grounds and lack of merit review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23069/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the applicant's claim regarding the European arrest warrant. The applicant argued that the lower court failed to verify identity and properly motivated the decision, citing specific articles of the 2005 law. The Court ruled that the appeal was inadmissible because the current legal framework excludes merit review and vices of motivation, and the identity issue was already addressed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 22 legge n. 69/2005; Art. 606 c.p.p.: The Supreme Court is no longer the judge of the merits in European arrest warrant cases, and appeals cannot be based on vices of motivation or lack of contradictory proceedings.

Parole chiave

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European arrest warrant cassation appeal inadmissibility vices of motivation identity verification merit review exclusion procedura di identificazione asilo di cittadino eritreo esame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 22 legge n. 69 del 22 aprile 2005
69, l'attuale previsione dell'art. 22 consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all'art.
Art. 606, lett. a), b) e c) c.p.p.
22 consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all'art. 606, lett.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art.
Art. 6, comma 1, lett. e) legge n. 69 del 2005
Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 6, commi 1, lett.
art. 606 cod. proc. pen
Tale norma, nell'originaria previsione, stabiliva che il ricorso per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci
Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari
Sez. 6, n. 28253 del 23/09/2021, M
(Sez. 6, n. 28253 del 23/09/2021, M, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Asani Elvis, nato in Jugoslavia il 13/02/1987 avverso la sentenza emessa il 13/04/2023 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Raffaele Piccirillo, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria della Repubblica di Germania di Asani Elvis destinatario di un mandato di arresto europeo processuale per il reato di furto con scasso in abitazione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il consegnando articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 6, commi 1, lett.

a) e 4, lett c), legge n. 69 del 22 aprile 2005. Dal mandato di arresto non sarebbero desumibili i dati relativi alla identità e cittadinanza del ricercato, non essendo stati allegati i rilievi dattiloscopici; il tema attiene alla identità tra il soggetto fermato in Germania e quello tratto in arresto in Italia, a distanza di molto tempo dal fermo, quando già si trovava in carcere per altro titolo. La Corte di appello, dopo aver ritenuto di approfondire il tema, ha tuttavia considerato sufficiente la mera allegazione delle fotografie del soggetto fermato in Germania, senza peraltro compararle con la foto del ricorrente, le cui generalità coincidono con quelle del soggetto fermato

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile 2. A seguito delle modifiche apportate alla legge 22 aprile 2005, n. 69, l'attuale previsione dell'art. 22 consente la proposizione del ricorso per cassazione esclusivamente per far valere i vizi di cui all'art. 606, lett. a), b) e c), con conseguente esclusione del vizio di motivazione. La scelta del Legislatore va inquadrata nella complessiva riformulazione dell'art. 22 legge 22 aprile 2005, n.

69. Tale norma, nell'originaria previsione, stabiliva che il ricorso per cassazione poteva essere proposto «anche per il merito» e non contenendo alcuna limitazione, consentiva la proposizione di tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. Per effetto della riformulazione, da un lato, è stato espunto il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, è stata circoscritta la possibilità di proporre i soli motivi previsti dall'art. 606, letta), b) e c), con conseguente espunzione del vizio di motivazione. Tale duplice intervento, induce a ritenere che, con riguardo ai procedimenti in tema di mandato di arresto europeo, la Corte di cassazione non è più giudice del merito ed il ricorso non può essere proposto per vizi attinenti alla contraddittorietà o illogicità della motivazione.

3. In tale contesto il motivo rivela la sua strutturale inammissibilità. L'assunto difensivo è che il tema relativo alla identità dell'odierno ricorrente con l'uomo fermato in Germania avrebbe dovuto essere ulteriormente approfondito. Già in costanza del previgente art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005 - che, in caso di mandato d'arresto processuale, prevedeva, quale presupposto per la consegna, l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza"- tale requisito veniva inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, bensì soltanto come esistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna, (compendio) del quale il mandato o la documentazione ad esso allagata dovevano dare adeguato conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (per tutte, Sez.

U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo. In linea con tale indicazione, l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e) della stessa legge prevede oggi che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato mentre è stato contestualmente espunto il riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282218 Peraltro, quanto al richiamo da parte del ricorrente alli art. 6 della legge n. 69 del 2005, l'intervenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dei commi 3,4,5,6 dell'art. 6 della legge n. 69 del 2005, preclude la possibilità di ritenere legittimo motivo di rifiuto alla consegna la mancata allegazione della documentazione indicata nei richiamati commi. (Sez. 6, n. 28253 del 23/09/2021, M, Rv. 282253).

Nel caso di specie, dunque, da una parte, l'evocato vizio di motivazione è inammissibile e, dall'altra, non sussiste la prospettata violazione di legge avendo la Corte di appello spiegato come, sulla base delle fotografie inviate dalla Germania, sia stata ritenuta l'identità tra l'odierno ricorrente e l'uomo autore del reato per cui si procede. Il ricorso inammissibilmente finisce per sollecitare una verifica da compiere secondo parametri, quelli della cognizione cautelare interna, comunque estranea alle competenze del giudice della consegna.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'alt 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso in Ro