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Sentenza — n. 23064/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls appeal decree due to failure to grant video link for detained defendant's hearing attendance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23064/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation annulled the appeal decree issued by the Court of Appeal of Catanzaro. The defendant, Ivan Lamanna, argued the decree was null because he explicitly requested to attend his hearing via video link while detained in Milan, but the court refused this request. The court ruled that the lower court violated specific procedural laws guaranteeing video participation for detainees outside the judge's jurisdiction, thereby ordering a new trial before a different panel.

Regesto Legislator

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Art. 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 16 d.l. 228/2021: A decree is null if a detained defendant outside the judge's jurisdiction explicitly requests video link attendance and the court fails to grant it.

Parole chiave

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video link hearing detained defendant rights procedural nullity appeal decree annulment videoconference attendance assenza prolungata procedimento in contumacia diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Il decreto impugnato è stato, infatti, emesso in violazione dell'art. 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, norma speciale rispetto all'art.
Art. 16 d.l. 228/2021
Deduce la nullità del decreto per violazione dell'art. 16 d.l. 228/2021 che, a sua volta, rinvia all'art.
Art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 111 del 30/11/2017
pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, dep.
Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021
2018, Gattuso, in motivazione; si veda, nello stesso senso, da ultimo, Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lamanna Ivan nato a Cernusco Sul Naviglio il 12/5/1971 avverso il decreto emesso il 21 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Ivan Lamanna ricorre per cassazione avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto contro il decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni. Deduce la nullità del decreto per violazione dell'art. 16 d.l. 228/2021 che, a sua volta, rinvia all'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 per la mancata partecipazione all'udienza del ricorrente e del suo difensore nonostante il Lamanna, all'epoca detenuto presso il carcere di Opera a Milano, avesse espressamente richiesto, con dichiarazione ricevuta dalla matricola (allegata al ricorso) il 26 settembre 2021, di presenziare all'udienza del 21 ottobre 2021 mediante videocollegamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. In primo luogo, rileva il Collegio che dal documento allegato al ricorso risulta che il ricorrente ha tempestivamente chiesto di presenziare all'udienza del 21/10/2022 dinanzi alla Corte di appello mediante videocollegamento (l'istanza è del 26/9/2022). Ne consegue che poiché tale richiesta non risulta valutata dalla Corte di appello, sussiste la dedotta violazione di legge processuale, sia pure con riferimento ad una disposizione diversa da quella indicata dal ricorrente. Il decreto impugnato è stato, infatti, emesso in violazione dell'art. 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, norma speciale rispetto all'art. 16 d.l. 228/2021, che prevede, a pena di nullità, la garanzia della partecipazione all'udienza mediante collegamento audiovisivo del detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che, come nel caso di specie, ne abbia fatto espressa richiesta.

2. Alla luce delle considerazioni sopra esposte il decreto impugnato va annullato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro che deciderà in diversa composizione. Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la natura di decreto del provvedimento annullato non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnazione (Sez. U., n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, in motivazione; si veda, nello stesso senso, da ultimo, Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253).fr

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 2