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Sentenza — n. 23061/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal court judgment for omitting ruling on external continuation of sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court annulled the lower court's judgment regarding the applicant's request for external continuation of sentence. The applicant argued that the appellate court failed to address a specific claim made during oral proceedings, having instead rejected the original request. The court ruled that once an appellant raises a specific ground for appeal, the appellate judge is legally obligated to rule on it, making the omission a fatal procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: When an appellant raises a specific ground for appeal regarding the application of external continuation, the appellate court is legally bound to rule on that specific issue, and failure to do so constitutes a ground for annulment.

Parole chiave

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external continuation of sentence appellate court omission specific ground for appeal mandatory ruling obligation annulment with remand procedural error devolutivo principle aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
Art. 81 cod. pen.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 81 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari.
Art. 385 cod. pen.
Sergio Paolo Desogus propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
Sergio Paolo Desogus propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 624 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino
Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv.
Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, Fusco
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Desogus Sergio Paolo nato a Cagliari il 2/3/1997 avverso la sentenza emessa il 5 ottobre 2022 dalla Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omesso riconoscimento della continuazione esterna con dichiarazione di irrevocabilità della condanna relativa al reato contestato.

RITENUTO IN FATTO

1. Sergio Paolo Desogus propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari con la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Deduce la mancanza di motivazione sulla richiesta formulata nel corso della discussione orale di riconoscimento della continuazione esterna con la sentenza di condanna n. 346/21 emessa dalla Corte di appello di Cagliari il 19/4/2021, divenuta irrevocabile il 5/10/2021 e relativa ad altro reato di evasione, richiesta avanzata in sostituzione di quella formulata con l'atto di appello con riferimento alla diversa sentenza n. 1464/17 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari il 9/6/2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. Risulta, infatti, che, a fronte della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con la diversa sentenza di condanna indicata dal ricorrente nel corso della discussione orale, in sostituzione di quella inizialmente indicata con l'atto di appello, la sentenza impugnata è rimasta silente sul punto ed ha, invece, rigettato l'istanza originaria. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, una volta che l'imputato abbia formulato uno specifico motivo di gravame sulla mancata applicazione della continuazione, il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo di pronunciarsi sul tema di indagine devolutogli, per l'evidente ragione che al principio devolutivo è coessenziale il potere-dovere del giudice del gravame di esaminare e decidere sulle richieste dell'impugnante: sicché, stante la correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare, o non, l'istanza dell'impugnante.

Ne consegue che, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di continuazione formulata con specifico motivo di impugnazione, sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la mancata pronuncia sul punto (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216238; in termini conformi, da ultimo, Sez. 2, n. 990 del 13/12/2019, dep. 2020, Fusco, Rv. 278678).

2. Alla luce di quanto sopra esposto, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente al punto relativo al riconoscimento del vincolo della continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'art. 81 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Cagliari. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'i