Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to use a registered defense attorney under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ignazio Buonopane inadmissible because it was filed personally rather than by a registered defense attorney. Although Buonopane argued for procedural and substantive violations, the court noted that the 2017 amendment to the Code of Criminal Procedure now mandates representation by a qualified lawyer for such appeals. Consequently, the court ruled that the personal filing rendered the petition void and ordered Buonopane to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613, 616 c.p.p.; Appeals against criminal judgments must be filed by registered defense attorneys; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Buonopane Ignazio, nato a Ascoli Piceno il 26/01/1955 avverso la sentenza del 11/10/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ignazio Buonopane ricorre con atto personale avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza che ha lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 314 cod. pen, e deduce violazioni di legge processuale e sostanziale e vizi di motivazione.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto con atto personale dell'imputato, anziché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).
3. Ne consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i