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Ordinanza — n. 22394/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal filed by defendant directly violating procedural code article 613.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22394/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was directly filed by the accused in violation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The defendant bypassed the required procedural steps, rendering the appeal relationship invalid regardless of the substantive arguments presented. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed fines on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal directly filed by the accused without following the prescribed procedural channels is inadmissible de plano, preventing the establishment of a valid appeal relationship.

Parole chiave

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direct appeal by accused procedural inadmissibility de plano dismissal Code of Criminal Procedure improper filing procedural violation Cassa delle ammende patrocinio obbligatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law 103/2017
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Romaniello Massimiliano, nato a Frascati il 23/08/1972 avverso la sentenza del 26 agosto 2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della estraneità dei motivi di ricorso a quelli ammessi dalal legge.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4