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Ordinanza — n. 22340/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22340/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22340/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Santacroce Marcello, nato a San Severo il 1/04/1974 avverso la sentenza del 13/05/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 22340/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Parole chiave

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patrocinio non autorizzato patrocinio obbligatorio spese di gratuito patrocinio indennità di patrocinio costi della perizia legittimazione a ricorrere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Santacroce Marcello, nato a San Severo il 1/04/1974 avverso la sentenza del 13/05/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso;Rilevato, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 Il Presidente