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Ordinanza — n. 22338/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22338/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22338/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1.Ghabri Mohamed Louay, nato in Tunisia il 24/4/1996 2.Ghabri Ahmed, nato in Tunisia il 23/7/2003 avverso la sentenza del 9/2/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA 1.1 ricorsi, contenuti un unico atto di impugnazione, devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché proposti per motivi non deducibili che esulano dall'unico motivo sperimentabile, per l'aspetto della pena, in relazione alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ovverosia perché la pena convenuta è illegale.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22338/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., ovverosia perché la pena convenuta è illegale.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: 1.Ghabri Mohamed Louay, nato in Tunisia il 24/4/1996 2.Ghabri Ahmed, nato in Tunisia il 23/7/2003 avverso la sentenza del 9/2/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA 1.1 ricorsi, contenuti un unico atto di impugnazione, devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché proposti per motivi non deducibili che esulano dall'unico motivo sperimentabile, per l'aspetto della pena, in relazione alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ovverosia perché la pena convenuta è illegale.

All'evidenza i motivi proposti dagli imputati che contestano il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con mero giudizio di equivalenza alla recidiva, hanno ad oggetto un profilo che concerne aspetti di apprezzamento discrezionale e per una pena contenuta nella cornice edittale, sicché si tratta di argomenti non sussumibili nella nozione di pena illegale, integrata da un esito finale nel quale il procedimento di calcolo o di comparazione fra circostanze non risulti conforme a legge. Nel caso in esame, il recepimento dell'accordo raggiunto dalle parti non è inficiato da evidenti illegalità e non può essere censurato e rimosso per effetto del mero ripensamento delle parti che, liberamente, si sono determinate ad una valutazione di merito sul trattamento sanzionatorio, neppure per effetto della mancanza di motivazione che, come noto, in relazione alla sentenza di applicazione pena si atteggia con modalità del tutto peculiari esaurendosi in una mera presa d'atto della legalità della misura della pena oggetto dell'accordo.

Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 20