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Ordinanza — n. 22337/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22337/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22337/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Riondino Emanuele, nato a Barletta il 9/2/1989 avverso la sentenza del 19/1/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili perché esula dall'unico motivo sperimentabile, per l'aspetto della pena, in relazione alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ovverosia perché la pena convenuta è illegale.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22337/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili perché esula dall'unico motivo sperimentabile, per l'aspetto della pena, in relazione alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ovverosia perché la pena convenuta è illegale.

Parole chiave

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difetto formale di procedura eccezioni processuali tardive azione di convalida del sequestro ritiro dell'atto procedurale procedura di rivendicazione nel pignoramento privo d'oggetto

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili perché esula dall'unico motivo sperimentabile, per l'aspetto della pena, in relazione alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ovverosia perché la pena convenuta è illegale.
art. 129 cod. proc. pen
rimane preclusa - salvi i casi di pena illegale o quello in cui, dal testo della sentenza impugnata, appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Riondino Emanuele, nato a Barletta il 9/2/1989 avverso la sentenza del 19/1/2023 del Tribunale di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili perché esula dall'unico motivo sperimentabile, per l'aspetto della pena, in relazione alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ovverosia perché la pena convenuta è illegale.

All'evidenza il proposto motivo di ricorso in relazione alla pena applicata per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e dannegg• 4 mento esula dall'ambito di quelli consentiti. Nell'ambito del negozio ratificat .a le parti con la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. rimane preclusa - salvi i casi di pena illegale o quello in cui, dal testo della sentenza impugnata, appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - la proponibilità di ricorso per cassazione e l'obbligo di motivazione del giudice deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto fra le parti e insussistenza di cause di proscioglimento (Sez. 6, n. 3429 del 3.11.1998, Gasparini, Rv. 212679), nel caso in esame compiuta evidenziando il contenuto della comunicazione della notizia di reato dalla quale si evincevano gli elementi materiale e psicologico dei reati.

Né il contenuto dell'accordo sulla pena convenuto con l'Accusa, e per una pena contenuta nella cornice edittale, appare sussumibile nella nozione di pena illegale, integrata da un esito finale nel quale il procedimento di calcolo o di comparazione fra circostanze non risulti conforme a legge. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 maggio 2