Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22332/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22332/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22332/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 27 ottobre 2022, la Corte di Cassazione -Sezione Sesta Penale ha dichiarato l'inammissibilità per rinunzia all'impugnazione del ricorso presentato nell'interesse di Francesco Falcone avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno, Sezione Riesame, del 30 giugno 2022, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1.1. Nelle more del deposito delle motivazioni della sentenza, il difensore trasmetteva, a mezzo PEC, richiesta indirizzata al Collegio, affinché procedesse de plano alla correzione dell'errore concernente la condanna al pagamento della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 127 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 22332/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Veniva, quindi, iscritto dalla Cancelleria un procedimento ex art. 127 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione abbandono del procedimento penale condono delle spese procedurali ritiro della domanda di revisione remissione della pena impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 127 cod. proc. pen
Veniva, quindi, iscritto dalla Cancelleria un procedimento ex art. 127 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: Falcone Francesco nato il 10/05/1960 avverso la sentenza del 27/10/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato Andrea Castaldo.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 ottobre 2022, la Corte di Cassazione -Sezione Sesta Penale ha dichiarato l'inammissibilità per rinunzia all'impugnazione del ricorso presentato nell'interesse di Francesco Falcone avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno, Sezione Riesame, del 30 giugno 2022, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1.1. Nelle more del deposito delle motivazioni della sentenza, il difensore trasmetteva, a mezzo PEC, richiesta indirizzata al Collegio, affinché procedesse de plano alla correzione dell'errore concernente la condanna al pagamento della Cassa delle ammende.

In particolare, si segnalava che la rinuncia all'impugnazione era conseguente alla revoca della misura degli arresti domiciliari e, quindi, alla sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. La difesa sottolineava che, per "mera anomalia tecnica" occorsa nella trasmissione dell'atto di rinunzia all'impugnazione, non perveniva alla Cancelleria il provvedimento di sostituzione della misura coercitiva, che determinava il venir meno dell'interesse di Falcone alla trattazione del ricorso cautelare.

2. Veniva, quindi, iscritto dalla Cancelleria un procedimento ex art. 127 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale.

3. La difesa depositava, allora, richiesta affinché fosse tolto dal ruolo dell'udienza del 28 febbraio 2023 il procedimento, disponendo il non luogo a provvedere, preso atto che la richiesta da lui trasmessa a mezzo PEC il 2 dicembre 2022 non era da intendersi, nemmeno implicitamente, quale mezzo formale di impugnazione. La stessa andava qualificata come mera richiesta di sollecitazione del potere ufficioso della Corte di Cassazione alla correzione del ritenuto errore di condanna alla sanzione pecuniaria, richiesta fondata sul convincimento del ricorrente dell'avvenuta acquisizione agli atti del Collegio dell'ordinanza di sostituzione della misura cautelare e dunque dell'assenza di colpa.

4. La difesa ha, infine, depositato memoria nella quale ribadisce che l'istanza non può essere qualificata ex art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen., in assenza dei requisiti formali per il deposito (conversione in formato pdf, apposizione di firma digitale, inoltro all'indirizzo PEC depositoattipenali6.cassazione@giustiziacert.it); processuali (conoscenza del deposito delle motivazioni della sentenza); sostanziali (come noto, il rimedio straordinario ex art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen. è previsto «a favore del solo condannato» e non è accessibile nell'incidente cautelare). In subordine, la difesa ha chiesto di considerare la memoria quale rinuncia all'impugnazione, per la conseguente declaratoria di inammissibilità.

5. Occorre evidenziare, preliminarmente, che l'istanza della difesa è relativa all'asserito errore materiale del dispositivo, contenuto nel ruolo di udienza del 27 ottobre 2022, posto che la sentenza doveva essere ancora depositata.6. Tale istanza deve essere dichiarata inammissibile.

7. Nella motivazione della sentenza - depositata il 13 gennaio 2023 - si evidenzia che "Alla predetta declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche (non avendo Falcone, al momento della rinuncia al ricorso, documentato in alcun modo che la causa di inammissibilità non era riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000,00 (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01)". 7.1. Viene, quindi, puntualmente, indicata da questa Corte la ragione, per la quale il ricorrente rinunciante non poteva essere esonerato dal pagamento delle spese: la Corte di cassazione non era stata portata a conoscenza della revoca della misura degli arresti domiciliari e, quindi, della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte di Falcone.

8. Alla luce di quanto sopra, l'istanza di Falcone deve essere dichiarata inammissibile e, stante la carenza di colpa nella condotta del ricorrente, lo stesso deve essere esonerato dal pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza. Così deci