Sentenza — n. 22329/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi di Cottone Sebastiano Nuccio, ritenuto gravemente indiziato dei reati di trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, induzione al pubblico ufficiale alla falsità ideologica, concorso nella dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (capi 3-6-12-23-24-27). Nei confronti dell'indagato è stato altresì disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge; l'ordinanza impugnata sarebbe viziata per non avere il Tribunale annullato l'ordinanza genetica non contenendo questa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 22329/2023 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte della puntuale spiegazione da parte del Tribunale della sussistenza da parte del Giudice per le indagini preliminari di un adeguato e autonomo vaglio dei presupposti legittimanti le misure cautelari disposte (cfr. pag. 4 e ss. ordinanza impugnata), nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente.
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Cottone Sebastiano Nuccio, nato a Adrano il 19/04/1983 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta il 04/10/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro Cimmino, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Caltanissetta ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei riguardi di Cottone Sebastiano Nuccio, ritenuto gravemente indiziato dei reati di trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, induzione al pubblico ufficiale alla falsità ideologica, concorso nella dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (capi 3-6-12-23-24-27). Nei confronti dell'indagato è stato altresì disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge; l'ordinanza impugnata sarebbe viziata per non avere il Tribunale annullato l'ordinanza genetica non contenendo questa la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. A fronte della puntuale spiegazione da parte del Tribunale della sussistenza da parte del Giudice per le indagini preliminari di un adeguato e autonomo vaglio dei presupposti legittimanti le misure cautelari disposte (cfr. pag. 4 e ss. ordinanza impugnata), nulla di specifico è stato dedotto dal ricorrente.
3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 febbraio