Sentenza — n. 22015/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 5 dicembre 2022 il Tribunale di Napoli — Sezione per il riesame delle misure cautelar' ha annullato nei confronti di Rosario Marciano l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 31) della rubrica e ha ordinato in relazione a tale capo la formale liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa; ha confermato nel resto l'ordinanza impugnata, con cui al att, menzionato indagato era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per una serie di condotte corruttive.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 22015/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'intervenuta rituale rinuncia al ricorso per cassazione impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marciano Rosario, nato a Salerno il 24 marzo 1961 avverso l'ordinanza emessa il 5 dicembre 2022 dal Tribunale di Napoli; visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 19 aprile 2023 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso o di rigettarlo
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5 dicembre 2022 il Tribunale di Napoli — Sezione per il riesame delle misure cautelar' ha annullato nei confronti di Rosario Marciano l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 31) della rubrica e ha ordinato in relazione a tale capo la formale liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa; ha confermato nel resto l'ordinanza impugnata, con cui al att, menzionato indagato era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per una serie di condotte corruttive.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto vizi della motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari.
3. Il 31 marzo 2023 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore dell'indagato, munito di procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'intervenuta rituale rinuncia al ricorso per cassazione impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen..
2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3.000,00, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende.
3. Deve precisarsi che il Collegio ritiene di dover dare adesione all'orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016, Rv. 267373) secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 19 aprile 2023