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Sentenza — n. 22005/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 22005/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 22005/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale a Giuseppe Iirillo era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto ritenuto attinto da gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. Avverso tale ordinanza, l'indagato ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. A tal fine, il ricorrente evidenzia che l'ordinanza impugnata è frutto di un evidente errore, lì dove risponde ad un motivo non proposto, relativamente all'assenza di autonoma valutazione, nonché nella parte dedicata all'esame della posizione di un diverso indagato, tale Marco Tornelli. La motivazione relativa a Iirillo, invece, si limiterebbe al mero richiamo dei precedenti penali da cui il predetto è gravato (peraltro indicando erroneamente l'avvenuta condanna in via definitiva per l'omicidio di Carlo Mazzei), nonché da due intercettazioni ambientali nel corso delle quali questi avrebbe ricevuto da Francesco Patitucci, capo della cosca di ‘ndragheta, l'incarico di inviare "imbasciate" a Michele Di Puppo, il quale avrebbe dovuto anche consegnare del denaro a Patitucci, nonché ad un altro soggetto che aveva avuto un contrasto con il nipote del predetto Patitucci.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod.pen; Sentenza — n. 22005/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore del ricorrente depositava memoria contenente motivi nuovi, deducendo l'omessa valutazione della conversione ambientale del 3 marzo 2020, alla quale partecipavano alcuni associati, anche con ruolo apicale, nel corso della quale Iirillo non viene menzionato tra i partecipi. Il ricorrente avrebbe esclusivamente un rapporto amicale con Patitucci, senza per ciò solo contribuire all'attività del sodalizio.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.

Parole chiave

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statuto di collaboratore dei servizi di intelligence detenuto spionaggio nel diritto penale carcerazione di sicurezza cooperazione giudiziaria in materia penale arresto in vista d'estradizione

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod.pen
Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale a Giuseppe Iirillo era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto ritenuto attinto da gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Iirillo Giuseppe, nato a Cosenza 1'11/1/1958 avverso l'ordinanza emessa il 4/10/2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio; uditi gli avvocati Filippo Cinnante e Cesare Badolato, il quale hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale a Giuseppe Iirillo era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto ritenuto attinto da gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen.

2. Avverso tale ordinanza, l'indagato ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria. A tal fine, il ricorrente evidenzia che l'ordinanza impugnata è frutto di un evidente errore, lì dove risponde ad un motivo non proposto, relativamente all'assenza di autonoma valutazione, nonché nella parte dedicata all'esame della posizione di un diverso indagato, tale Marco Tornelli. La motivazione relativa a Iirillo, invece, si limiterebbe al mero richiamo dei precedenti penali da cui il predetto è gravato (peraltro indicando erroneamente l'avvenuta condanna in via definitiva per l'omicidio di Carlo Mazzei), nonché da due intercettazioni ambientali nel corso delle quali questi avrebbe ricevuto da Francesco Patitucci, capo della cosca di ‘ndragheta, l'incarico di inviare "imbasciate" a Michele Di Puppo, il quale avrebbe dovuto anche consegnare del denaro a Patitucci, nonché ad un altro soggetto che aveva avuto un contrasto con il nipote del predetto Patitucci.

La genericità di tali condotte, peraltro, non poteva essere neppure sopperita dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Giuseppe Zaffonte, il quale si sarebbe limitato ad affermare che Iirillo, nell'ambito del Comune di Rende, "si fa rispetta re". Il Tribunale del riesame, pertanto, si sarebbe limitato a richiamare gli elementi già valorizzati nell'ordinanza genetica, omettendo qualsivoglia esame critico idoneo a confutare i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione, sottolineando come il Tribunale era nuovamente incorso nell'errore di riferirsi alla valutazione dei precedenti da cui era gravato Tornelli, anziché Iirillo.

In ogni caso, il Tribunale aveva valorizzato precedenti riferiti a fatti commessi negli anni '80, non risultavano rapporti con altri associati diversi dal Patitucci, né emergeva la partecipazione di Iirillo a reati fine. Tali elementi avrebbero dovuto indurre ad una diversa valutazione circa l'effettiva attualità delle esigenze cautelari.

3. Il difensore del ricorrente depositava memoria contenente motivi nuovi, deducendo l'omessa valutazione della conversione ambientale del 3 marzo 2020, alla quale partecipavano alcuni associati, anche con ruolo apicale, nel corso della quale Iirillo non viene menzionato tra i partecipi. Il ricorrente avrebbe esclusivamente un rapporto amicale con Patitucci, senza per ciò solo contribuire all'attività del sodalizio.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.

2. Il Tribunale del riesame, pur con argomenti che, in parte, non sono riferibili alla posizione del ricorrente, ha ugualmente fornito una motivazione immune da vizi circa la sussistenza della gravità indiziaria. Il Tribunale, infatti, ha individuato due elementi centrali dai quali è stata desunta la partecipazione all'associazione da parte dell'Iirillo. Il primo è costituito dalla risalente appartenenza a sodalizi criminosi rispetto ai quali quello attualmente operativo si pone in rapporto di continuità, partecipazione che non risulta in alcun modo interrotta nel corso del tempo trascorso dalle prime condanne fino all'attualità.

A fronte di tale elemento, che denota come Iirillo sia un soggetto che per gran parte della sua vita ha gravitato in ambiti criminali, l'elemento che fornisce la prova dell'attuale appartenenza è costituito dalle intercettazioni ambientali che descrivono il rapporto esistente tra Iirillo ed il vertice dell'associazione rappresentato da Francesco Patitucci, nonché dalla diretta collaborazione prestata nella gestione di delicati rapporti associativi. Con motivazione immune da censure in sede di legittimità, il Tribunale del riesame ha valorizzato l'intercettazione nel corso della quale Patitucci incaricava espressamente Iirillo di contattare Michele Di Puppo, a sua volta appartenente al sodalizio, già condannato per reati di mafia e tuttora punto di riferimento per le attività criminali svolte dal sodalizio nella zona di Rende.

Il tenore del colloquio è inequivoco, nella misura in cui Patitucci chiede a Iirillo di dire a Di Puppo di andare da lui il giorno stesso. È pur vero, come evidenziato dalla difesa, che Iirillo precisa di vedere di rado Di Puppo, ma Patitucci si limita a sollecitare il ricorrente ad informare della necessità dell'incontro alla moglie del Di Puppo. Dalle successive intercettazioni - alle quali non partecipa Iirillo - si comprende che l'incontro tra Patitucci e Di Puppo è di particolare importanza, in quanto il secondo deve consegnare del denaro, né è dubitabile che si tratti di rapporti afferenti ad attività illecite, tant'è che Patitucci teme che recandosi personalmente ad incontrare Di Puppo possa essere arrestato.

In conclusione, il Tribunale ha tratto da tali captazioni l'esistenza di un rapporto di piena fiducia tra il vertice dell'associazione (Patitucci) e Iirillo, nonché la sostanziale disponibilità di quest'ultimo a cooperare nell'ambito di attività illecite, fungendo da collegamento con altri associati, dovendosi precisare che Di Puppo è anch'egli indicato quale uno dei partecipi. Altrettando eloquente è la seconda intercettazione ambientale valorizzata dal Tribunale, nel corso della quale Patitucci - sempre mostrando consapevolezza di poter disporre di Iirillo - lo incarica di farsi latore di una minaccia nei confronti di Agostino Marsicano, il quale avrebbe avuto un contrasto con il nipote di Patitucci.

Il Tribunale, in conclusione, ritiene che la perdurante sussistenza di rapporti di piena collaborazione dell'Iirillo nelle attività gestite da Patitucci siano dimostrative della sua partecipazione all'associazione, operando una valutazione di merito che, in mancanza di ragioni di manifesta illogicità o contraddittorietà, non può essere confutata in punto di fatto. 2.1. Rispetto a tale quadro, non risulta fondata la doglianza della difesa tesa ad una sostanziale rivalutazione nel merito della vicenda cautelare. La riprova di tale assunto è desumibile dal principio secondo cui in materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, può però avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilità (Sez.1, n. 16523 del 4712/2020, dep.2021, Rv.281385).

Invero, il Tribunale ha applicato una condivisibile massima di esperienza secondo cui in un contesto di stampo mafioso del tipo di quello in esame, il vertice associativo si affida per le comunicazioni riservate con altri partecipi a persone di sicura fiducia, evidentemente intranee alla medesima organizzazione. Né tale argomentazione può essere sminuita insinuando il dubbio che Iirillo non abbia, in concreto, adempiuto alla richiesta formulata da Patitucci, in quanto il dato dimostrativo della partecipazione è rappresentato dal rapporto di fiducia che emerge dall'intercettazione, a nulla rilevando il fatto che, per ipotetiche ed indimostrate circostanze concrete, l'incarico conferito non sia stato effettivamente portato a termine. 2.2.

L'ulteriore elemento oggetto di contestazione da parte del ricorrente attiene alla assoluta genericità delle dichiarazioni rese dal collaborante Zaffonte il quale, effettivamente, si è limitato a riconoscere l'influenza esercitata da Iirillo nell'ambito del Comune di Rende, senza fornire ulteriori specificazioni. Tuttavia, deve evidenziarsi come, ove pure non si tenesse conto di tali dichiarazioni, il quadro indiziario non verrebbe meno, proprio perché gli elementi centrali sono stati desunti dai rapporti esistenti tra Patitucci e Iirillo. Il richiamo alle dichiarazioni rese da Zaffonte, pertanto, sono un mero argomento aggiuntivo, ma non certo il dato fondante la gravità indiziaria.

3. Né a diverse conclusioni conduce l'argomento introdotto con i motivi aggiunti, volti all'introduzione di una ulteriore valutazione di elementi fattuali, esclusi dall'ambito cognitivo del giudice di legittimità. 4 Una volta riconosciuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito al reato associativo, ne consegue la manifesta infondatezza del motivo concernente l'esistenza delle esigenze cautelari. Per consolidata giurisprudenza, infatti, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevedere una doppia presunzione, relativa quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed assoluta con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria; ne consegue che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa ancora operativa (contestazione aperta), il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via obbligatoria la misura della custodia in carcere (Sez.5, n. 51742 del 13/672018, Pergola, Rv. 275255).

Nel caso di specie, la contestazione del reato associativo indica la perdurante attualità della condotta e, al contempo, non sono emersi elementi concreti a fondamento dell'interruzione dei rapporti tra l'indagato e l'associazione, sicchè trova necessariamente applicazione la richiamata doppia presunzione in merito alle esigenze cautelari ed all'esclusiva idoneità della custodia in carcere. skAlla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui