Court dismisses appeal claiming false testimony exemption due to lack of criminal risk at the time of deposition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Giordano inadmissible regarding his conviction for false testimony. Giordano argued he should have been exempt from punishment because he feared criminal liability when testifying about stolen paintings, and claimed he should have been heard as an assisted witness rather than a witness. The court rejected these claims, ruling that no reasonable fear of criminal involvement existed at the time of deposition since no investigative elements pointed to his guilt, and that the facts testified to did not reveal his potential responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 384, comma 1, cod. pen.; Art. 197, cod. proc. pen.: The exemption from punishment for false testimony requires a reasonable fear of criminal liability at the time of deposition, which is absent if no investigative elements suggest the declarant's involvement, and the distinction between witness and assisted witness depends on the substantive risk of criminal responsibility at the moment of testimony.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giordano Domenico, nato a Nocera Inferiore il 10/5/1957 avverso la sentenza emessa il 20/9/2022 dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato Laura Vita, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte dì appello di Torino confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di Domenico Giordano per il reato di falsa testimonianza, commesso deponendo nel procedimento svoltosi a carico di , Aurora Mustacchio.
2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato due motivi di impugnazione, premettendo che la testimonianza era stata resa nell'ambito del procedimento che vedeva imputata Aurora Mustacchio per il furto di tre quadri, commesso ai danni del pittore Nicola De Maria. I predetti quadri erano stati successivamente offerti in vendita al Giordano, il quale ne aveva acquistato uno - rinvenuto nel suo appartamento - mentre gli altri due erano stati, per suo tramite, messi in vendita presso un gallerista di sua conoscenza. Nell'ambito di tale vicenda, il Giordano avrebbe riferito di aver assistito ad un incontro tra la Mustacchio e De Maria, nel corso del quale tra i due vi era stato lo scambio di un bacio, circostanza rilevante al fine di comprendere l'effettiva natura dei rapporti personali e di supportare la tesi difensiva della Mustacchio, secondo la quale i quadri le erano stati regalati. 2.1.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 384, cod.pen., sostenendo che, deponendo quale teste in una vicenda che lo vedeva direttamente coinvolto (avendo acquistato un quadro provento di furto), dovesse applicarsi la causa di non punibilità, in quanto la versione offerta era funzionale ad allontanare da sé qualsivoglia sospetto e, quindi, il rischio di essere incriminato. A tal fine, si evidenzia come fosse stato lo stesso pubblico ministero, all'esordio dell'esame testimoniale, a riferirsi alla potenziale esistenza di procedimenti penali a suo carico, in tal modo aumentando ulteriormente la percezione del rischio di essere incriminato. 2.2.
Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 384 e 197 cod.proc.pen., sostenendo che, essendo potenzialmente indiziato di reato (quanto meno con riferimento alla ricettazione dei quadri), non poteva essere sentito quale testimone, bensì quale teste assistito. A tal proposito il ricorrente, pur dando atto che al momento dell'escussione non risultava iscritto nel registro degli indagati, sostiene che la qualifica del dichiarante doveva essere accertata non già sulla base del dato formale, bensì della sostanziale esistenza a suo carico di indizi idonei a condurre all'iscrizione.
3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il primo motivo di ricorso, concernente la sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma 1, cod.pen., si fonda sull'assunto secondo cui il Giordano, anche per le modalità con le quali era stato condotto il suo esame da parte dei pubblico ministero, aveva avuto la percezione del rischio di essere incriminato. Del resto, il fatto oggettivo dell'aver acquistato dei quadri risultati provento di furto, dava luogo all'eventualità, tutt'altro che remota, di essere inquisito quanto meno per il reato di ricettazione. La tesi difensiva non è in alcun modo condivisibile, dovendosi richiamare la consolidata giurisprudenza secondo cui in tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità, prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti, a condizione che tale timore sia assistito da un giudizio di immediata ed inderogabile consequenzialità rispetto al contenuto della deposizione e non sia frutto di una semplice supposizione (in tal senso Sez.6, n. 16443 del 25/03/2015, Bontivegna, Rv. 263579; sia pur riferimento ad una fattispecie diversa, si veda anche Sez.6, n. 29940 del 23/06/2022, Baudrocco, Rv. 283722). 2.1.
Tale principio, di per sé ampiamente condivisibile, va ulteriormente ribadito tenendo conto della fase specifica in cui la deposizione è stata resa e dello sviluppo che il procedimento penale aveva avuto fino a quel momento. Nelle sentenze di merito, infatti, si è posta correttamente l'attenzione sul fatto che il Giordano aveva avuto un comportamento collaborativo e di supporto alle indagini fin dal primo sequestro del quadro rinvenuto nella sua abitazione, allorquando aveva immediatamente fornito le indicazioni per risalire al venditore dello stesso e, soprattutto, aveva anche indicato ove si trovassero gli ulteriori due quadri provento di furto.
La posizione del Giordano, quindi, non è stata in alcun momento quella del soggetto indiziato di concorso nel furto o dell'autore della ricettazione, posto che gli inquirenti - pur avendo rinvenuto uno dei quadri nella sua abitazione - non hanno provveduto alla sua iscrizione nel registro degli indagati, in tal modo dimostrando concretamente di aver ritenuto che l'acquisto del quadro era stato fatto in assoluta buona fede. In buona sostanza, Giordano è stato ritenuto - fin dalle prime fasi delle indagini svolte a carico della Mustacchio - quale un mero appassionato d'arte che aveva in buona fede ritenuto che i quadri che gli erano stati proposti in vendita erano di legittima provenienza.
Quanto detto consente di affermare che il contesto generale nell'ambito del quale è stata resa la deposizione testimoniale era tale da non consentire di far sorgere fondati timori circa il coinvolgimento del teste nella vicenda penale riguardante la Mustacchio e, quindi, il testimone non aveva ragione alcuna di temere nel rendere la propria deposizione. 2.2. Può conclusivamente affermarsi, quindi, che nell'escludere la sussistenza - anche a livello putativo - della causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, cod.pen., si è correttamente tenuto conto del fatto che, fin dalle indagini preliminari che avevano preceduto il giudizio nel quale il teste doveva deporre, non era emerso alcun elemento idoneo a condurre al suo coinvolgimento.
Ne consegue che il teste non può invocare la causa di non punibilità nella misura in cui il rischio dell'emersione di una sua eventuale responsabilità penale era stato già escluso.
3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si assume che Giordano non poteva essere escusso quale teste, bensì doveva essere sentito con le garanzie previste dall'art. 197 cod.proc.pen., né poteva essere obbligato a deporre, dovendo applicarsi il disposto dell'art. 198, comma 2, cod.proc.pen. La giurisprudenza ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e prescindendo da indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez.6, n. 20098 del 19/4/2016, Scalisi, Rv. 267129;
Sez. 4, n. 46203 del 19/9/2019, Pavone, Rv. 277947; Sez. 6, n. 25425 del 4/3/2020, Pascolini, Rv. 279606; Sez.5, n. 39498 del 25/6/2021, Tommasi, Rv. 282030). Tuttavia, per le ragioni sopra richiamate, è agevole affermare che, al momento dell'escussione, non era emerso alcun elemento, anche meramente indiziario, sulla cui base poter ipotizzare l'assunzione della qualifica di imputato di reato connesso, né vi erano ragioni per ritenere che il teste potesse essere obbligato a deporre su fatti dai quali poteva emergere la sua responsabilità penale.
Il teste, invero, non era affatto chiamato a deporre su fatti dai quali poteva emergere una sua responsabilità penale, atteso che la deposizione verteva esclusivamente sulla provenienza del quadro e sulle modalità mediante le quali la Mustacchio ne era venuta in possesso, fatti che esulavano completamente dalla successiva ricezione da parte del Giordano.
4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de