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Sentenza — n. 21984/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against criminal convictions for mafia-type association charges due to lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21984/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Zakaria Haidary and Shinware Saleem inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court misinterpreted evidence regarding phone records and witness testimony to attribute criminal acts to them. The court rejected these claims as generic and insufficient, noting that the territorial court's evaluation of the evidence was not properly challenged.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely restate the facts or offer generic criticisms of the lower court's reasoning without providing specific, arguable grounds for the alleged errors in the evaluation of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds evaluation of evidence mafia-type association phone records analysis infrazioni alla legge sugli stranieri registrazione clandestina di conversazioni causa illecita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Art. 116 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Zakaria Haidary nato il 01/01/1984 a Polikhumri Afghanistan 2. Shinware Saleem (detto Salim) nato il 01/01/1985 a Durbab Afghanistan avverso la sentenza del 28/01/2022 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Silvia Salvadori, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'avv. Mario De Marco, che ha insistito nei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 14 aprile 2019, che dichiarava Zakaria Haidary e Shinware Saleem colpevoli dei reati ci cui agli artt. 416, commi secondo, terzo e sesto, cod. pen., escluse le circostanze aggravanti di cui all'art. 416, quinto comma, cod. pen. e all'art. 4 I. 146/2006 e li condannava alla pena di anni quattro di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Si contesta agli imputati di avere fatto parte, nel 2010, di una associazione a delinquere finalizzata a favorire, a scopo di lucro, l'ingresso e la permanenza nel territorio dello Stato di cittadini non appartenenti all'Unione Europea e l'emigrazione illegale degli stessi e di altri cittadini extracomunitari già presenti sul territorio italiano, verso altri Stati europei, in relazione ai quali gli stessi extracomunitari non risultavano essere cittadini né avere un titolo di residenza permanente.

In particolare, Shinware si occupava del trasporto verso le destinazioni finali, utilizzando a tal proposito anche immobili nella disponibilità della organizzazione; Zaccaria era operativo nel centro CARA di Bari, dal quale assicurava la prosecuzione del trasferimento dei clandestini verso il Nord Italia e poi verso il Nord Europa. 2.Avverso la sentenza ricorre per cassazione Zakaria, deducendo la mancanza e la illogicità della motivazione, nonché il travisamento del fatto contenuto nella motivazione, avendo attribuito a Zakaria un'utenza (come "chiamato"), che, nel corso delle due consulenze dinanzi al Tribunale, non sarebbe risultata riconducibile al prevenuto con esito sovrapponibile, pervenendosi all'ulteriore errore di ricondurre a Zakaria una frase pronunciata dal "chiamante" della conversazione n. 246, al ricorrente non riferibile, facendo l'interlocutore riferimento a "Zicria"(ossia Zakaria) come ad un soggetto terzo. 3.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Shinware, deducendo vizi di motivazione in relazione alla ritenuta presenza del ricorrente nelle abitazioni oggetto di indagine (dimostrazione avvenuta sulla base delle dichiarazioni di un teste) e all' identificazione in Shinware dell'utilizzatore di una delle utenze captate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono inammissibili 2.La doglianza di Zakaria, è generica, in quanto non contenente una critica argomentata all'iter argomentativo assunto dalla Corte territoriale che, nell'attribuire al ricorrente l'utenza n. 380-1550765 in questione, e la conversazione citata, muove da una perizia d'ufficio, quella disposta il 18 gennaio 2017, la cui metodologia di analisi dei dati telefonici non è neppure messa in discussione. Per supportare il proprio ragionamento probatorio, peraltro, il giudicante fa riferimento anche ad altre risultanze di merito (come il dialogo disteso nei toni tra Zakaria e il suo interlocutore), compatibili con la lettura data alla conversazione dalla sola Corte (e non con quella ad essa fornita dalla difesa), in merito alla quale il ricorrente nulla dice.

Né la Corte territoriale pare trarre argomenti per concludere della attribuibilità a Zakaria della utenza in questione dalle dichiarazioni dell'imputato (che ha riferito di avere avuto la mansione, in alcune occasioni, di rispondere al telefono), quanto per dare riscontro ad una modalità operativa del ricorrente nel gruppo da egli confermata, deducendo, quindi, il ricorrente, anche in tal senso, un motivo generico.

3. Quanto al ricorso di Shinware, i lamentati vizi di motivazione consistono in una diversa lettura del materiale probatorio, del quale si censura la carenza con argomenti che attengono prettamente alla valutazione delle prove e, quindi, non deducibili in questa sede in quanto adeguatamente scrutinate dalla Corte (ad esempio, con il rilievo per cui Shinware era anche intestatario dell'utenza in questione).

4. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 •\,