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Ordinanza — n. 21415/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because criminal appeal must be filed by a qualified defense attorney, not personally by the accused.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21415/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Carmela Gallo's criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the accused rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for the right to file the appeal herself, but the court relied on established procedural rules requiring representation by a licensed defender. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal to the Court of Cassation must be filed exclusively by a qualified defense attorney; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility qualified defense attorney requirement personal filing prohibition Cassation procedural rules fine for procedural defect evasione all'obbligo di contribuzione obbligo di comparizione all'udienza difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché redatto e sottoscritto personalmente dall'imputata e non sottoscritto da difensore abilitato.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art.
Legge 23 giugno 2017, n. 63
1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, l'atto di ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
Art. 616, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
Tale disciplina si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, che ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Gallo Carmela, nata a Torre Annunziata il 13/07/1946 avverso la sentenza del 16/03/2022 della Corte di appello di Napoli; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Carmela Gallo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, perché redatto e sottoscritto personalmente dall'imputata e non sottoscritto da difensore abilitato. A norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 63, l'atto di ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, bensì soltanto da difensori iscritti nello speciale albo della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. Tale disciplina si applica ai ricorsi per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, come precisato da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, che ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, cit., per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost., e 6, CEDU.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12