Italian court annuls home detention order due to insufficient evidence of criminal contribution and flawed aggravating circumstances reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Catanzaro Tribunal's order confirming home detention for Andrea Vincenzo Caruso, finding the reasoning fundamentally contradictory. While the Tribunal claimed Caruso facilitated extortion by providing phone contacts, the court noted intercepted conversations showed the criminal group already possessed these contacts and rejected his involvement. Consequently, the court ruled the Tribunal failed to logically connect Caruso's actions to the crime's execution, necessitating a new trial to properly evaluate the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1 c.p.; Art. 277 c.p.p.: The court must provide adequate logical support for findings of criminal contribution and aggravating circumstances; where the evidence reveals the alleged facilitator was already rejected by the criminal group and possessed no effective role, the detention order is annulled for lack of sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Caruso Andrea Vincenzo, nato a Cosenza il 05/04/1973 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del Tribunale di Catanzaro; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Maurizio Nucci, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto del proprio difensore, Andrea Vincenzo Caruso impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 27 settembre scorso, che ne ha confermato gli arresti domiciliari per il concorso nel tentativo di estorsione ai danni dei gestori di un ipermercato, aggravato anche a mente dell'art. 416- bis.1, cod. pen., in entrambe le sue forme. Secondo quei giudici, il contributo prestato dal ricorrente sarebbe consistito nel procacciare i recapiti telefonici dei responsabili di quell'esercizio commerciale e nel comunicarli ad Adolfo D'Ambrosio ed ai suoi collaboratori, autori delle specifiche minacce, così rendendo possibile l'instaurazione dei contatti necessari a tal fine.
2. Il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione sotto tre profili. 2.1. In primo luogo, in punto di gravità indiziaria: l'ordinanza, infatti, non chiarisce in cosa si sarebbe concretizzato il contributo dell'indagato alla vicenda estorsiva, essendo egli rimasto estraneo sia alla fase ideativa che a quella esecutiva della stessa, né potendo ritenersi dimostrato che i contatti con le vittime siano stati resi possibili dalla sua intermediazione. 2.2. Non sarebbe adeguatamente motivata, inoltre, la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pen.: né sotto il profilo del "metodo mafioso", perché Caruso è rimasto estraneo alle minacce verso le vittime; né con riferimento alla finalità agevolativa della cosca, perché — come emergerebbe dalle conversazioni intercettate — non gli erano note l'esistenza della stessa e le identità dei presunti aderenti, i quali, anzi, avrebbero addirittura ignorato la sua offerta di collaborazione. 2.3.
Con riferimento, infine, alle esigenze cautelari, il vizio della motivazione consisterebbe nell'aver il Tribunale trascurato lo iato di oltre due anni tra i fatti ed il provvedimento cautelare, la valenza in ogni caso marginale dell'ipotizzato contributo dell'indagato, il carattere circoscritto ed occasionale dei suoi rapporti con i correi, comunque non proseguiti dopo d'allora, la sua sostanziale incensuratezza, il degradato contesto socio-ambientale di riferimento.
3. Hanno depositato argomentate conclusioni scritte il Procuratore generale ed il difensore ricorrente, chiedendo entrambi di annullare l'impugnata ordinanza.
4. È fondato il primo motivo di ricorso, in tema di gravità indiziaria, con conseguente assorbimento dei restanti. Sul punto, la motivazione dell'ordinanza si rivela intrinsecamente contraddittoria. Dalle stesse conversazioni intercettate ed ivi trascritte, infatti, emerge senza dubbio l'interesse dell'indagato a prendere parte ad un programma di estorsioni ai danni di esercizi commerciali: inequivoco, in questo senso, il suo dialogo con tale Montualdista, in cui egli afferma «ce li andiamo a raccogliere tutti a questi qua (...) Un quadro l'hai fatto? Tu che zona vorresti fare?», e l'altro replica «le attività grosse» (pag. 24, ord.).
Così come risulta altamente probabile che egli si fosse altresì procurato i contatti telefonici dei gestori dell'ipermercato oggetto della specifica vicenda estorsiva in discorso, o comunque ne avesse la disponibilità, come comunica allo stesso Montualdista in quella medesima occasione. Dalle risultanze investigative riportate dal Tribunale, però, non soltanto non risulta un suo diretto contatto con le vittime, ma neppure che gli autori delle minacce si siano poi effettivamente avvalsi dei contatti in suo possesso. Anzi, dalla successiva conversazione con la quale Montualdista riferisce a tale Ciranno del colloquio avuto con il ricorrente, anch'essa richiamata nell'ordinanza, risulterebbe piuttosto che lo stesso Montualdista già disponesse di quei recapiti telefonici («'vedi che i numeri li tengo prima di te', gli ho detto... 'ma c'è bisogno che li... dovevi venire tu'»), ma soprattutto che entrambi gli interlocutori non gradissero l'interessamento del Caruso alla vicenda e che, di ciò, avessero pure informato il loro referente criminale, Adolfo D'Ambrosio (pag. 25, ord.).
Al cospetto di un siffatto quadro probatorio complessivo, risulta dunque sfornita di adeguato supporto logico la deduzione del Tribunale per cui Caruso, con l'elevato grado di probabilità che postula il giudizio di gravità indiziaria, abbia offerto un contributo al tentativo di estorsione di che trattasi, anche soltanto di tipo morale e puramente agevolatore, ma comunque effettivo e non rimasto esclusivamente nelle sue intenzioni. Si rende indispensabile, di conseguenza, un supplemento di motivazione, che chiarisca tale aspetto essenziale, sulla base di una rivalutazìone dei dati probatori richiamati nell'ordinanza o di altri eventualmente presenti in atti, riservata all'insindacabile giudizio del Tribunale.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.