Italian Court dismisses appeal on criminal penalty calculation, ruling retroactive application of stricter sentencing limits is legally correct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for peculation and corruption. The defendant argued that applying the stricter 2012 sentencing limits to a crime committed in 2013 violated the principle of favoring the accused. The court rejected this, ruling that since the most serious offense occurred under the new, harsher law, the base penalty must reflect those limits, rendering the appeal without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 314 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: When multiple offenses are joined under the principle of continuation, if the most serious offense falls under a newer, stricter statute, the base penalty must be calculated according to that stricter law, precluding retroactive application of the more favorable previous regime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Randazzo Salvatore, nato a Carini il 9/3/1952 avverso la sentenza emessa il 27/4/2022 dalla Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni formulate dall'avvocato Marina Fonti, difensore della parte civile Comune di Carini, !a quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo confermava la condanna dell'imputato in ordine a plurimi episodi di peculato, falso ideologico e corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.
2. Avverso tale sentenza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione della legge penale, evidenziando come i giudici di merito avessero ritenuto corretta l'applicazione dei più elevati limiti edittali di.pena previsti dall'art.314 cod. pen., come novellato dalla I. 6 novembre 2012, n.190, nonostante solo un episodio di peculato fosse stato commesso nel 2013, mentre la restante parte della contestazione ricadeva nel vigore della previgente e più favorevole disciplina. Si sostiene, in buona sostanza, che sarebbe erronea la determinazione della pena effettuata ritenendo quale reato più grave l'unico fatto commesso nel 2013, in quanto in tal modo si determinerebbe una vera e propria applicazione retroattiva della norma sfavorevole.
3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La questione prospettata dal ricorrente concerne la correttezza o meno della determinazione della pena effettuata partendo dai più elevati limiti edittali previsti per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., così come determinati a seguito della modifica introdotta dalla I. n. 190 del 2012, nonostante la gran parte dei fatti contestati risalga ad epoca precedente. Per consolidata giurisprudenza, il momento consumativo del peculato coincide con quello appropriativo del danaro (Sez.6, n. 16765 del 18/11/2019, dep.2020, Giovine, Rv. 279418-11).
Applicando tale principio al caso di specie, è innegabile che una delle condotte di peculato e, precisamente, quella che è stata giudicata più grave, è intervenuta nel 2013, epoca in cui erano già in vigori i più elevati limiti edittali di pena. Ne consegue che la pena per il reato più grave non poteva che essere parametrata ai limiti applicabili a quella determinata ipotesi di peculato, a nulla rilevando la necessità di apportare i successivi aumenti a titolo di continuazione in relazione a fatti commessi ante riforma. Invero, rispetto agli aumenti previsti ex art. 81 cod. pen., la pena prevista per il reato più grave è sostanzialmente irrilevante, proprio perché i singoli aumenti devono essere autonomamente stabiliti dal giudice, senza che a tal fine rilevi la pena base prevista sia per i reati posti in continuazione, che per quello ritenuto più grave, salvo restando il limite massimo previsto dalla citata norma.Per consolidata giurisprudenza, infatti, nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, e si applica una pena unica inflitta per tutte le fattispecie concofrenti (Sez.6, n. 25807 del 14/3/2014, Rizzo, Rv. 259201) Quanto detto consente di affermare il principio secondo cui, qualora sia stata riconosciuta la continuazione tra più ipotesi di pecu lato, ritenendo più grave l'unico fatto commesso nel vigore della legge che ha elevato i limiti edittali di pena, nella determinazione della pena base deve applicarsi il nuovo minimo edittale, a nulla rilevando che la gran parte delle condotte poste in continuazione sia stata commessa nel vigore della disciplina sanzionatoria più favorevole.
Nel caso di specie, infatti, quanto meno uno dei reati posti in continuazione è stato integralmente commesso nel vigore della nuova disciplina sanzionatoria e, quindi, se tale violazione è quella ritenuta più grave, non è possibile determinare la pena sulla base dei previgenti limiti edittali.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non va disposta, invece, la condanna della ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili, posto che il ricorso concerneva un aspetto inerente esclusivamente alla determinazione della pena, rispetto al quale la parte civile non può vantare alcun interesse a contraddire. Deve essere ribadito, pertanto, il principio secondo cui in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inamrnissibilità del gravame (Sez.2, n.2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil