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Sentenza — n. 21132/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order for mafia association participant due to insufficient evidence of victimization.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21132/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's detention order against the defendant. The defendant argued he was merely a victim of extortion and lacked active participation in the mafia group, citing family ties and alleged coercion. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning sufficient to establish his active role and dangerousness, thus validating the preventive measure.

Regesto Legislator

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Art. 640-bis c.p.; Art. 640 c.p.: The court held that a defendant's claim of victimization by the criminal group does not negate active participation when evidence shows they facilitated illegal financing and shared the group's illicit methods.

Parole chiave

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mafia association participation preventive detention order victimization defense insufficient evidence criminal association liability perseguimento penale per truffa partecipazione al reato reati di corruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640-bis c.p.
Art. 640 c.p.
art. 416 bis cod. pen
del medesimo Tribunale, che aveva applicato all'indagato la misura custodiale per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Broccolo Giuseppe, nato a Rende (Cosenza) il 26/08/1972 avverso l'ordinanza del 29/09/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto; udito il difensore, avv. Antonio Quintieri, in sostituzione dell'avv. Angelo Pugliese, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Giuseppe Broccolo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato, limitatamente al reato di cui al capo 20), confermando nel resto l'ordinanza emessa il 2 agosto 2022 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva applicato all'indagato la misura custodiale per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per i reati di usura, tentata estorsione e truffa aggravata ai danni dello Stato, tutti aggravati dal metodo e dalla finalità di agevolare l'associazione mafiosa operante r•-n in Cosenza e comuni vicini e, in particolare, il gruppo facente capo a Porcaro Roberto, rispettivamente contestati ai capi 1), 17) e 19) e 147).

Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi. 1.1 Con il primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato associativo per avere il Tribunale reso una motivazione apparente, limitandosi a fornire una descrizione generale dell'associazione ed a riportare le dichiarazioni rese dai collaboratori sull'indagato, omettendo di motivare sulle questioni sollevate con la memoria depositata in udienza. 1.2 Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione sulla partecipazione associativa del ricorrente per essere la gravità indiziaria fondata su pochi contatti telefonici o conversazioni tra presenti senza accertamenti concreti.

Il rapporto di parentela con i fratelli Di Puppo non determina alcuna condivisione di interessi illeciti, essendo, anzi, proprio il cugino a confermarne l'estraneità a qualsiasi attività illecita, affermando che è dedito solo al lavoro e non c'entra niente; inoltre, proprio in quanto persona pulita, ne viene sfruttata la presenza, peraltro, solo occasionale, in determinate situazioni e la circostanza che fosse a conoscenza di vicende riguardanti terzi soggetti o che avesse messo in contatto con i cugini altri indagati non integra la partecipazione.

Si contesta la mancata considerazione della vicenda oggetto del capo 148) che vede il ricorrente vittima di estorsione aggravata ad opera di un membro del gruppo Porcaro, il che è inconciliabile con il ruolo di partecipe. 1.3 Con il terzo motivo si denunciano la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione ai reati di usura e tentata estorsione per mancanza di gravi indizi, in quanto il Broccolo non elargisce alcun credito e non concorre a determinare tassi usurari. Per la vicenda oggetto del capo 17) non ha contatti diretti con le vittime;

è solo a conoscenza della vicenda ed è presente ad incontri nei quali non accade nulla di rilevante. Per la vicenda di cui al capo 19) addirittura prova a stemperare gli animi, dissentendo da metodi violenti di riscossione, sicché è dimostrata la sola conoscenza delle vicende, ma non un suo contributo all'estorsione. 1.4 Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di truffa di cui al capo 147), essendo emerso che la scelta di richiedere il finanziamento rivolgendosi al Mazzei non è stata autonoma, ma indirizzata dal Porcaro, che gli suggeriva di rivolgersi a detto consulente e, una volta ottenute le somme, veniva imposto a lui e al Perrone di trasferire una quota al Porcaro e al Mazzei; mancherebbe il dolo iniziale ovvero la volontà dell'evento, che si realizza solo in conseguenza delle richieste illegittime del Porcaro, assecondate per timore di ritorsioni. 1.5 Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari per il Broccolo, incensurato, dedito al lavoro, estraneo a dinamiche criminali e accusato di fatti circoscritti al 2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, diretti a fornire una lettura alternativa dei fatti e delle risultanze intercettative, prospettando la tesi dell'estraneità del ricorrente alle dinamiche criminali, in palese contrasto con la ricostruzione risultante dall'ordinanza. Va, infatti, ribadito che il ricorso in materia cautelare è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

E ciò in quanto il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati indiziari, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 14958 del 05/03/2019, Orlando, Rv. 275538).

2. Il primo motivo è inammissibile per assoluta genericità, in quanto si limita a contestare l'impostazione dell'ordinanza ovvero il metodo di redazione del provvedimento, denunciando l'apparenza della motivazione e l'omessa risposta alle censure difensive, neppure specificamente indicate, benché l'ordinanza dia atto di aver disatteso diversi rilievi difensivi e risulti strutturata in modo organico, descrivendo in premessa l'evoluzione del sodalizio mafioso, la scelta confederativa operata strategicamente dai 7 gruppi autonomi esistenti e le fonti di prova che l'hanno rivelata, per poi esaminare la posizione del ricorrente, inserita nel contesto illustrato.

3. Analoga sorte spetta al secondo motivo con il quale si contesta genericamente la partecipazione associativa del ricorrente, sminuendone il ruolo, invece, risultato concreto e operativo in vari affari illeciti gestiti dal Porcaro nell'interesse del gruppo, secondo i giudici di merito. La stessa impostazione del motivo, che contrappone alla ricostruzione del Tribunale una lettura alternativa dei fatti e dei colloqui intercettati, lo destina all'inammissibilità. A differenza di quanto sostenuto nel ricorso, secondo i giudici di merito i reati fine ascritti al ricorrente ne dimostrano l'apporto offerto in settori di importanza strategica per l'associazione e la condivisione della progettualità illecita con messa a disposizione di una sua società per frodare soldi allo Stato, facendo confluire i finanziamenti nelle mani del Porcaro e dimostrando di conoscere le strategie criminali del sodalizio.Il Tribunale ha, inoltre, sottolineato che ben tre collaboratori hanno affermato che l'esercizio commerciale di cui è titolare il Broccolo è nelle mani dei fratelli Di Puppo, esponenti apicali del clan Lanzino-Rua-Patitucci; anche il Foggetti ha reso dichiarazioni analoghe, riferendo di imprenditori appartenenti al sodalizio che svolgono attività di riciclaggio, chiarendo il ruolo di cerniera del ricorrente tra il Porcaro e i cugini Di Puppo, sicché il rapporto con i vertici dell'associazione è stato coerentemente ritenuto funzionale alla realizzazione del programma illecito ed a garantire profitti illeciti destinati a confluire nella "bacinella".

4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo relativo all'usura e al tentativo di estorsione, oggetto dei capi 17) e 19). Il ricorso offre una lettura riduttiva della condotta del ricorrente, trascurando la ricostruzione contenuta nell'ordinanza, che dà atto dell'intervento del Broccolo nella vicenda del prestito usurario, erogato nel 2015 dal Porcaro a Giuseppe Russo, cugino del sodale Antonio Russo, lievitato a causa dei ritardi da 70 mila a 140 mila euro, proprio nel momento in cui il Porcaro intendeva rivalersi sul sodale a causa dell'inadempimento del debitore principale.

I colloqui intercettati, riportati nell'ordinanza (pag. 15), danno conto del tentativo di mediazione del Broccolo, recatosi insieme al Perrone presso il debitore per discutere del pagamento del debito residuo (ammontante a 10 mila euro), commentando con il Perrone la condizione di timore del debitore e la tolleranza del Porcaro; dimostrano che il ricorrente si era recato anche presso il sodale Russo Antonio, che aveva fatto da garante, per indurlo a pagare, sposando le ragioni del Porcaro, al quale riferiva dell'incontro e della posizione del Russo.

Assolutamente corretto è il rilievo attribuito a tali interventi diretti al recupero del credito e degli interessi usurari, analogamente a quello attribuito all'intervento sul Chiappetta, locatario del Russo Antonio, integrante il concorso nel tentativo di estorsione di cui al capo 19). Secondo la ricostruzione contenuta nell'ordinanza, il ricorrente si recava insieme al Porcaro e al Perrone presso il negozio del Chiappetta, esortato dal Porcaro con linguaggio allusivo, ma deciso e nettamente percepito come intimidatorio dal Chiappetta, a versare a lui il canone, avvisando il locatore e chiedendo informazioni su di lui a Chiappetta Patrizio, nipote di Patitucci Francesco, figura apicale dell'omonimo gruppo.

La natura estorsiva dell'azione era chiaramente percepita anche dal Russo che se ne lamentava con il Perrone ("Lui è andato da Francesco che il fitto se lo prende lui. Lui? E come se lo prende il fitto? E che mi sta facendo un'estorsione?"). Non esclude il concorso nel reato l'atteggiamento del ricorrente, che sollecitava il Porcaro a non esagerare con le minacce, trattandosi di esortazione alla prudenza per il bene del gruppo, tanto da accomunare il bene del Porcaro a quello del cugino Di Puppo Michele, il più anziano dei fratelli, che come il primo ricoprivano un ruolo apicale.

Tali interventi, correttamente ritenuti integranti il ruolo concorsuale del ricorrente e, al contempo, espressivi della messa a disposizione e del contributo concreto offerto al vertice dell'associazione, nel ricorso vengono ridotti a una mera conoscenza delle vicende.

5. Analoghe considerazioni valgono per il capo 147). Dalla ricostruzione contenuta nell'ordinanza emerge chiaramente che il ricorrente asseconda la richiesta del Porcaro, che lo indirizza dal Mazzei per richiedere il finanziamento pubblico per la società appositamente creata, intestata al figlio del Broccolo, ma gestita dal ricorrente e dal Perrone, con l'accordo che il ricorrente avrebbe corrisposto il capitale iniziale e il Porcaro avrebbe incassato l'importo del finanziamento, frodando lo Stato anche mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, come provato dalle intercettazioni, per dimostrare l'attività della società e ottenere l'erogazione del primo SAL (pag. 20-21 ordinanza). A fronte della chiarezza delle risultanze in atti è improponibile la tesi della inevitabilità della condotta e della necessità di assecondare l'iniziativa illecita del Porcaro per timore di ritorsioni, proponendo la figura del ricorrente vittima, anziché attivo e consapevole partecipe del progetto illecito.

6. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è anche l'ultimo motivo relativo alle esigenze cautelari. A differenza di quanto prospettato nel ricorso, la motivazione non è affatto mancante. Il Tribunale non si è limitato a fare riferimento alla doppia presunzione prevista per il reato associativo, ma ha valorizzato la gravità delle condotte, la personalità negativa e la dimostrata capacità delinquenziale del ricorrente nonché l'assenza di elementi di rescissione del vincolo, a fronte di una affiliazione risalente, di rapporti stabili e di una radicata condivisione dei metodi e delle strategie illecite, ritenute non fronteggiabili con misure fiduciarie. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav