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Sentenza — n. 21127/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court reclassifies preventive measure appeal as appeal to Court of Appeal, dismissing direct cassation request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21127/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the petitioner's cassation appeal regarding a preventive measure order, ruling it must be treated as an appeal. The defense argued the lower court erred in its assessment of danger and omitted a medical expert report. The court held that the specific law on preventive measures allows appeals only to the Court of Appeal, prohibiting direct access to the Supreme Court for merits-based challenges.

Regesto Legislator

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Art. 10 d.lgs. 159/2011; Art. 568 cod. proc. pen.: In preventive measures proceedings, a cassation appeal against a tribunal decision is inadmissible and must be qualified as an appeal to the Court of Appeal.

Parole chiave

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preventive measures cassation appeal Court of Appeal procedural qualification inadmissible appeal merits review d.lgs. 159/2011 prognosi di pericolosità

Disposizioni normative citate

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Art. 10 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
In materia di misure di prevenzione il sistema delle impugnazioni è regolato dall'art. 10 del d.lgs.
Art. 568 cod. proc. pen.
256840), il ricorso per cassazione, proposto peraltro per motivi attinenti al merito, deve essere qualificato come appello ai sensi dell art. 568, comma 5, cod.
Art. 569 cod. proc. pen.
Pertanto, in assenza di una previsione analoga all'art. 569 cod. proc. pen. (cfr.
Art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
artt. 111 Cost
Violazione di legge degli artt. 111 Cost., 125, comma 3, cod.
art. 569 cod. proc. pen
Pertanto, in assenza di una previsione analoga all'art. 569 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 21181 del 11/04/2019, Oliverio
Sez. 6, Sentenza n. 21181 del 11/04/2019, Oliverio, Rv.
Sez. 2, Sentenza n. 31075 del 05/07/2013, Cubeddu
275938; Sez. 2, Sentenza n. 31075 del 05/07/2013, Cubeddu, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Villonio Pietro, nato a Venosa (PZ) il 23/06/1960 avverso il decreto del 28/06/2022 del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratpre generale, Tomaso Epidendio, che ha concluso per la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente per l'appello previa riqualificazione del ricorso in appello.

RITENUTO IN FATTO

L Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di L'Aquila ha disposto l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubb;ica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza nei confronti di Pietro Villonio.

2. Avverso :I provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 2.1. Violazione di legge degli artt. 111 Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e 7, comma 1 d.lgs. 159/11. Nel motivo di ricorso la difesa rileva che la conclusione del Tribunale, fondata su di una valutazione parziale degli elementi acquisiti, sarebbe errata e la motivazione del tutto carente in punto di valutazione dell'attualità del giudizio di pericolosità, essendo stata omessa la disamina della perizia medico-legale del dott. Cimini Giuseppe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione deve essere qualificato come appello e gli atti devono essere trasmessi alla Corte d'Appello di L'Aquila. In materia di misure di prevenzione il sistema delle impugnazioni è regolato dall'art. 10 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, norma che, al comma 1, prevede che avverso il decreto pronunciato dal tribunale le parti "hanno la facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello anche per il merito". Il ricorso per cassazione, poi, è previsto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo solo avverso il decreto pronunciato dalla corte d'appello.

Pertanto, in assenza di una previsione analoga all'art. 569 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 21181 del 11/04/2019, Oliverio, Rv. 275938; Sez. 2, Sentenza n. 31075 del 05/07/2013, Cubeddu, Rv. 256840), il ricorso per cassazione, proposto peraltro per motivi attinenti al merito, deve essere qualificato come appello ai sensi dell art. 568, comma 5, cod. proc. pen. e gli atti devono essere trasmessi al giudice competente. In tema di misure di prevenzione, è inammissibile il ricorso "per saltum" in cassazione contro le decisioni del tribunale, in quanto, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 27 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, è esperibile il solo ricorso dinanzi alla corte d'appello (Sez. 6, Sentenza n. 21181 del 11/04/2019, Oliverio, Rv. 275938).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso per cassazione come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila. Così deciso il 13 aprile 2023 Il Con