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Sentenza — n. 21121/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court declares appeal inadmissible for lack of specificity regarding mafia association charges in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21121/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Adolfo D'Ambrosio inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued the lower court failed to prove D'Ambrosio's role in the 'ndrangheta system and that specific crimes were committed while he was detained. The court rejected these claims as lacking specificity, noting the trial court had validly inferred the criminal group's activities and agreements based on witness statements and intercepted communications.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal alleging violations of law or defects in reasoning must be specific; generic criticisms of the trial court's assessment of evidence or the temporal scope of alleged crimes do not constitute a valid ground for inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity mafia association charges preliminary investigation detention Article 616 Code of Criminal Procedure complicità partecipazione al reato crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis c.p.
la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di tentata estorsione commesso ai danni del Gruppo Iperspar di Rende (capo 97), in quanto il compimento dell'atto intimidatorio non sarebbe sufficiente da solo a integrare l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.
Art. 616 c.p.p.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 195, comma 7, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni di Giuseppe Montennurro e Anna Palmieri, in ragione della loro assoluta genericità (e, dunque, inutilizzabilità ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod.
Art. 170 c.p.
Art. 171 c.p.
art. 354 cod. pen
la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di turbativa d'asta in ordine alla vicenda di Giuseppe Cirillo (capo 107), in quanto si tratterebbe di un semplice concorso di persone nel delitto di astensione dagli incanti di cui all'art. 354 cod. pen.;
art. 416 ter cod. pen
penit.) solo in data 13 luglio 2019 ed il reato di cui all'art. 416 ter cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di tentata estorsione commesso ai danni del Gruppo Iperspar di Rende (capo 97), in quanto il compimento dell'atto intimidatorio non sarebbe sufficiente da solo a integrare l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'Ambrosio Adolfo, nato a Cosenza il 15.10.1967 avverso l'ordinanza emessa in data 22 settembre 2022 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udite le conclusioni dell'avvocato Cesare Badolato, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Adolfo D'Ambrosio, confermando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro che in data 2 agosto 2022 ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare nei confronti del medesimo in relazione ai delitti contestati ai capi 1), 96), 97), 98), 99), 100, 101) 103), 105), 107) e 171) dell'imputazione provvisoria.

2. L'avvocato Cesare Badolato, difensore del D'Ambrosio, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo undici motivi e, segnatamente:

1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di partecipazione ad una associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto il Tribunale non avrebbe indicato le ragioni per le quali il D'Ambrosio o il presunto gruppo del D'Ambrogio sarebbe stato parte del "sistema" (della confederazione 'ndranghetistico) operante sul territorio cosentino. I collaboratori di giustizia Celestino Abbruzzese, Franco Bruzzese, Silvio Gioia, Daniele Lamanna, Giuseppe Montemurro, Alberto Novella e Giuseppe Zaffonte, Nicola Acri, Ernesto Foggetti e Roberto Presta non avrebbero mai fatto riferimento al D'Ambrosio o a un gruppo capeggiato dal medesimo.

Inspiegabile, inoltre, sarebbe la ragione per la quale il D'Ambrosio, pur affiliato al "sistema", non avrebbe percepito le somme confluite nella "bacinella" (ovvero nel fondo comune per garantire assistenza economica ai sodali detenuti). Prive di significato indiziante univoco sarebbero, inoltre, le intercettazioni valorizzate nell'ordinanza del riesame. Le dichiarazioni di Giuseppe Montennurro e Anna Palmieri, in ragione della loro assoluta genericità (e, dunque, inutilizzabilità ai sensi dell'art. 195, comma 7, cod. proc. pen.) sarebbero, inoltre, inidonee a dimostrare che i proventi dei reati commessi dal presunto gruppo diretto dal ricorrente fossero destinati ad alimentare la "bacinella".

Non sarebbe, inoltre, stato dimostrato che dal gruppo D'Ambrosio, peraltro operante nell'esiguo quartiere di Quattromiglia di Rende, promani alcuna capacità intimidatrice. Il D'Ambrosio sarebbe, peraltro, stato detenuto ininterrottamente dall'ottobre del 2013 sino al luglio del 2019 e i reati contestati sarebbero stati commessi nel 2019, sino al mese di dicembre. Un lasso di sei mesi sarebbe, tuttavia, troppo esiguo per consentire ad un'associazione di affermare il proprio predominio sul territorio. La commissione dei reati fine dimostrerebbe, al più, la configurabilità di un concorso di persone nei reati, ma non l'avvenuta costituzione di una associazione a delinquere.

2) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di estorsione commesso ai danni della società La Cascina Global Service (capo 96), in quanto le somme versate mensilmente da tale società all'indagato non sarebbero state provento di estorsione, bensì di una «sorta di accordo illecito...per ottenere l'aggiudicazione di contratti di somministrazione di cibi e bevande con strutture pubbliche», come risulterebbe dalla conversazione tra presenti del 18 giugno 2019 Rit. n. 564/2019;

3) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di tentata estorsione commesso ai danni della Farmacia Europa (capo 98), in quanto nessuna intercettazione relativa a tale vicenda riguarderebbe il D'Ambrosio e non vi sarebbe prova che lo stesso ne fosse consapevole;

4) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto del delitto di tentata estorsione commesso ai danni del negozio Capitano (capo 99), in quanto in nessuna intercettazione relativa a tale vicenda emergerebbe il D'Ambrosio e non vi sarebbe prova che lo stesso ne fosse consapevole;

5) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di tentata estorsione commesso ai danni del Gruppo Iperspar di Rende (capo 97), in quanto il compimento dell'atto intimidatorio non sarebbe sufficiente da solo a integrare l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.;

6) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di tentata estorsione commessi ai danni della Mab s.r.l. di Massimiliano Bilotto (capo 100), in quanto errata sarebbe l'interpretazione elaborata dal Tribunale delle intercettazioni tra presenti, anche in relazione all'individuazione della vittima della presunta estorsione;

7) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di tentata estorsione commessi ai danni del cantiere edile ML Group di Montalto Uffugo (CS) (capo 101), in quanto le condotte contestate (meri sopralluoghi) integrerebbero un mero tentativo non punibile e, comunque, l'indagato, in ragione del lasso di tempo intercorso tra gli atti preparatori (1 novembre 2019) e il compimento dell'atto intimidatorio (12 febbraio 2020) avrebbe desistito dal proposito criminoso;

8) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di estorsione posto in essere ai danni di Alfredo Bruno (capo 102), in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente avrebbe interpretato una intercettazione, dalla quale non emergerebbe alcuna violenza o minaccia;

9) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di estorsione posto in essere ai danni di Massimo Volpentesta (capo 103) e alla cessione di sostanza stupefacente contestata al capo 105), in quanto non vi sarebbero elementi probatori che consentano di attribuire la condotta estorsiva al D'Ambrosio, né di dimostrare che lo stesso avesse ceduto sostanza stupefacente al Volpantesta;

10) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di turbativa d'asta in ordine alla vicenda di Giuseppe Cirillo (capo 107), in quanto si tratterebbe di un semplice concorso di persone nel delitto di astensione dagli incanti di cui all'art. 354 cod. pen.;

11) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di voto di scambio politico-mafioso con riferimento allo svolgimento delle elezioni amministrativi del Comune di Rende del 26 e 27 maggio 2019 (capi 180 e 171), in quanto il D'Ambrosio sarebbe stato scarcerato (dalla detenzione sofferta al regime del 41-bis ordin. penit.) solo in data 13 luglio 2019 ed il reato di cui all'art. 416 ter cod. pen. è un reato a consumazione anticipata ed istantaneo. Sul punto sarebbe, dunque, carente la motivazione del Tribunale del riesame.

3. In data 15 febbraio 2023 l'avvocato Cesare Badolato ha presentato motivi nuovi, deducendo:

1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di partecipazione ad una associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto nella conversazione intercettata tra Francesco Patitucci, presunto capo della cosca confederata, e Antonio Illuminato riportata nel ricorso, non si farebbe riferimento al presunto sodalizio criminale retto da Adolfo D'Ambrosio, né a suoi componenti. Il "gruppo D'Ambrosio", peraltro, non avrebbe nessuna delle caratteristiche necessarie per essere qualificata un'associazione di tipo mafioso;

2) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai delitti di cui agli art. 56-629 cod. pen. contestati ai capi 98), 99) e 100), in quanto nessun elemento dimostrerebbe la partecipazione del D'Ambrosio a tali condotte, avendo il Tribunale operato erroneamente un'attribuzione di responsabilità fondata solo sulla presunta posizione apicale del ricorrente;

3) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai delitti di scambio politico-mafioso contestati ai capi 170) e 171), in quanto la consumazione del reato non può travalicare il momento puramente elettorale e in quel lasso temporale il ricorrente era detenuto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Con ciascuno motivo di ricorso e con i motivi aggiunti, infatti, il difensore, pur denunciando formalmente la violazione di legge o il vizio di motivazione in relazione a ciascun delitto contestato in sede cautelare, in realtà contesta il compendio probatorio posto a fondamento del giudizio di gravità indiziaria operato dal Tribunale del riesame, cercando di confutarlo e, comunque, prospettando una lettura alternativa dello stesso. Tali censure sono, dunque, inammissibili, in quanto sono volte a confutare nel merito i singoli elementi indiziari posti a fondamento della motivazione dell'ordinanza impugnata e non già a censurarne l'illogicità manifesta.

Il ricorrente, infatti, nel prospettare la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, si limita a contestare nel merito la valenza probatoria dei singoli elementi indiziari addotti dal Tribunale del riesame, proponendone una lettura alternativa. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F,, Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). I motivi proposti sono, dunque, inammissibili, in quanto si risolvono in una sollecitazione ad una rinnovata valutazione degli elementi indiziari disponibili, in aperto contrasto con i tratti strutturali della giurisdizione di legittimità che non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti, la rilevanza e la concludenza dei dati probatori.

Inammissibili per aspecificità sono, inoltre, le censure formulate relativamente all'asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, in quanto il ricorrente non ha operato la cd. prova di resistenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve, infatti, illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (ex plurimis:

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 (dep. 20/02/2017), La Gumina, Rv. 269218 - 01).

3. Manifestamente infondati sono, peraltro, i vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione denunciati dal ricorrente con riferimento al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.Il Tribunale del riesame ha, infatti, ritenuto non certo incongruamente, nei limiti della delibazione cautelare, che il gruppo diretto dal D'Ambrosio fosse una associazione di tipo 'ndranghetistico sulla base dell'esito delle intercettazioni acquisite, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e della commissione dei singoli delitti fine commessi.

Parimenti il Tribunale ha non illogicamente rilevato che, durante il periodo di detenzione del ricorrente, il sodalizio criminoso è stato gestito dal fratello del ricorrente Massimo D'Ambrosio. Il Tribunale del riesame, dunque, considerando sinergicamente tali condotte con apprezzamento non sindacabile in questa sede, in quanto congruamente motivato e conforme al paradigma di legge, ha ritenuto comprovata, nei limiti delibatori della sede cautelare, la gravità indiziaria con riferimento all'ipotesi delittuosa contestata al capo 1) dell'imputazione cautelare.

4. Con l'undicesimo motivo e il terzo motivo aggiunto il difensore ha censurato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai delitti di scambio politico-mafioso contestati ai capi 170) e 171), in quanto la consumazione del reato non potrebbe travalicare il momento puramente elettorale e in quel lasso temporale il ricorrente era detenuto.

5. Tali motivi sono, tuttavia, inammissibili per aspecificità, fondata sulle La censura svolta dalla difesa si rileva, peraltro, aspecifica, in quanto il Tribunale del riesame, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha non incongruamente ritenuto dimostrato, in sede cautelare, l'accordo intervenuto anteriormente alla elezioni amministrative del Comune di Rende del giugno 2019, anche in ragione dell'attivazione del ricorrente, tra la cosca diretta dal medesimo, e il sindaco di Rende, in virtù del quale il clan avrebbe procurato voti al sindaco Manna in cambio dell'affidamento a imprese collegate al clan della realizzazione del Palazzetto dello sport di Rende. Nei limiti propri della delibazione cautelare, dunque, il Tribunale del riesame ha congruamente motivato l'impegno del gruppo mafioso, in occasione di una specifica consultazione elettore, ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale, dispiegando concretamente il proprio potere di intimidazione, per procurare voti al candidato sindaco.

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro