Cassation Court dismisses appeals for late recusal declarations due to lack of specific evidence on knowledge timing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Polito and Ferrante inadmissible because their recusal declarations were deemed untimely. The lower court found the arguments generic, failing to specify when the defendants learned of the 'Nemea' case or the co-defendant Accorinti's recusal. Consequently, the court ruled that without precise evidence establishing the start date for the statutory deadline, the recusal claims could not be sustained.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 38 cod. proc. pen.; The declaration of recusal must be timely, and generic allegations regarding the knowledge of a new cause of incompatibility without specific proof of the exact moment of awareness result in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1. Polito Domenico Salvatore, nato a Vibo Valentia il 09/10/1964 2. Ferrante Gianfranco, nato a Cetraro il 05/04/1964 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 26/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Biritteri, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibili - perchè tardive - le dichiarazioni di ricusazione avanzate da Polito Domenico Salvatore e Ferrante Gianfranco nei confronti di due magistrati, Brigida Cavasino e Gilda Romano, del Tribunale di Vibo Valentia, componenti del Collegio giudicante davanti al quale è in corso di celebrazione il processo convenzionalmente denominato "Rinascita-Scott" nel cui ambito i ricorrenti sono imputati per il delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen.La questione ha origine dall'accoglimento della medesima Corte d'appello di analoga dichiarazione presentata da Giuseppe Antonio Accorinti, imputato del medesimo reato, in quanto i magistrati Cavasino e Romano, valutando la posizione di Luigi Mancuso nell'ambito di altro procedimento - c.d. "Nemea" -, avrebbero ritenuto esistente l'articolazione di 'ndrangheta oggetto dell'analoga imputazione contestata nel processo "Rinascita-Scott".
A Polito e Ferrante nel processo "Rinascita Scott" è contestata cioè la partecipazione alla stessa associazione diretta da Mancuso, la cui esistenza è stata accertata nel processo Nennea da un Collegio di cui avrebbero fatto parte le dott.sse Cavasino e Romano. Dalla ordinanza impugnata si evince che:
a) all'udienza del 2.9.2022 il Collegio deputato alla trattazione del processo Rinascita Scott, preso atto dell'accoglimento della dichiarazione di ricusazione presentata da Accoriniti e comunicò alle parti di avere presentato istanza di astensione al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia; b) 1'8.9. 2022 il Tribunale comunicò il rigetto dalla richiesta di astensione;
c) il 15.9.2022 la Corte di appello accolse la dichiarazione di ricusazione proposta da Mancuso Luigi dei magistrati indicati, ritenendo che il Tribunale, con la sentenza emessa nel processo Nemea, avesse espresso valutazioni di merito circa la posizione di Mancuso;
d) nel corso dell'udienza del 19.9.2022 il Tribunale comunicò l'accoglimento della ricusazione presentata nell'interesse di Mancuso, disponendo lo stralcio della sola posizione di questi; in quella occasione i magistrati comunicarono di aver presentato istanza di astensione al Presidente del Tribunale. La Corte ha ritenuto tardive la dichiarazioni di ricusazione- presentate il 22.9.2022- sul presupposto che la prospettata causa di incompatibilità non sarebbe nuova, dovendosi riscontrare "nei motivi della sentenza Nemea depositata il 5.3.2021, la cui conoscenza varrebbe ad individuare il dies a quo per valutare la tempestività delle dichiarazioni di ricusazione"; il termine per la presentazione delle dichiarazioni, secondo la Corte, non potrebbe farsi decorrere dalla conoscenza dell'ordinanza di accoglimento della ricusazione presentata da Mancuso o dal provvedimento con cui il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia aveva già rigettato le dichiarazioni di astensione dei due magistrati che, peraltro, già in precedenza avevano presentato dichiarazioni di astensione per le stesse ragioni (così la Corte).
2. L'avvocato Vincenzo Galeota ha proposto ricorso avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento. Sono stati articolati due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 38 cod. proc. pen. La richiesta di ricusazione non sarebbe stata tardivamente proposta.Secondo i ricorrenti, essi avrebbero avuto notizia della causa di ricusazione solo dopo aver appreso, il 19.9.2022, della notizia dell'accoglimento della istanza di ricusazione riguardante Mancuso e, in particolare, dell'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale stabiliva la prosecuzione dell'attività processuale, previo stralcio della sola posizione di Mancuso.
Si aggiunge che nella occasione il Tribunale dette lettura della ordinanza in questione e comunicò che i magistrati avevano depositato richiesta di astensione. Alla comunicazione del 19.9.2022 sarebbe seguita da parte della difesa la richiesta al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia di copia delle dichiarazione di astensione, non esitata e successivamente copia della sentenza emessa nel processo Nemea e solo in tal modo essi avrebbero saputo della partecipazione dei due magistrati anche in quel processo. Dunque, si argomenta, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la circostanza che il 5.3.2021 fosse stata depositata la sentenza nel processo Nemea non sarebbe un accadimento da cui far discendere il decorso dei termine per la ricusazione, essendo entrambi gli imputati estranei a quel processo. 2.2.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per non avere la Corte spiegato le ragioni per cui il termine per la ricusazione nella specie sarebbe decorso dalla data della sentenza emessa nel processo Nemea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, sono inammissibili.
2. A norma dell'art. 38 cod. proc. pen. la dichiarazione di ricusazione dev'essere proposta, al più tardi, entro la fase delle questioni preliminari al dibattimento. Qualora, invece, la relativa causa si manifesti successivamente, la dichiarazione dev'essere formulata dalla parte interessata entro tre giorni da quando abbia avuto conoscenza di tale causa; nel caso in cui le ragioni della ricusazione siano sorte o siano divenute note nel corso di un'udienza, tale dichiarazione va presentata prima che l'udienza medesima abbia termine. In tale quadro di riferimento i motivi di ricorso sono strutturalmente generici quanto alla indicazione e alla prova del momento in cui sarebbe stata conosciuta dai ricorrenti la causa di ricusazione e, quindi, del dies a quo per la decorrenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricusazione.
Pur infatti volendo ragionare con gli imputati e ritenere che la conoscenza della causa di ricusazione non possa individuarsi nel momento del deposito della motivazione della sentenza emessa nel processo Nemea, nulla di specifico è stato tuttavia precisato in ordine a profili decisivi al fine di accertate la tempestività della dichiarazione di ricusazione; in particolare, nulla è stato chiarito in ordine:
a) a quando e a come sia stata presentata la dichiarazione di ricusazione del coimputato Accorinti, atteso che la conoscenza di detta dichiarazione comportò per i ricorrenti la conoscenza della parziale coincidenza dei collegi giudicanti;
b) a cosa fu letto all'udienza del 2.9.2022 in merito all'accoglimento della dichiarazione di ricusazione da parte di Accoriniti e al perché il termine per la dichiarazione di ricusazione non dovrebbe decorrere da detto momento;
c) a quale sia stato - all'udienza del 2.9.2022 - il contenuto della comunicazione della dichiarazione di astensione dei due magistrati;
d) a quando gli imputati abbiano avuto la materiale disponibilità della sentenza emessa nel processo Nemea;
e) a quale sia stato all'udienza dell'8.9.2022 il contenuto della comunicazione del provvedimento del Presidente del Collegio;
f) perché, nel caso di specie, non sarebbe applicabile la previsione dell'art. 38, comma 2, seconda parte, cod. proc. pen. secondo cui, come detto, ove la causa di ricusazione sia divenuta nota in udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere proposta, in ogni caso, prima del termine dell'udienza. Dai motivi non si evince affatto quando e come i ricorrenti siano venuti a conoscenza della causa di ricusazione e, di conseguenza, stabilire se la loro dichiarazione di ricusazione sia stata tempestiva, gravando su di loro l'onere di puntuale allegazione sul punto, in quanto afferente ad una condizione di ammissibiltà della sua iniziativa processuale.
3. A tali rilievi consegue la genericità della censura proposta e l'inammissibilità dei ricorsi con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil