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Sentenza — n. 21112/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls false testimony conviction due to statute of limitations extinction of the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21112/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction for false testimony without remanding the case for retrial. The defendant argued that his testimony was protected by a defense of necessity due to family circumstances, but the Court found the crime prescribed. Although the Court acknowledged the new law extended the limitation period to cover this case, it ruled that the extinction of the crime by prescription takes precedence over the exclusion of punishability for minor offenses.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: When a crime is extinguished by prescription, the judgment must be annulled without remand, as this outcome is more favorable to the accused than the exclusion of punishability for particular triviality.

Parole chiave

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false testimony conviction statute of limitations prescription of crime exclusion of punishability annulment without remand minor offense Italian Criminal Procedure falsa testimonianza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Peraltro, la fondatezza della doglianza non autorizza l'annullamento della sentenza nei termini indicati dalla difesa, poiché è dirimente ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
12934 del 2015) e quindi sulla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.3.
Art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022
ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, sono mutati, con l'effetto che ne è stata estesa l'applicazione anche a reati - come quello in esame - in cui la pena detentiva non sia superiore nel "minimo a due anni".
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.
Art. 125 cod. proc. pen.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
Art. 521 cod. proc. pen.
e 111 Cost.La Corte di appello non ha spiegato la operazione - quasi chirurgica - di scissione delle condotte operate dal primo giudice, che veniva a violare l'art. 521 cod. proc. pen., oltre agli artt.
Art. 384 cod. pen.
Nell'escludere l'applicabilità dell'art. 384 cod. pen., la Corte di appello non ha considerato quanto affermato dalla Suprema Corte (Sez.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 26061 del 2011
Sez. 6 n. 7573 del 27/01/2023
Sez. 1 n. 43700 del 28/09/2021
Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Viesti Leonardo, nato a Bisceglie il 08/02/1984 avverso la sentenza del 25/11/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni il difensore, avv. Michele Quinto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Trani del 23 novembre 2020, con la quale era stato condannato l'imputato Leonardo Viesti per il reato di falsa testimonianza. All'imputato era stato contestato di aver deposto il falso in un procedimento penale e segnatamente di aver dichiarato all'udienza del 15 ottobre 2013 di non aver acquistato stupefacente e di non sapere dove era venduto lo stupefacente, in contrasto con quanto affermato in precedenza ai carabinieri. In primo grado Viesti era stato assolto dalla imputazione con riferimento alla circostanza delll'acquisto dello stupefacente "perché il fatto non sussiste" (non risultava provata, secondo il Tribunale, la condotta di acquisto neppure dalle precedenti dichiarazioni, in quanto rese in un momento antecedente a quello della contrattazione del prezzo) e ritenuto invece responsabile di falsa testimonianza per la seconda affermazione, ovvero di non sapere dove la sostanza fosse venduta.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione. La sentenza impugnata ha motivato con argomentazioni contraddittorie e non conformi ai fatti. Nell'escludere l'applicabilità dell'art. 384 cod. pen., la Corte di appello non ha considerato quanto affermato dalla Suprema Corte (Sez. 1 n. 26061 del 2011) e che al momento della deposizione il ricorrente era da poco diventato padre e che aveva ritenuto di anteporre il bene della famiglia - esposto dalle minacce certamente subite (altrimenti non spiegabile il cambio di rotta) - al dovere di dire la verità.

Sia il primo giudice che il P.M. avevano ben chiara la condizione psicologica in cui versava il ricorrente al momento della sua deposizione (come si evince dal verbale riportato in calce al ricorso). Andava pertanto applicata l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. come richiesto dalla difesa. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 111 Cost.La Corte di appello non ha spiegato la operazione - quasi chirurgica - di scissione delle condotte operate dal primo giudice, che veniva a violare l'art. 521 cod. proc. pen., oltre agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, in quanto veniva contestata all'imputato una condotta totalmente infondata che non ha mai visto il predetto coinvolto nell'acquisto di stupefacenti.

Carente è anche la risposta al rilievo sulla corretta qualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento (in tal senso Sez. 6, n. 12934 del 2015) e quindi sulla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.3. Prescrizione del reato, artt. 129 cod. proc. pen. e 157 e 161 cod. pen. Il reato si è prescritto in data 11 dicembre 2021, nel periodo intercorrente tra la sentenza della Corte di appello e il deposito in cancelleria.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il ricorso declina censure in larga parte inammissibili con eccezione del motivo relativo alla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Invero, la Corte di appello ha respinto la censura sul punto in ragione dei limiti edittali allora vigenti per l'applicazione dell'istituto. Tali limiti, con la novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. n. 150 del 2022, sono mutati, con l'effetto che ne è stata estesa l'applicazione anche a reati - come quello in esame - in cui la pena detentiva non sia superiore nel "minimo a due anni".

Già questa Suprema Corte ha ritenuto che, in assenza di una disposizione transitoria, la suddetta novella - in quanto riferita ad istituto di natura sostanziale - trovi applicazione anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023). Ebbene, stante la valutazione del fatto da parte dei giudici del merito in termini di complessiva lievità (tanto da essere punito con la pena minima edittale e con la diminuzione massima delle attenuanti generiche per adeguare in via "correttiva" la pena al fatto), la questione sul punto non appare infondata.

Peraltro, la fondatezza della doglianza non autorizza l'annullamento della sentenza nei termini indicati dalla difesa, poiché è dirimente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. la considerazione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Va ribadito al riguardo che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Rv. 282214).

Il reato, commesso il 15 ottobre 2013, anche tenuto conto delle numerose sospensioni di cui ha dato atto la Corte di appello, è oramai prescritto.

2. Ne consegue quindi che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato, dovendosi riscontrare l'impossibilità di addivenire ad un più ampio proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Va rammentato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2 cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Come si evince anche dai motivi di ricorso, i vizi proposti attengono a profili di censura della motivazione (errata o carente o viziata), mentre dalle sentenze di merito non emergono circostanze in grado di evidenziare nei termini sopra indicati i presupposti per un proscioglimento nel merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sente