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Sentenza — n. 20937/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20937/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20937/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Lecce ha respinto l'appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare personale della sospensione per un anno dall'esercizio del pubblico servizio ricoperto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20937/2023 — snpen · Corte di Cassazione: A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità.

Parole chiave

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ritiro dell'azione giudiziaria sospensione dell'istruzione revoca del gratuito patrocinio rinuncia al dibattimento orale ricusazione del pubblico ministero abbandono del procedimento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rollo Rodolfo, nato a Cavallino (LE) il 25/03/1961, avverso l'ordinanza emessa il 06/12/2022 dal Tribunale di Lecce; letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Lecce ha respinto l'appello avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare personale della sospensione per un anno dall'esercizio del pubblico servizio ricoperto.

2. Con atto scritto e sottoscritto dal ricorrente e dal suo difensore, da quest'utlirno trasmesso alla cancelleria della Corte di cassazione il 3 aprile scorso, è stata formalizzata la rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza d'interesse alla relativa trattazione, essendo stata nelle more revocata l'anzidetta misura cautelare.

3. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità.

4. Qualora, come nel caso in esame, il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2023.