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Sentenza — n. 20902/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20902/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20902/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di Dutt Sunil per il reato di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., per il quale, all'esito di giudizio abbreviato, gli era stata irrogata la pena di mesi 1 ed €40,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 24 cod. pen; Sentenza — n. 20902/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale formulando un unico motivo con il quale deduce l'omessa motivazione relativamente al motivo di appello concernente la determinazione della pena. Il ricorrente, infatti, aveva impugnato la sentenza di primo grado rappresentando che la pena pecuniaria non poteva essere inferiore al minimo legale fissato dall'art.24 cod. pen. in €50,00. La Corte di appello, pur riportando il motivo di impugnazione formulato dalla parte pubblica, ometteva di decidere sullo stesso, limitandosi a rigettare l'appello dell'imputato, confermando la condanna disposta in primo grado.

Parole chiave

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multa disciplinare all'avvocato riduzione della multa sanzioni penali pagamento dell'ammenda esecuzione della pena detentiva sostitutiva pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 24 cod. pen
Deduce il ricorrente che la pena pecuniaria era stata determinata in misura illegale, in quanto, per effetto della riduzione per le attenuanti generiche e per il rito, la stessa era fissata in un importo inferiore a limite minimo di €50,00 previsto dall'art. 24 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Dutt Sunil, nato in India il 15/10/1968 avverso la sentenza emessa il 21/6/2022 dalla Corte di appello di Brescia; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Romana Pirrelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di Dutt Sunil per il reato di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen., per il quale, all'esito di giudizio abbreviato, gli era stata irrogata la pena di mesi 1 ed €40,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale formulando un unico motivo con il quale deduce l'omessa motivazione relativamente al motivo di appello concernente la determinazione della pena. Il ricorrente, infatti, aveva impugnato la sentenza di primo grado rappresentando che la pena pecuniaria non poteva essere inferiore al minimo legale fissato dall'art.24 cod. pen. in €50,00. La Corte di appello, pur riportando il motivo di impugnazione formulato dalla parte pubblica, ometteva di decidere sullo stesso, limitandosi a rigettare l'appello dell'imputato, confermando la condanna disposta in primo grado.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Nel caso di specie, la pena nel giudizio di primo grado era stata determinata in mesi 3 di reclusione ed €90,00 di multa, ridotta per le attenuanti generiche a mesi 2 di reclusione ed €60,00 di multa, ulteriormente ridotta per la diminuente per il rito abbreviato a mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed €40,00 di multa. Deduce il ricorrente che la pena pecuniaria era stata determinata in misura illegale, in quanto, per effetto della riduzione per le attenuanti generiche e per il rito, la stessa era fissata in un importo inferiore a limite minimo di €50,00 previsto dall'art. 24 cod. pen. per la multa. La determinazione della pena, così come effettuata dal giudice di merito, è illegale, dovendosi applicare il consolidato principio secondo cui il limite minimo di C 50,00, stabilito per la multa dall'art. 24 cod. pen., è inderogabile anche quando il giudice applica le riduzioni di pena per le attenuanti e per il rito speciale (Sez.5, n. 7453 del 16/10/2013, dep.2014, Rv. 259530; Sez.6, n. 25588 del 5/2/2013, Rv. 256807).

3. All'accoglimento del ricorso può conseguire la rideterminazione della pena nella misura di €50,00, non occorrendo alcuna valutazione di merito e dovendosi unicamente ricondurre la pena pecuniaria entro i limiti di legalità. La sentenza, pertanto, va annullata senza rinvio con rideterminazione della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena pecuniaria che ridetermina in euro 50 di multa. Così deciso il 21 marzo 2023 Il Consigliere