Sentenza — n. 20659/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Perez Flores Eduardo Angel, nato il 05/06/1986 in Perù avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del Tribunale di Milano; visti gk atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; E IN DIRITTO Con il ricorso in esame, riguardante sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. si deduce carenza di motivazione circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. quale causa di non punibilità riconducibile nell'alveo dell'art. 129 cod. proc pen. Pertanto, il ricorso è inammissibile perché tale causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato Rv. 272265;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 20659/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. si deduce carenza di motivazione circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. quale causa di non punibilità riconducibile nell'alveo dell'art. 129 cod. proc pen. Pertanto, il ricorso è inammissibile perché tale causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato Rv. 272265;
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Perez Flores Eduardo Angel, nato il 05/06/1986 in Perù avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del Tribunale di Milano; visti gk atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con il ricorso in esame, riguardante sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. si deduce carenza di motivazione circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. quale causa di non punibilità riconducibile nell'alveo dell'art. 129 cod. proc pen. Pertanto, il ricorso è inammissibile perché tale causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato Rv. 272265;
Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926) e peraltro, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non prevede più l'impugnabilità ex art. 129 cod. proc. pen. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis 1 9 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così