Sentenza — n. 20654/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Salvatore Ferrigno avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., poi sostituita con quella degli arresti domiciliari. Secondo l'imputazione provvisoria, Ferrigno, quale candidato alle elezioni dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022, avrebbe accettato, tramite l'intermediaria Piera Maria Lo Iacono, la promessa di procacciamento di voti da parte di Giuseppe Lo Duca, appartenente a Cosa Nostra, anche con le modalità di cui all'art. 416-bis cod. Pen., in cambio di denaro, poi effettivamente erogato, e della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione' mafiosa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-ter cod. pen, art. 416-bis cod. Pen; Sentenza — n. 20654/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ferrigno Salvatore nato a Carini il 28/2/1960 avverso l'ordinanza emessa il 10 ottobre 2022 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. Antonino Gattuso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame presentata da Salvatore Ferrigno avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., poi sostituita con quella degli arresti domiciliari. Secondo l'imputazione provvisoria, Ferrigno, quale candidato alle elezioni dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022, avrebbe accettato, tramite l'intermediaria Piera Maria Lo Iacono, la promessa di procacciamento di voti da parte di Giuseppe Lo Duca, appartenente a Cosa Nostra, anche con le modalità di cui all'art. 416-bis cod. Pen., in cambio di denaro, poi effettivamente erogato, e della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione' mafiosa.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore di Salvatore Ferrigno deducendo due motivi, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del quadro gravemente indiziario in ordine al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. Deduce il ricorrente che, a fronte delle coerenti dichiarazioni rese dallo stesso Ferrigno e dal Lo Duca in sede di interrogatorio, in cui entrambi hanno negato di conoscersi, e delle argomentazioni difensive in merito alla convinzione del Ferrigno, sulla base di quanto prospettato dalla Lo Iacono, che il Lo Duca appartenesse all'ambiente degli agricoltori e allevatori, il Tribunale ha valorizzato le opposte dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla Lo Iacono che, peraltro, non sono utilizzabili nel presente procedimento, non essendo state formalmente depositate, e, comunque, sono inattendibili in quanto smentite dalle intercettazioni che rivelano una pregressa conoscenza tra la Lo Iacono e il Lo Duca risalente al 2011.
In particolare, con riferimento alla asserita consapevolezza dell'appartenenza mafiosa del Lo Duca, in quanto fatto notorio, si sottolinea che Ferrigno vive da anni in America e rientra in Sicilia solo per le vacanze; che, a tal fine, non può avere rilevo la circostanza che il Lo Duca sia stato imputato per reati di stampo mafioso nel medesimo procedimento in cui era imputato Prano, in quanto risalente a dieci anni prima e considerato che Ferrigno e Prano non hanno rapporti e che, comunque, quest'ultimo è stato assolto in tale procedimento; che, in ogni caso, la condanna del Lo Duca per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. risale al 2012 e non vi è alcuna prova di una sua attuale appartenenza a cosa nostra né che lo stesso abbia agito nell'interesse dell'associazione o come singolo ma con metodo mafioso.
Si richiama, a tal fine, il contenuto di una conversazione tra Lo Duca e tale Gelardi dalla quale, al di là della richiesta di voti per Ferrigno, non emerge alcuna forma di coercizione nella richiesta di consensi né alcuna offerta di denaro.Si rileva, inoltre, che anche l'assunto relativo alla intermediazione di Prano e Vassallo, al fine di far comprendere al Ferrigno che dietro la Lo Iacono vi era il Lo Duca, risulta smentito dalle intercettazioni in cui lo stesso Prano dichiara di non frequentare più il cognato (l'odierno ricorrente). Ne vi è prova di una conoscenza tra Duca e Vassallo.
Quanto al denaro versato da Ferrigno, si rileva che:
a) si tratta di una somma esigua (500 euro), versata da Ferrigno alla Lo Iacono per il rimborso delle spese elettorali;
b) che il mancato rinvenimento di materiale elettorale all'esito delle perquisizioni è stato illogicamente valutato dal Tribunale, che ha omesso di considerare che queste sono state effettuate due giorni prima delle elezioni, a campagna elettorale ormai conclusa;
c) che le intercettazioni allegate al ricorso evidenziano con chiarezza che il Ferrigno intendeva limitarsi a soli rimborsi ed era contrario a comprare i voti;
d) l'unica conversazione di segno contrario è intercorsa tra Lo Iacono e Lo Duca, ma non vi è alcuna prova che Ferrigno fosse a conoscenza dei loro accordi. 2.2 Violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, giudizio, quest'ultimo, fondato sull'erroneo assunto dell'operatività delle presunzione assoluta che l'art. 275., comma 3, cod. proc. pen. riserva alle sole fattispecie di reato di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen. Quanto al pericolo di reiterazione del reato, si lamenta la mancanza di un'autonoma valutazione in merito alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, a fronte degli elementi di segno contrario allegati dalla difesa quali l'incensuratezza dell'indagato, l'assenza di prossime competizioni elettorali, la personalità dell'indagato che non ha mai avuto rapporti con soggetti vicini ad ambienti criminali e la sua residenza negli Stati Uniti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2. Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.
U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884).
3. Così delimitato il perimetro del sindacato di legittimità sul quadro indiziario, rileva il Collegio che il primo motivo è di carattere meramente confutativo e si risolve in censure di fatto, frutto di una parcellizzazione degli elementi indiziari, volte a sollecitare una non consentita diversa ricostruzione dei fatti. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, saldamente ancorata alle risultanze investigative, ha ricostruito l'accordo elettorale concluso tra il ricorrente ed il Lo Duca con la mediazione della Lo Iacono, individuando gli elementi sintomatici della consapevolezza da parte del Ferrigno della caratura criminale del Lo Duca quale "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Carini.
In particolare, la pregressa conoscenza del Lo Duca da parte del Ferrigno è stata desunta dalla conversazione del 22 agosto 2022 relativa all'intervento del Lo Duca il quale, con l'intermediazione di Prano e di Vassallo, si attivava per risolvere un contrasto insorto nel corso di una riunione elettorale cui aveva partecipato il Ferrigno in ordine alla capacità della Lo Iacono di portare voti a Carini. Il Tribunale ha, inoltre, considerato, a conforto delle risultanze delle conversazioni captate (in particolare quella in cui Lo Duca avvisava Prano di avere incontrato Vassallo e che sarebbe intervenuto lui con Ferrigno), quanto emerso nel corso del servizio di osservazione, svolto lo stesso giorno, durante il quale è stato monitorato l'incontro tra Ferrigno, Lo Iacono e Vassallo a seguito del quale, risulta, inoltre, che il Lo Duca informava Prano che il contrasto era stato ricomposto.Immune da vizi è, inoltre, la motivazione relativa alla consapevolezza dell'appartenenza mafiosa di Lo Duca, desunta, oltre che dal fatto notorio, a) dalla circostanza che questo era imputato con il cognato di Ferrigno (Salvatore Prano);
b) dalle dichiarazioni rese dalla Lo Iacono in sede di interrogatorio in merito al rapporto di pregressa conoscenza tra i due ed alla volontà del Ferrigno di non avere rapporti diretti con Lo Duca;
c) dalla non credibilità e inverosimiglianza della tesi sostenuta dal Ferrigno in sede di interrogatorio di garanzia in merito alla destinazione del denaro ad una persona conosciuta come "Peppe" che doveva occuparsi dell'organizzazione di eventi elettorali e di volantinaggio, garantendo, quale allevatore o agricoltore, duecento voti a paese. La formazione ed il contenuto del patto elettorale sono stati ricostruiti, anche cronologicamente, dal Tribunale con argomentazioni persuasive, non manifestamente illogiche, fondate sull'analisi globale delle risultanze delle conversazioni intercettate e dei servizi di osservazione. In particolare, sono state individuate le seguenti fasi:
a) la proposta e la prima negoziazione dell'accordo tra Lo Iacono e Lo Duca il quale, sin dalle prime battute, si presentava, non come singolo, ma come interlocutore della famiglia mafiosa di appartenenza, chiedendo la somma di 5000 euro per ciascuno dei quattro Comuni su cui poteva esercitare la sua influenza, quantificata in circa 200 voti a Comune, chiarendo che metà della somma sarebbe stata destinata direttamente alla famiglia mafiosa (si vedano le conversazioni trascritte alle pagine 7 e 8 dell'ordinanza). Nella conversazione, peraltro, veniva menzionato espressamente il Ferrigno e Lo Duca diceva alla Lo Iacono che non voleva parlargli direttamente e che la donna doveva agire come intermediaria.
b) l'incontro avvenuto il giorno successivo a tale conversazione tra Ferrigno e Lo Iacono che, successivamente, si recava nuovamente da Lo Duca riferendogli della "controproposta" di ridurre il "compenso" a 5000 euro.
c) l'accettazione da parte del Lo Duca al quale la Lo Iacono riferiva anche di avere specificato al Ferrigno che, in caso di vittoria, avrebbe dovuto favorire sia lei che Lo Duca nei rapporti con l'amministrazione regionale e le conseguenze cui sarebbe incorso in caso di inadempimento (si vedano le conversazioni riportate alle pagine 9 e 10);
d) la successiva consegna di parte del denaro, desunta dalle conversazioni riportate alla pagina 10 dell'ordinanza.4. Il secondo motivo di ricorso è generico e, comunque, non sorretto da specifico interesse del ricorrente. Va, innanzitutto, considerato che dall'ordinanza impugnata risulta che all'esito dell'interrogatorio di garanzia è stata disposta la sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti domiciliari. Ciò premesso, pur dovendosi correggere l'errore in cui è incorsa l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto che nella fattispecie in esame opera la presunzione assoluta, e non, invece, quella relativa, di adeguatezza della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, cui il ricorrente oppone generiche considerazioni, quali l'assenza di prossime competizioni elettorali o la sua residenza negli Stati Uniti, ha argomentato in merito alla concreta ed attuale pericolosità sociale del Ferrigno, considerando, in particolare, la gravità della condotta e stigmatizzando l'allarmante disponibilità del ricorrente a ricorrere ad un interlocutore mafioso al fine di alterare il meccanismo del consenso elettorale.
Sulla base di tali considerazioni il Tribunale, con motivazione parimenti adeguata, smentendo sostanzialmente l'erronea premessa giuridica della operatività di una presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare, ha reputato l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari a contenere la pericolosità del ricorrente e, soprattutto, a prevenire contatti con soggetti esterni al nucleo familiare. Sotto altro profilo, va, inoltre, considerato che, stante l'adeguatezza delle argomentazioni addotte a fondamento del giudizio di rigetto dell'istanza di riesame, poiché l'originaria applicazione della misura custodiale non può, allo stato, fondare un'eventuale pretesa di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'avvenuta sostituzione della misura custodiale ha comportato il venir meno dell'interesse del ricorrente (cfr.
Sez. U., n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234268 secondo cui, in materia cautelare, l'interesse dell'indagato all'impugnazione permane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento incidentale "de libertate", la misura della custodia cautelare in carcere sia sostituita con quella del divieto di dimora, sempre che l'applicazione dell'originaria misura possa costituire per l'interessato presupposto del diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente, essendo stato il provvedimento coercitivo emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.).5.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricors