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Sentenza — n. 20651/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention order due to inadmissible lack of specific factual criticism.

Numero d'incarto Sentenza — n. 20651/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against a detention order inadmissible for failing to meet procedural requirements. The defense argued the lower court lacked specific reasoning regarding evidence and failed to assess the appellant's role in a criminal organization. The court rejected these claims, ruling that the appeal merely cited general legal principles without offering a specific, point-by-point critique of the contested order's factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.; Art. 273 cod. proc. pen.: An appeal against a coercive measure is inadmissible if it fails to provide a specific, point-by-point critique of the lower court's reasoning and instead merely cites general legal principles or requests a new evaluation of evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal coercive measure lack of specific critique general legal principles procedural defect detention order criminal organization role inchiesta penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., la violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'art.
Art. 273 cod. proc. pen.
309 e dell'art. 273 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione sul punto.
Art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Art. 416-bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, esserecondannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
art. 273 cod. proc. pen
309 e dell'art. 273 cod. proc. pen.
art. 310 cod. proc. pen
E', dunque, pienamente legittima l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, esserecondannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone
Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F.
207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci
È, del resto, inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Anello Salvatore, nato a Rossano il 06/03/1974; avverso l'ordinanza del 6 ottobre 2022 emessa dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato Fiorina Maria Bozzarello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Salvatore Anello avvero l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022, che ha disposto nei confronti del medesimo la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti contestati ai capi 1), 180), 198), 276), 279), 283) e 291) dell'imputazione provvisoria.

2. L'avvocato Fiorina Maria Bozzarello, nell'interesse dell'Anello, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, proponendo tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il difensore deduce la carenza assoluta di motivazione e la violazione del canone dell'autonoma valutazione degli elementi indiziari sancito dagli artt. 125, comma 3, 546, 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. Rileva il ricorrente che il Tribunale del riesame, per ventidue pagine su ventotto complessive dell'ordinanza, si sarebbe limitato a delineare in generale l'attività investigativa svolta, richiamando pedissequamente l'ordinanza del Giudice per indagini preliminari, per poi soffermarsi solo genericamente e brevemente sulla posizione ricorrente nelle ultime otto pagine.

Il Tribunale di Catanzaro, dunque, ricorrendo alla tecnica della c.d. motivazione per relationem, avrebbe vanificato la garanzia del doppio grado di giurisdizione in materia cautelare, limitandosi ad un'elencazione descrittiva di elementi di fatto apoditticamente affermati come indizianti, senza esprimere alcuna valutazione specifica sul punto. 2.2. Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'art. 273 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione sul punto. Il Tribunale avrebbe, infatti, affermato la gravità indiziaria con riferimento ai delitti di cessione di sostanza stupefacente contestati ai capi 180), 198), 276), 279), 283) e 291) dell'imputazione provvisoria solo sulla base di intercettazioni tra presenti, in assenza di riscontri, di indicazione della sostanza asseritamente ceduta e della sua qualità e, comunque, senza approfondire le condizioni di contesto delle conversazioni captate.

Nei confronti dell'Anello, inoltre, non sarebbe stato eseguito alcun servizio di osservazione e controllo, né alcun sequestro di sostanza stupefacente, nonostante il ricorrente fosse stato sottoposto a perquisizioni. Con riferimento alla contestazione di cui al capo 180), inoltre, la gravità indiziaria sarebbe rinvenibile esclusivamente nell'utilizzo del pronome «questa», che l'Anello avrebbe utilizzato con la moglie, Rosina Arno, dopo la consegna della sostanza stupefacente da parte di Andrea Greco. Priva di riscontri sarebbe, inoltre, la presunta cessione di sostanza stupefacente di cui al capo 291 e nessun elemento della conversazione con il Bruni farebbe riferimento alla condotta illecita.

Rileva, inoltre, il difensore che l'ordinanza applicativa della misura cautelare applicata nei confronti del Bruni sarebbe, peraltro, stata annullata. La difesa avrebbe, peraltro, addotto letture alternative del presunto linguaggio criptico utilizzato dal ricorrente nelle presunte cessioni contestate ai capi 198) e 276) che non erano state considerate dal Tribunale del riesame. Parimenti, la gravità indiziaria in relazione ai delitti di cui ai capi 279) e 280) sarebbe insussistente, in quanto gli interlocutori avrebbero già realizzato lo scambio nel momento in cui sarebbe intervenuta la conversazione captata. 2.3.

Con il terzo motivo il difensore si duole della violazione degli artt. 192, commi 3 e 4, 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e del vizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe indicato gli elementi probatori sulla base dei quali ritenere che il ricorrente svolgesse un ruolo apicale all'interno del sodalizio criminale contestato. Rileva, inoltre, il difensore che sarebbero assenti i riscontri alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Con il primo motivo di ricorso, il difensore deduce la carenza assoluta di motivazione e la violazione del canone dell'autonoma valutazione sancito dagli artt. 125, comma 3, 546, 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

3. Il motivo è manifestamente infondato. L'autonoma valutazione degli elementi di prova è, infatti, prevista a pena di nullità dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette una misura cautelare personale inaudita altera parte ed è funzionale, nel disegno del legislatore, a garantire l'equidistanza tra il pubblico ministero che ha formulato la richiesta e il giudice, necessaria per bilanciare il potere attribuito a quest'ultimo di adottare limitazioni della libertà personale senza previa attivazione del contraddittorio.

Tale previsione di legge, pertanto, non può essere invocata oltre il caso espressamente previsto e, segnatamente, ove non ricorra quello squilibrio originario che il legislatore ha inteso bilanciare.La giurisprudenza di legittimità ritiene, pertanto, che il requisito dell'autonoma valutazione non sia previsto con riferimento a provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica adottata ai sensi dell'art. 292, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 1, n. 8518 del 10/03/2020 (dep. 2021) Galletta, Rv. 280603-01), nel giudizio di rinvio innanzi al Tribunale del riesame (Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito Giorgio, Rv. 276066) o quando la misura è stata adottata dal tribunale in accoglimento dell'appello avverso il rigetto, da parte del Gip, della richiesta avanzata dal pubblico ministero, avendo carattere eccezionale e rilevando solo rispetto al provvedimento del Gip. (ex plurimis:

Sez. 2, n. 9203 del 16/12/2016 (dep. 24/02/2017), Arcomano, Rv. 269338 - 01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270737 - 01). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, l'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (ex plurimis:

Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 (dep. 03/03/2021), Galletta, Rv. 280603 - 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, Del Duca, Rv. 278122-01). E', dunque, pienamente legittima l'ordinanza adottata ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale che mutui argomenti o parte della trama espositiva dall'ordinanza impugnata, in quanto il canone della motivazione autonoma non si applica all'appello cautelare. Il Tribunale del riesame di Catanzaro, inoltre, non ha abdicato dal proprio compito di valutazione, ma, dopo aver ampiamente esposto le risultanze indiziare acquisite nei confronti dell'Anello ha provveduto a motivare congruamente il proprio apprezzamento, confutando le censure proposte dalla difesa. 4 Con il secondo motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'art. 273 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione sul punto.

5. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella proposizione di una lettura alternativa delle intercettazioni poste a fondamento della gravità indiziaria. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (ex plurimis:

Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, 282337, che ha avuto modo di precisare che il sindacato in sede di legittimità del senso assegnato al contenuto delle intercettazioni è limitato alla sola manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite). Il ricorrente, inoltre, nel prospettare la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, ha proposto una lettura alternativa di ciascuno degli elementi probatori posti a fondamento della stessa e ha contestato nel merito la valenza indiziaria dei singoli elementi indiziari addotti dal Tribunale del riesame.

Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il motivo è, dunque, inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione nel giudizio ad una rinnovata valutazione degli elementi indiziari disponibili, in aperto contrasto con i tratti strutturali della giurisdizione di legittimità che non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori.

6. Con il terzo motivo il difensore si duole della violazione degli artt. 192, commi 3 e 4, 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e del vizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe indicato gli elementi probatori sulla base dei quali ritenere che il ricorrente svolgesse un ruolo apicale all'interno del sodalizio criminale contestato.

7. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve genericamente in una ampia citazione di massime della giurisprudenza di legittimità in tema di ruolo apicale nell'associazione di tipo mafioso. Tali massime, tuttavia, non vengono specificamente riferite dal difensore alla motivazione dell'ordinanza impugnata, impedendo così al motivo e proposto di assolvere la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione. È, del resto, inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).8.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, esserecondannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,. deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del