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Sentenza — n. 20647/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 20647/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 20647/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura della custodia in carcere nei riguardi di Perrone Giuseppe, ritenuto gravemente indiziato dei reati di partecipazione alla associazione mafiosa denominata ndrangheta (capo 1), usura aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 17), estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.(capo 19), truffa aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 147).2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando cinque motivi. 2.1.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 20647/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) da quanto riportato dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, che avrebbe sostenuto che dalle intercettazioni emergesse che il ricorrente fosse frustrato dalla situazione e dal ruolo dominante del consulente Mazzei Andrea, il quale non poteva essere contraddetto. Il provvedimento sarebbe viziato quanto alla prova del contributo concorsuale; il ricorrente, si aggiunge, sarebbe peraltro stato vittima di estorsione da Porcaro per avere questi preteso di farsi consegnare parte del denaro ottenuto dalla truffa. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa estorsione frode nel pignoramento gravi addebiti penali atti istruttori penali reati di corruzione
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Perrone Giuseppe, nato a Cosenza il 10/04/1976 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 16/09/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi gli avv.ti Filippo Cinnante e Nicola Carratelli, difensori dell'indagato, che hanno concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura della custodia in carcere nei riguardi di Perrone Giuseppe, ritenuto gravemente indiziato dei reati di partecipazione alla associazione mafiosa denominata ndrangheta (capo 1), usura aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 17), estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.(capo 19), truffa aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. (capo 147).2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando cinque motivi. 2.1.

Con il primo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di usura in danno di Russo Giuseppe(capo 17). Perrone, secondo il Tribunale, avrebbe assunto un ruolo rilevante di intermediario, di esattore dei ratei e perfino di gestore della contabilità sottesa al prestito usuraio; assume invece il ricorrente che il Tribunale avrebbe travisato il contenuto di alcune conversazioni intercettate (indicate a pag. 4 dei motivi di riesame a cui si fa rinvio), dimostrative del fatto che 'l'indagato avrebbe agito nel solo interesse della persona offesa.

Perrone si sarebbe limitato a comunicare le somme pretese senza nessuna partecipazione attiva, avrebbe avuto un ruolo di mero raccordo e di solidarietà con la vittima senza trarre alcun profitto. Né sarebbe stato provato il dolo del reato e cioè che l'indagato volesse conseguire per sé o per altri vantaggi usurari, avendo egli agito al fine di prestare soccorso al Russo. 2.2. Con il secondo motivo 51i deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per la tentata estorsione di cui al capo 19, compiuta, in concorso con Roberto Porcaro- soggetto con ruolo apicale all'interno del sodalizio- e Broccolo, ai danni di Francesco Chiappetta Gli indagati avrebbero tentato di costringere Chiappetta a versare la somma mensilmente dovuta da questi a Antonio Russo, soggetto coinvolto nella vicenda usuraria di cui al capo 17), a titolo di pagamento di canoni locatizi.

Il Tribunale non avrebbe chiarito quale sarebbe stato il contributo fornito dall'indagato al reato materialmente compiuto da Porcaro; Perrone avrebbe accompagnato i correi sul luogo in cui fu commesso il fatto estorsivo e con essi se ne sarebbe allontanato in seguito ma in realtà si sarebbe limitato ad assistere senza nemmeno svolgere compiti di sorveglianza e senza nemmeno tenere impegnati gli avventori del negozio. Una presenza neutra, nemmeno segnalata nell'ambito di una determinata conversazione telefonica, successiva all'incontro, ed intercorsa tra lo stesso Chiappetta e Russo Antonio.

Perrone sarebbe stato presente solo ad un incontro, non vi sarebbero conversazioni tra lo stesso e la persona offesa, non avrebbe mai fatto richieste estorsive. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato di truffa (capo 147) Perrone, in concorso con Giuseppe Broccolo, amministratore di fatto della società Settimo Caffè s.a.s., con Roberto Porcaro, determinatore e destinatario di parte dei proventi, e con Mazzei Andrea, consulente finanziario, avrebbero, con artifici e raggiri, indotto in errore l'amministrazione di Invitalia spa nell'ammettere la società in questione al progetto di incentivo all'imprenditoria "resto al sud" e nell'erogare a questa una serie di somme, con profitto pari ad euro 186.481,15.Si sostiene che Perrone, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non avrebbe avuto un ruolo attivo e ciò sarebbe comprovato:

a) dalle stesse considerazioni compiute dal Pubblico Ministero nella richiesta cautelare;

b) da quanto riportato dallo stesso Giudice per le indagini preliminari, che avrebbe sostenuto che dalle intercettazioni emergesse che il ricorrente fosse frustrato dalla situazione e dal ruolo dominante del consulente Mazzei Andrea, il quale non poteva essere contraddetto. Il provvedimento sarebbe viziato quanto alla prova del contributo concorsuale; il ricorrente, si aggiunge, sarebbe peraltro stato vittima di estorsione da Porcaro per avere questi preteso di farsi consegnare parte del denaro ottenuto dalla truffa. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo.

Non sarebbe rilevante sul punto l'incontro, valorizzato in chiave accusatoria, del febbraio del 2019 tra l'indagato e Michele Di Puppo; detto incontro sarebbe avvenuto senza che Porcaro, di cui Perrone sarebbe stato l'uomo di fiducia, sapesse alcunchè e neppure avrebbe consistenza probatoria l'assunto secondo cui Perrone sarebbe stato coinvolto nella gestione di crediti usurari. Né assumerebbero rilievo i rapporti tra il ricorrente e altri "asseriti sodali" quali Broccolo Giuseppe e Russo Antonio. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ritenute esigenze cautelari e, in particolare, al pericolo di recidiva; non si sarebbe tenuto conto che l'indagato: a) è chiamato a rispondere di soli tre reati scopo di cui uno strettamente connesso all'altro (capi 17-19) nell'ambito di un'unica vicenda;

b) non vi sarebbero contatti tra Perrone ed altri presunti associati ad eccezione di quelli con Broccolo Giuseppe e Russo Antonio, circoscritti alla vicenda usuraria e alla truffa;

c) Perrone non avrebbe mai partecipato ad alcun patto usurario. Dunque vi sarebbe la prova della mancanza di attualità delle esigenze cautelari

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi tre motivi, che possono essere valutati congiuntamente, sono articolati su un comune assunto fondante, e cioè che non vi sarebbe la prova del concorso di Perrone nelle singole vicende poste a fondamento dei fatti oggetto delle imputazioni . Si tratta di motivi chiaramente inammissibili. 2.1. Quanto alla vicenda usuraria in danno di Russo Giuseppe, il Tribunale ha riscostruito con estremo rigore i fatti, gli accadimenti che portarono Russo Giuseppe a rivolgersi a suo cugino, Russo Antonio, che, assumendo il ruolo di garante, presentò Porcaro Roberto affinchè questi erogasse un prestito; si è spiegato il modo con cui Porcaro esercitava l'attività usuraria, l'evoluzione del ruolo di Russo Antonio che, da coindagato nel delitto di usura in danno del cugino, ha poi assunto la veste di persona offesa per il delitto di estorsione.

In tale contesto si è con chiarezza descritto il contenuto del prestito, le sue condizioni usurarie, l'evolversi della vicenda negoziale (pag. 18 - 19 e ss. ordinanza impugnata), il ruolo di mediatore tra Russo e Porcaro assunto nella vicenda dal ricorrente; si è spiegato come, a seguito dell'inadempimento di Russo, Perrone, al fine di consentire la riscossione del credito, si rivolse, su mandato di Porcaro, a Russo Antonio, e quale fosse la percezione che l'usurato ebbe del ruolo di Perrone quale referente di Porcaro, quale il ruolo dell'indagato di riscossore del denaro da consegnare a Porcaro, quale il chiaro ruolo- tutt'altro che solidaristico con la persona offesa - ricoperto dall'indagato negli incontri avuti con il difensore dell'usurato (pag. 20- 21 e ss. ).

Una motivazione chiara, ricostruttiva del ruolo concorsuale dell'indagato, descrittiva dei contributi concorsuali specifici posti in essere, della chiara consapevolezza e volontà di concorrere nel reato. Rispetto a tale quadro di riferimento, il motivo di ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità sotto più profili; si tratta di un motivo del tutto generico, che non si confronta affatto con la motivazione del provvedimento impugnato, e, sotto altro profilo, sollecita una diversa valutazione del compendio indiziario, una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate- del tutto precluso in questa sede, e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti. 2.2.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per le stesse ragioni. Il Tribunale ha ricostruito con precisione i fatti relativi alla estorsione ai danni di Chiappetta (capo 19), il movente del reato, il chiarissimo coinvolgimento del ricorrente nel fatto (pagg. 22-23-24 della ordinanza impugnata). Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad affermare l'irrilevanza della sua presenza all'incontro avuto con il Chiappetta. Anche in relazione al concorso nella truffa aggravata contestata al capo 147, il motivo è strutturalmente generico.

Al di là dei riferimento a stralci di atti di indagine, ad un segmento di affermazione che sarebbe stata contenuta nell'ordinanza genetica - del tutto estrapolata dal contenuto di questa- al contenuto di un'affermazione di una conversazione intercettata, scisso dal contesto generale, nulla è stato dedotto rispetto al provvedimento impugnato, in cui, ancora, una volta il Tribunale ha puntualmente ricostruito i fatti e spiegato il contributo concorsuale dell'indagato (pagg. 39-40-41).3. Il quarto motivo, relativo al reato associativo, e il quinto motivo, relativo alla esigenze cautelari, sono inammissibili, il primo, in quanto assolutamente generico, e il secondo per non essere stato indicato nessun elemento idoneo a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la cui valutazione sarebbe stata omessa o viziata da parte del Tribunale.

4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti d