Sentenza — n. 20634/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16 giugno 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Asti a Carlo Ritrovato ex art. 385 cod. pen. per essersi allontanato dall'abitazione presso la quale era sottoposto a detenzione domiciliare con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino, mantenendo anche il giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 20634/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nel ricorso presentato dal difensore di Ritrovato si chiede l'annullamento cella sentenza deducendo vizio della motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99 cod. pen. che è (~giustificata soltanto in considerazi3ne dell'«attuale stato di detenzione dell'imputato a conferma dell'elevata capacità criminale e dell'insofferenza a qualsiasi prescrizione cell'autorità».
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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e SENTENZA sul ricorso proposto da: Ritrovato Carlo, nato a Asti il 22/03/1987 avverso la sentenza del 16/06/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo. letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 giugno 2022 la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Asti a Carlo Ritrovato ex art. 385 cod. pen. per essersi allontanato dall'abitazione presso la quale era sottoposto a detenzione domiciliare con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino, mantenendo anche il giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Ritrovato si chiede l'annullamento cella sentenza deducendo vizio della motivazione in relazione all'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99 cod. pen. che è (~giustificata soltanto in considerazi3ne dell'«attuale stato di detenzione dell'imputato a conferma dell'elevata capacità criminale e dell'insofferenza a qualsiasi prescrizione cell'autorità».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve ribadirsi che nell'applicazione della recidiva facoltativa è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, al di là del mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza di cui sono il segno, la qualità dei comportamenti, il margine di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183).
2. Invece, la Corte di appello ha giustificato l'applicazione della recidiva, oltre che con un generico rinvio alle «alle circostanze già evidenziate in primo grado», con il riferimento a un «attuale stato di detenzione dell'imputato a conferma dell'elevata capacità criminale e dell'insofferenza a qualsiasi prescrizione dell'autorità» senza spiegare da quale condotta derivi tale stato né perché essa, che in sé è un condizione meramente passiva sarebbe espressione di accresciuta pericolosità di Ritrovato. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio circa l'appiicazione della recidiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. C