Sentenza — n. 19991/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 03/05/2022 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 17/09/2020, in particolare, per quanto interessa in questa sede, prosciogliendo Luigi Belvedere dai reati a lui ascritti, per intervenuta prescrizione, salvo che con riguardo al reato di corruzione sub b), in ordine al quale ha confermato il giudizio di penale responsabilità e rideterminato la pena, e confermando la condanna di Patrizio Caserta, che ha rinunciato alla prescrizione, in ordine ai fatti di cessione di cocaina di cui al capo g) nonché, limitatamente ad episodi del 14 gennaio, 18 gennaio e 8 febbraio 2014, al capo h), reati già riqualificati ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990, art. 62-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 323- bis cod. pen; Sentenza — n. 19991/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte non aveva dato risposta alla richiesta di applicazione delle due attenuanti, sussistendone i presupposti. 3.4. Con il quarto motivo deduce omessa motivazione in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte avrebbe potuto riconoscere tale causa di non punibilità anche d'ufficio in ragione della non particolare gravità dei fatti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caserta Patrizio, nato il 10/03/1983 a Caserta Belvedere Luigi, nato il 18/07/1978 a Maddaloni avverso la sentenza del 03/05/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, Avv. Cesare Gesmundo e Avv. Mario Corsiero, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 03/05/2022 la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 17/09/2020, in particolare, per quanto interessa in questa sede, prosciogliendo Luigi Belvedere dai reati a lui ascritti, per intervenuta prescrizione, salvo che con riguardo al reato di corruzione sub b), in ordine al quale ha confermato il giudizio di penale responsabilità e rideterminato la pena, e confermando la condanna di Patrizio Caserta, che ha rinunciato alla prescrizione, in ordine ai fatti di cessione di cocaina di cui al capo g) nonché, limitatamente ad episodi del 14 gennaio, 18 gennaio e 8 febbraio 2014, al capo h), reati già riqualificati ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990.
2. Ha proposto ricorso Belvedere, tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al delitto di falso di cui al capo a). Premette che l'impugnazione deve intendersi riferita al solo capo b), per il quale è stata pronunciata condanna e che tuttavia la verifica del capo a) assume rilievo pregiudiziale. Deduce che la ricostruzione in base alla quale si era ritenuto che fosse stato falsificato il drug test relativo a Roberta Rossini non teneva conto dell'inaffidabilità dell'accertamento tecnico condotto sul macchinario e del fatto che il test era stato esitato quindici minuti prima del momento in cui risultava uno spegnimento della macchina, e non considerava ulteriori criticità, che vengono ripercorse: il travisamento della prova in ordine a contatti diretti tra Belvedere e Laura Castelli, incaricata di sorvegliare Rossini nel momento della minzione e del rilascio della provetta; le plurime falsità narrate da Belvedere nel corso di una serie di telefonate, riguardanti le ragioni dell'intervento di Lello Giove, i suoi contatti con quest'ultimo, la richiesta rivolta a Solla di controllare se avesse lasciato nel mezzo le sigarette, la circostanza che egli non sapesse perché il referto era inizialmente risultato positivo.
Si trattava di elementi attestanti le millanterie del predetto, ma tali da non consentire di attribuire rilevanza alle conversazioni in varia guisa smentite e dunque di ritenere provata la falsificazione, non rilevando, in assenza di più approfonditi accertamenti, neppure il fatto che non fosse risultata la temuta positività all'uso di un antibiotico. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al capo b). In mancanza di prova certa della falsificazione non avrebbe potuto dirsi sussistente il delitto di corruzione, costituendo la falsificazione l'atto oggetto del patto corruttivo.
La prova sarebbe stata desunta da colloqui tra Santonastaso e Rossini in cui i predetti facevano riferimento a messaggi e telefonate di Belvedere che insistentemente chiedeva il pagamento della somma dovutagli.Ma in realtà non erano emersi contatti telefonici di Belvedere con Rossini e Santonastaso, per cui si trattava di questione di cui i due parlavano solo tra di loro, al di là di quanto riferito da Santonastaso in ordine all'acquisto di stupefacente per euro 70,00 poi consumato con Belvedere, per sdebitarsi del favore ricevuto, ciò che non costituiva il prezzo della corruzione ma un semplice regalo, fatto a vari giorni di distanza.
La Corte non aveva affrontato la problematica, non valutando il fatto che a frontedella prevista dazione di euro 200,00 Belvedere si sarebbe accontentato di consumare con Santonastaso droga per euro 70,00. 2.3. Con il terzo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine all'ipotesi attenuata di cui all'art. 323-bis o a quella di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 o ancora a quella di cui all'art. 62-bis cod. pen. Erroneamente era stato fatto riferimento al prezzo corruttivo di euro 200,00, essendo emerso il ridotto valore del regalo fatto da Santonastaso a Belvedere.
La vicenda nel suo complesso non era tale da poter condurre al diniego dell'attenuante di cui all'art. 323-bis in relazione al danno arrecato all'immagine dell'Arma, tenendo conto del modesto valore del danno economico. In subordine avrebbe potuto riconoscersi l'attenuante di cui all'art. 62 comma primo, n. 4 cod. pen. e in ragione del comportamento tenuto prima e dopo i fatti avrebbero potuto concedersi le attenuanti generiche.
3. Ha proposto ricorso Caserta, tramite il suo difensore. 3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo g). La Corte aveva richiamato la sentenza di primo grado senza motivare in ordine alle deduzioni formulate con l'atto di appello, volte a prospettare una versione alternativa, anche alla luce delle dichiarazioni dell'imputato. La valutazione dell'episodio del 15 gennaio 2014, incentrata sul contributo fornito dal ricorrente per la pesatura della droga da cedere a Santonastaso Riccardo, non superava il ragionevole dubbio, non confrontandosi con la plausibile lettura delle conversazioni telefoniche e con le dichiarazioni dell'imputato, secondo cui era avvenuto un acquisto di droga poi suddivisa tra i due Santonastaso e il ricorrente per il rispettivo uso personale.
Quanto all'episodio del 30 gennaio, ancora una volta la Corte non aveva tenuto conto della lettura alternativa delle risultanze probatorie anche in ordine al regalo a Riccardo, non comprendendosi a chi avrebbe dovuto essere ceduta la droga e non essendo stata fornita la prova della consapevolezza da parte del ricorrente che Riccardo avrebbe ceduto la droga a Luigi.3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo h). Contesta il ricorrente l'apodittica premessa dei Giudici di merito secondo cui egli fosse uno spacciatore, in possesso di bilancino di precisione, che coadiuvava Luigi Santonastaso a cedere la droga a Riccardo o a terzi.
Quanto all'episodio del 14 gennaio, non si capiva su quali basi potesse affermarsi che il ricorrente si fosse accordato con Luigi per l'acquisto e la cessione di stupefacenti, a fronte di quanto dichiarato in ordine alla destinazione dello stupefacente ad uso personale. Relativamente all'episodio dell'8 febbraio, i giudici di merito avevano desunto solo da una parte di due conversazioni telefoniche un ruolo di intermediazione di Caserta nell'acquisto di stupefacente destinato alla rivendita a Riccardo, ma in realtà era da ritenersi che il ricorrente si fosse recato ad acquistare per se stesso e che non intendesse anticipare soldi per Luigi, non interessandogli i problemi di lui con altre persone.
Era per contro irrilevante che Luigi avesse acquistato droga per rivenderla a Riccardo, non risultando la consapevolezza del ricorrente in ordine a cessioni da Luigi a Riccardo. Relativamente all'episodio del 18 gennaio, per il quale era stata pronunciata condanna in primo grado, mancava del tutto la motivazione della Corte, a fronte della versione alternativa proposta, in mancanza di prova della cessione legata all'intermediazione attribuita al ricorrente e della stessa disponibilità di stupefacente. 3.3. Con il terzo motivo deduce omessa motivazione in ordine alle attenuanti generiche e all'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
La Corte non aveva dato risposta alla richiesta di applicazione delle due attenuanti, sussistendone i presupposti. 3.4. Con il quarto motivo deduce omessa motivazione in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. La Corte avrebbe potuto riconoscere tale causa di non punibilità anche d'ufficio in ragione della non particolare gravità dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di Luigi Belvedere è inammissibile.
2. Il primo motivo, avente ad oggetto il delitto di falso sub a) -dichiarato estinto per prescrizione-, solo in funzione della verifica del patto corruttivo di cui al capo b), si risolve in realtà nella sollecitazione di un'alternativa ricostruzione del compendio probatorio, che esula dallo scrutinio di legittimità, in assenza della deduzione di specifici vizi della motivazione, emergente dalla sincronica lettura delle due conformi sentenze di merito. Le doglianze si incentrano essenzialmente sull'inaffidabilità dell'accertamento tecnico e sulle pretese millanterie del ricorrente nel corso di una conversazione con Luigi Santonastaso, smentite da altre risultanze probatorie, ma non colgono l'essenza dell'analisi condotta dal Tribunale e suffragata dalla Corte di appello. In particolare è stato attribuito rilievo:
1) al forte timore di Roberta Rossini per l'esito del drug test, cui era stata sottoposta a sorpresa;
2) al fatto che costei, avvalendosi delle sue conoscenze, compreso il ricorrente Belvedere, avesse cercato di sostituire la propria urina con quella di tale Pennecchia, poi effettivamente consegnata a Belvedere, ma invano, in quanto l'operazione di sostituzione non era riuscita per il rigido controllo da parte di Laura Castelli;
3) alla circostanza che della consegna e delle analisi fosse stato incaricato di occuparsi tale Lello Giove, in rapporti di confidenza con Belvedere, da costui sollecitato ad alterare l'esito del drug test;
4) al fatto che di certo all'operazione non avesse assistito l'ulteriore militare Solla, primariamente incaricato della consegna, ma rimasto all'esterno;
5) alla circostanza che in concreto l'esito dell'esame fosse risultato negativo, nonostante la positività paventata da Roberta Rossini;6) al riscontro tecnico della possibilità di alterare l'esito finale delle analisi, tramite il distacco del cavo che collegava un computer ad un altro, con possibilità di inserimento manuale dei dati: in particolare, a fronte di uno spegnimento segnalato alle 12,38, risultava che il drug test di Roberta Rossini, avente numero DT 0758201, era stato processato alle 12,48, dopo la riaccensione. Inconferenti risultano le deduzioni riguardanti l'accertamento tecnico, incentrate sul fatto che il certificato risulta reso alle 12,23, prima del rilevato spegnimento, dovendosi aver riguardo, nella lineare lettura dei dati probatori, offerta dai Giudici di merito, al riscontro fornito dal consulente, in ordine al fatto che il drug test riferito a Roberta Rossini risultasse processato, sulla base della diretta verifica, alle 12,48.
Altrettanto inconferenti risultano i rilievi incentrati sulle pretese millanterie di Belvedere nel corso della conversazione di contenuto confessorio con Santonastaso, una volta stabilito che Belvedere era stato certamente coinvolto -a prescindere dal fatto che avesse o meno direttamente interloquito con Laura Castelli-; che il test, fortemente temuto, era risultato negativo, senza far emergere neppure una positività conseguente all'intervento odontoiatrico; che in concreto dell'operazione si era occupato Lello Giove, soggetto sulla cui collaborazione Belvedere aveva mostrato di poter confidare; che Solla, avvertito o meno telefonicamente da Belvedere, era comunque rimasto all'esterno,; che l'esito del test era stato prontamente comunicato al cap.
Polizzi, a prescindere dalla presenza immediata della relativa documentazione, comunque in modo che Belvedere potesse dar conto con certezza del risultato a Santonastaso. L'inerenza al merito dei rilievi difensivi conduce dunque a ravvisarne l'inidoneità a vulnerare la ricostruzione suffragata dalla Corte territoriale, tale da attestare l'alterazione dell'esito del drug test, in varia guisa propiziata anche da Belvedere.
3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, perché inerente al merito, ben oltre i limiti dello scrutinio di legittimità, e comunque manifestamente infondato. I Giudici di merito hanno dato conto della pronta promessa di un regalo da parte di Roberta Rossini a Belvedere, regalo di cui il predetto si era dichiarato meritevole (cfr. pag. 14 della sentenza del Tribunale in cui si riporta il contenuto dei messaggi scambiati alle 13,16 e 13,17). Inoltre, hanno segnalato come nei successivi colloqui tra Rossini e Santonastaso si fosse fatto riferimento alle richieste di Belvedere e alla necessità di ricompensarlo per un valore di duecento euro: in particolare è stato fatto riferimento a quanto dichiarato da Santonastaso circa la pattuizione originaria di un compenso di euro 200,00 e alla successiva consegna di una somma di euro settanta per l'acquisto di droga.
La circostanza certa dell'originaria promessa e la conferma ex post della dazione valgono di per sé a suffragare il patto corruttivo, che nel motivo di ricorso si cerca di contestare con argomenti inidonei, incentrati sul mancato riscontro di plurimi messaggi di sollecitazione da parte di Belvedere, messaggi in realtà non necessari, una volta inserita la vicenda nella descritta cornice, essendo inoltre irrilevante che il regalo alla resa dei conti fosse stato inferiore rispetto a quanto inizialmente promesso. In definitiva non si espone ad alcuna censura la conferma da parte della Corte del giudizio formulato dal Tribunale in ordine alla conclusione di un patto corruttivo incentrato sul compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, nel quadro di un'intesa peraltro manifestatasi fin dall'inizio, con la disponibilità del Caporal Maggiorei Belvedere a far da tramite per la sostituzione dell'urina.
4. Il terzo motivo è nel suo complesso inammissibile. Premesso che l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. non aveva formato oggetto di motivi di appello, quanto al resto si rileva che la Corte ha non illogicamente valutato la consistenza della condotta, ritenendo non configurabili i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323- bis cod. pen. e delle attenuanti generiche.In particolare, è stato dato conto della non ravvisabilità di un fatto di particolare tenuità, da valutarsi non solo con riguardo all'entità del prezzo della corruzione, ma nel suo complesso, in relazione al quadro dei doveri violati ed al pregiudizio arrecato all'Arma, cui i protagonisti della vicenda appartenevano (si richiamano da un lato Sez. 6, n. 8295 del 09/11/2018, dep. 2019, Santimone, Rv. 275091, per la necessità di valutare ogni caratteristica della condotta, e dall'altro Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629, per il rilievo anche di profili inerenti a reati dichiarati estinti per prescrizione).
Inoltre, il dato personologico e la grave violazione dei doveri sono stati posti tutt'altro che arbitrariamente a fondamento del diniego delle attenuanti generiche, tanto più alla luce di ulteriori condotte integranti reati dichiarati estinti per prescrizione. Si tratta di valutazioni che si sottraggono alle censure formulate, volte a prospettare un diverso e più favorevole giudizio e non incentrate su vizi deducibili in questa sede.
5. Il ricorso presentato nell'interesse di Patrizio Caserta è solo in parte fondato nei termini di cui si dirà.
6. Il primo motivo del ricorso, riguardante gli episodi contestati al capo g), è inammissibile. 6.1. Le deduzioni si risolvono nella prospettazione di una ricostruzione alternativa, fondata su una diversa lettura delle conversazioni intercettate e sulle dichiarazioni dello stesso imputato, ma non individuano vizi rilevanti in sede di legittimità. Va infatti rimarcato che il ricorrente ha cercato di accreditare la configurabilità di un dubbio ragionevole nel quadro della prospettazione di un uso di gruppo. 6.2. Ma in realtà i giudici di merito, sulla base di una lettura conforme e non manifestamente illogica né contraddittoria degli elementi probatori acquisiti hanno rilevato che in occasione dell'episodio del 15 gennaio vi era stato un contatto tra Luigi Santonastaso e Riccardo Santonastaso, i quali avevano concordato di incontrarsi nei pressi dell'abitazione di Caserta, e che nella circostanza il ricorrente era stato invitato a scendere con la «calcolatrice», cioè con il bilancino in uso allo stesso Caserta, in modo da consentire la precisa consegna al Riccardo di un quantitativo di stupefacente, venendo in rilievo la concreta condotta agevolatrice posta in essere dal ricorrente, al di fuori di qualsivoglia ipotesi di uso di gruppo, solo strumentalmente accreditata. 6.3.
Relativamente all'episodio del 30 e 31 gennaio, la successione dei colloqui intercettati ha consentito al Tribunale, con valutazione condivisa dalla Corte, di ritenere provato che Caserta si fosse recato a Caivano dal rifornitore di fiducia e avesse chiesto a Riccardo Santonastaso di recapitare la droga a Luigi, inserendola in un pacchetto di sigarette, avendo di seguito ceduto dello stupefacente a Riccardo per ricompensarlo del disturbo. Anche in questo caso, dunque, senza che siano ravvisabili fratture logiche nel ragionamento, è stata delineata una condotta di spaccio, specificamente imputabile al ricorrente, al di fuori di surrettizie ipotesi di uso di gruppo o comunque di alternativi percorsi ricostruttivi, non venendo in rilievo il tema della consapevolezza da parte del Caserta in ordine alla destinazione dello stupefacente.
7. Il secondo motivo, che concerne gli episodi oggetto di contestazione al capo h), per i quali è stata pronunciata condanna, è solo in parte fondato. 7.1. Va in primo luogo respinta la doglianza riferita all'episodio del 14 gennaio, in quanto, al di là di considerazioni di carattere generale, la ricostruzione si è fondata sull'analisi dei contatti telefonici intercorsi tra i protagonisti, da essi essendosi non illogicamente desunto che il ricorrente si era procurato stupefacente a Napoli e che Luigi se l'era procurato a Caivano, fermo restando che era prevista la cessione a Riccardo, tanto che Caserta aveva chiamato quest'ultimo e si era recato sotto casa di lui, avendo appreso da Luigi che Riccardo era interessato ad un quantitativo per euro 70,00 ed essendosi poi accordato con Luigi per l'acquisizione della droga da destinare a Riccardo o ad altri, tanto da essere stato di seguito invitato da Luigi a prendere la «calcolatrice» e salire da lui.
In tal modo è stato dato conto dell'acquisto e della destinazione almeno parziale della droga, senza che possano prospettarsi incertezze in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente in ordine all'ulteriore cessione della droga acquisita. 7.2. Infondate risultano anche le doglianze riguardanti l'episodio dell'8 febbraio. Il motivo cerca di prospettare un travisamento dei colloqui intercettati, intercorsi tra il ricorrente e Luigi Santonastaso, ma sul punto, al di là dell'allegazione delle conversazioni, non si individua il passaggio al quale sarebbe stato attribuito un significato inequivocamente diverso da quello suo proprio e tale da disarticolare l'intera ricostruzione.
I Giudici di merito hanno invero ravvisato non illogicamente un'intermediazione svolta dal ricorrente nell'acquisizione di droga destinata ad ulteriore cessione, fin dall'inizio programmata, come attestato, secondo tale ricostruzione, dal riferimento fatto da Luigi alla difficoltà di contattare Riccardo, per sapere con precisione di quale quantitativo avesse bisogno, elemento tale da superare le deduzioni volte ad accreditare l'inconsapevolezza del ricorrente.7.3. E' per contro fondata la doglianza riguardante l'episodio del 18 gennaio, in relazione al quale alla ricostruzione proposta dal Tribunale il ricorrente aveva contrapposto ampie deduzioni difensive, con le quali la Corte non si è confrontata, limitandosi a formulare conclusioni apodittiche, senza considerare che già il Tribunale aveva escluso la responsabilità del ricorrente con riguardo ad episodi di più dubbia interpretazione e che dunque non avrebbe potuto accreditarsi un'univoca chiave accusatoria, costituita dal contributo in altre occasioni fornito dal ricorrente o dal possesso da parte di lui della «calcolatrice».
In parte qua si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
8. Sono inammissibili il terzo e il quarto motivo. 8.1. La configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. non aveva formato oggetto di motivi di appello, mentre con riguardo alle attenuanti generiche, la relativa deduzione era aspecifica ed assertiva e dunque radicalmente inammissibile, in quanto incentrata sull'assenza di precedenti, di per sé inconferente, e sul comportamento processuale. 8.2. Quanto all'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., è agevole rilevare che la stessa deve essere in radice esclusa, in presenza di più di due reati della stessa indole, che, a prescindere dal vincolo della continuazione, consentono di ravvisare l'indice ostativo dell'abitualità (Sez. U, n. 18891 del 26/05/2022, Ubaldi, Rv. 283064).
9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Caserta limitatamente all'episodio del 18 gennaio di cui al capo h), con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli e con rigetto del ricorso nel resto. Deve essere invece dichiarato inammissibile il ricorso di Belvedere con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Caserta Patrizio, limitatamente all'episodio del 18/1/2014 di cui al capo H) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile