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Sentenza — n. 19990/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19990/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19990/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei riguardi di Umberto Francescangeli in ordine al reato di cui all'art. 372 cod. pen. perché estinto per prescrizione maturata prima della pronuncia appellata, e dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile Giampaolo Marchetti, e confermava nel resto la medesima decisione di primo grado del 21 gennaio 2021 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato il Francescangeli per avere, il 16 aprile 2013, testimoniato il falso in un processo civile di separazione coniugale.

Regesto Legislator

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art. 372 cod. pen, artt. 185 cod. pen; Sentenza — n. 19990/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Contro tale sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso la parte civile Gianpaolo Marchetti, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente calcolato il tempo di prescrizione del reato, il cui termine era scaduto dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado in ragione di un periodo di sospensione del decorso per rinvio dell'udienza preliminare e dell'applicazione della sospensione di cui alla normativa emergenziale per il Covid-19. 2.2.

Parole chiave

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falsa testimonianza deposizione inattendibile inchiesta per falsità atti false indicazioni su attività commerciali uso di false generalità contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 372 cod. pen
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei riguardi di Umberto Francescangeli in ordine al reato di cui all'art. 372 cod. pen.
artt. 185 cod. pen
Violazione di legge, in relazione agli artt. 185 cod. pen., 2045 e segg.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile Marchetti Gianpaolo, nato a Roma il 08/10/1940 nel procedimento a carico di Francescangeli Umberto, nato a Roma il 02/12/1954 avverso la sentenza del 22/06/2022 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. Sabina Ciccotti, difensore del ricorrente, che ha concluso rimettendosi alle determinazioni della Corte; udito l'avv. Francesco De Cristofaro, difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei riguardi di Umberto Francescangeli in ordine al reato di cui all'art. 372 cod. pen. perché estinto per prescrizione maturata prima della pronuncia appellata, e dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile Giampaolo Marchetti, e confermava nel resto la medesima decisione di primo grado del 21 gennaio 2021 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato il Francescangeli per avere, il 16 aprile 2013, testimoniato il falso in un processo civile di separazione coniugale.

2. Contro tale sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso la parte civile Gianpaolo Marchetti, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 157, 158, 159, 160 e 161 cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente calcolato il tempo di prescrizione del reato, il cui termine era scaduto dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado in ragione di un periodo di sospensione del decorso per rinvio dell'udienza preliminare e dell'applicazione della sospensione di cui alla normativa emergenziale per il Covid-19. 2.2.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 185 cod. pen., 2045 e segg. cod. civ., 74, 538, 539, 540 e 541 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente escluso che la condotta illecita dell'imputato avesse causato un danno alla parte civile, pregiudizio patrimoniale la cui sola liquidazione poteva essere riservata al giudice civile, salva la possibilità di disporre una provvisionale, nonostante fosse stata richiesta nel corso del giudizio. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 185 cod. pen., 2043 e 2697 cod. civ., per avere la Corte di merito omesso di considerare le prove documentali e testimoniali idonee a dimostrare l'esistenza delle ragioni fatte valere dalla parte civile, di certo legittimata e comunque pregiudicata dai danni di natura quanto meno morali subiti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse della parte civile Gianpaolo Marchetti sia inammissibile perché presentato tardivamente. Ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Roma è stata pronunciata il 22 giugno 2022 ed è stata depositata il 13 luglio 2022, nel rispetto del termine 3,P, novanta giorni fissato nel dispositivo a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; la sentenza non doveva essere notificata alla parti; il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da mercoledì 21 settembre 2022 e scadeva venerdì 4 novembre 2022, mentre il ricorso della parte civile risulta essere stato depositato il 2 dicembre 2022, come da attestazione della stessa cancelleria.

2. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am