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Sentenza — n. 19985/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19985/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19985/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, a seguito dì gravame interposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza emessa in data 11 settembre 2019 dal locale Tribunale con la quale è stata dichiarata la intervenuta prescrizione del reato di evasione ascritto a Salvatore Lattone, commesso in data 11 giugno 2012, in riforma della decisione ha affermato la responsabilità del predetto in ordine al reato ascrittogli condannandolo a pena di giustizia.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19985/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo mancanza della motivazione in ordine alla istanza formulata in sede di discussione di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procedeva e quello di cui alla sentenza del GUP del Tribunale di Sassari in data 27 novembre 2011.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione elusione fiscale attenuazione della pena aiuto all'evasione di detenuti sottrazione dell'iva rinvio del dibattimento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lattone Salvatore, nato a Nuoro il 27/11/1985 avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Cagliari, a seguito dì gravame interposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza emessa in data 11 settembre 2019 dal locale Tribunale con la quale è stata dichiarata la intervenuta prescrizione del reato di evasione ascritto a Salvatore Lattone, commesso in data 11 giugno 2012, in riforma della decisione ha affermato la responsabilità del predetto in ordine al reato ascrittogli condannandolo a pena di giustizia.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo mancanza della motivazione in ordine alla istanza formulata in sede di discussione di applicazione della continuazione tra il reato per il quale si procedeva e quello di cui alla sentenza del GUP del Tribunale di Sassari in data 27 novembre 2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato ma deve essere rilevata la intervenuta prescrizione del reato alla data del 11/6/2022.

2. Invero, alla documentata istanza del difensore di riconoscere la continuazione tra il reato per il quale si è proceduto e la pregressa condanna per evasione (riportata nella stessa epigrafe della sentenza impugnata), alcuna considerazione è stata espressa dalla sentenza impugnata.

3. Deve pertanto essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così