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Sentenza — n. 19867/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 19867/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 19867/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di Marcel Koch all'Autorità Giudiziaria della Repubblica Federale di Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale d distrettuale di Lippstadt ai fini dell'esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna alla pena di anni uno di reclusione emessa dal medesimo Tribunale per il reato di lesioni personali.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 19867/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce il ricorrente che dal mandato di arresto risulta, invece, che l'imputato è comparso personalmente al processo e, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto chiedere informazioni ai sensi dell'art. 16, legge n. 69 del 2005.

Parole chiave

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grave deficienza del procedimento all'estero assenza di persecuzione espulsione nonostante gravi patologie ricusazione del pubblico ministero declinatoria di competenza sanzione disciplinare dell'avvocato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Koch Marcel nato in Germania il 14/5/1983 avverso la sentenza emessa il 6/4/2023 dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di Marcel Koch all'Autorità Giudiziaria della Repubblica Federale di Germania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale d distrettuale di Lippstadt ai fini dell'esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna alla pena di anni uno di reclusione emessa dal medesimo Tribunale per il reato di lesioni personali.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di Marcel Koch deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione degli artt. 6, comma 1, lett.

c) e 7 della legge n. 69 del 2005 in quanto la Corte territoriale non ha considerato, ai fini della valutazione della proporzionalità della misura e del computo del limite di quattro mesi di reclusione previsto dall'art. 7, comma 4, legge n. 69 del 2005 per il mandato di arresto esecutivo, che il consegnando si trovava in stato di detenzione e che il presofferto doveva, pertanto, essere detratto dalla pena inflitta di un anno di reclusione. 2.2 Violazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. d), legge n. 69 del 2005 in quanto la sentenza impugnata, a fronte del rilievo formulato nella memoria difensiva in merito alla celebrazione del processo in assenza dell'imputato, ha affermato che, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 6, l'Autorità Giudiziaria ha l'onere di consegnare direttamente al consegnando la decisione di condanna informandolo del diritto di ottenere un nuovo processo o di impugnare la sentenza.

Deduce il ricorrente che dal mandato di arresto risulta, invece, che l'imputato è comparso personalmente al processo e, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto chiedere informazioni ai sensi dell'art. 16, legge n. 69 del 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va, infatti, ribadito che in tema di mandato di arresto europeo esecutivo, ai fini dell'applicazione della misura minima della pena o della misura sicurezza non inferiore ai quattro mesi, prevista dall'art. 7, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69, occorre fare riferimento non alla pena in concreto ancora da eseguire, ma a quella pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera; ne consegue che, qualora il m.a.e. riguardi l'esecuzione di una pluralità di sentenze di condanna, ferma restando l'applicazione del limite previsto dal citato art. 7, ogni questione relativa al residuo della pena da scontare deve essere posta all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 13867 del 22/03/2018, Clinck, Rv. 272721).3.

Il secondo motivo è generico ed aspecifico. Dal mandato di arresto europeo risulta, infatti, che "l'interessato è comparso personalmente". Tale circostanza non è stata specificamente contestata dal ricorrente che, peraltro, non ha allegato alcun elemento idoneo a dimostrare che, in realtà, il processo è stato celebrato in assenza. Ne consegue, dunque, che la Corte territoriale, dinanzi a tali generiche deduzioni, non aveva alcun onere di richiedere informazioni ai sensi dell'art. 16 legge n. 69 del 2005.

4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 9 maggio 20