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Ordinanza — n. 19864/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19864/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19864/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Guriuc Florin, nato in Romania il 25/09/1986 avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è stato presentato tardivamente: ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta è stata pronunciata il 4 luglio 2022 ed è stata depositata il 25 luglio 2022, nel rispetto del termine novanta giorni fissato nel dispositivo a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; la sentenza non doveva essere notificata all'imputato, presente in aula al momento della lettura del dispositivo; il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da lunedì 3 ottobre 2022 (essendo festivo il giorno precedente di scadenza) e scadeva giovedì 17 novembre 2022, mentre il ricorso dell'imputato risulta essere stato depositato il 12 dicembre 2022, come da attestazione della stessa cancelleria; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19864/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 544, comma 3, cod. proc. pen.; la sentenza non doveva essere notificata all'imputato, presente in aula al momento della lettura del dispositivo; il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da lunedì 3 ottobre 2022 (essendo festivo il giorno precedente di scadenza) e scadeva giovedì 17 novembre 2022, mentre il ricorso dell'imputato risulta essere stato depositato il 12 dicembre 2022, come da attestazione della stessa cancelleria; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro termini di ricorso ritardo ingiustificato istanza tardiva di restituzione dei termini notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Guriuc Florin, nato in Romania il 25/09/1986 avverso la sentenza del 04/07/2022 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è stato presentato tardivamente: ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta è stata pronunciata il 4 luglio 2022 ed è stata depositata il 25 luglio 2022, nel rispetto del termine novanta giorni fissato nel dispositivo a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; la sentenza non doveva essere notificata all'imputato, presente in aula al momento della lettura del dispositivo; il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. c), e 2, lett. c), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da lunedì 3 ottobre 2022 (essendo festivo il giorno precedente di scadenza) e scadeva giovedì 17 novembre 2022, mentre il ricorso dell'imputato risulta essere stato depositato il 12 dicembre 2022, come da attestazione della stessa cancelleria; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il