Sentenza — n. 19857/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARitiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. Va rilevato come successivamente alla presentazione del ricorso con provvedimento del 31 marzo 2023 il Tribunale di Napoli ha revocato la misura applicata al Di Spirito. È venuto meno, pertanto, l'interesse a coltivare l'impugnazione in ragione di un fatto sopravvenuto non imputabile all'odierno ricorrente, il che esclude la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali o di un'ammenda in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 19857/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Spirito Francesco, nato a Sant'Antimo il 15/12/1958 avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. Giuseppe Borrelli e dell'avv. Emilio Martino, difensori del ricorrente, i quali hanno concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso senza spese.
RITENUTO IN FATE-0 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 29 luglio 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva rigettato una richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari applicata nei riguardi di I Francesco Di Spirito, sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 353 e 416-bis.1 cod. pen. (capo 34), 110, 319, 319-bis e 416-bis.1 cod. pen. (capo 35).
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Di Spirito, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e alle norme di diritto penale sostanziale oggetto di addebito, e il vizio di motivazione.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. Va rilevato come successivamente alla presentazione del ricorso con provvedimento del 31 marzo 2023 il Tribunale di Napoli ha revocato la misura applicata al Di Spirito. È venuto meno, pertanto, l'interesse a coltivare l'impugnazione in ragione di un fatto sopravvenuto non imputabile all'odierno ricorrente, il che esclude la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali o di un'ammenda in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.