Cassation court dismisses prosecutor's appeal as inadmissible due to lack of legal violation or procedural abnormality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the prosecutor's appeal against the preliminary judge's order inadmissible. The prosecutor argued the order was abnormal for focusing on only one of two alleged criminal conducts. The court ruled that the order was legally valid and did not exhibit the structural or functional abnormalities required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 409, comma 6 c.p.p.; Art. 127, comma 5 c.p.p.: Appeals against preliminary judge orders dismissing non-prosecution requests are admissible only for specific legal violations or procedural abnormalities, which require the act to be structurally alien to the legal system or functionally paralyzing the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone nel procedimento a carico di Montagna Zucchero Giovanni Andrea, nato a Catania il 02/04/1986 avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari, adito ai sensi dell'art. 409 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero nel procedimento a carico di Giovanni Andrea Montagna Zucchero in relazione ai reati di cui agli artt. 368 e 479 cod. pen., e disponeva nei riguardi del prevenuto l'imputazione coatta.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone il quale, con un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, per abnormità del provvedimento gravato, per avere il Giudice per le indagini preliminari erroneamente emesso una ordinanza nella quale era stato considerato solamente uno delle due condotte con riferimento alle quali era stata iscritta la notizia di reato.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone sia inammissibile.
2. Il motivo dedotto con il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, a norma dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari abbi rigettato la richiesta di archiviazione disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione, è ricorribile per cassazione esclusivamente nel caso di violazione delle regole fissate dall'art. 127, comma 5, dello stesso codice di rito, per garantire nel procedimento camerale il contraddittorio con le parti interessate. D'altro canto deve escludersi che, in relazione al caso di specie, il provvedimento gravato possa considerarsi ricorribile per cassazione per abnormità, che, come noto, rappresenta l'unica ipotesi nella quale può derogarsi al criterio generale della tassatività dei mezzi di impugnazione, che esclude che possa essere soggetto a gravame un provvedimento giudiziario se non nei casi e alle condizioni previste dal codice di rito.
È pacifico, infatti, come sia affetto da abnormità solamente il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, dunque, può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez.
U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n.17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603). Tali presupposti sono evidentemente assenti nel caso di specie, nel quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone ha adottato una ordinanza prevista dall'ordinamento processuale, che è stata censurata dal ricorrente solo in relazione al suo apparato motivazionale: provvedimento che dunque, sotto l'aspetto strutturale, potrebbe essere considerato al più illegittimo, ma di certo non abnorme. Né è configurabile una ipotesi di abnormità funzionale, in quanto, escluso che tale forma di invalidità ricorra per il sol fatto che vi sia stato un regresso del procedimento ad una fase precedente, nella fattispecie la decisione del Giudice per le indagini Tribunale non è stata neppure idonea a determinare una insuperabile stasi del procedimento: ben potendo il Pubblico Ministero procedere alla formulazione dell'imputazione con riferimento all'unica condotta ritenuta capace di integrare gli estremi del reato contestato, avendo in motivazione chiarito come fosse penalmente irrilevante l'altra condotta, tenuta dall'y<mputato, in precedenza, che, perciò, può ritenersi assorbita in quella successiva costitutiva degli illeciti de quibus.
P.Q.M.
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