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Sentenza — n. 19464/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and incompatibility between voluntary cessation and attempted crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19464/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's arguments regarding evidence evaluation and voluntary cessation. The lower court had partially granted a review request, changing the measure from prison to home detention for attempted extortion. The Court found the appeal's claims generic and legally unfounded, noting that voluntary cessation is structurally incompatible with a punishable attempt.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 56 c.p.: The Court holds that a generic appeal challenging evidence evaluation without specific logical censure is inadmissible, and that voluntary cessation is structurally incompatible with a punishable attempt.

Parole chiave

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inadmissibility appeal voluntary cessation attempt evidence evaluation rules home detention measure extortion attempt crime tentata estorsione reato di coazione minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 273 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
La deduzione, invero generica, di violazione delle regole di valutazione probatoria di cui all'art. 192 cod.
Art. 56 c.p.
Art. 629 c.p.
Art. 81 c.p.
D.Igs. n. 159/2011
Art. 416-bis c.p.
art. 192 cod. proc. pen
La deduzione, invero generica, di violazione delle regole di valutazione probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020
Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv.
Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015
Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino e al., Rv.
Sez. 2, n. 8031 del 24/06/1992
264226; Sez. 2, n. 8031 del 24/06/1992, Porcari, Rv.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008
191291; in senso contrario, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e al., Rv.
Sez. 6, n. 24711 del 21/04/2006
242417; Sez. 6, n. 24711 del 21/04/2006, Virgili, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Badalamenti Benedetto, n. Bari 17/05/1970 avverso l'ordinanza n. 1559/22 del Tribunale di Palermo del 07/11/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità RITENUTO IN FATI-0 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta da Benedetto Badalamenti, sostituendo la misura cautelare in carcere in origine disposta con quella degli arresti domiciliari in relazione alle accuse provvisorie di tentata estorsione pluriaggravata, condotta ai danni dell'imprenditore edile Giuseppe Raineri nell'interesse della famiglia mafiosa di Misilmeri e su incarico di un suo esponente in persona di Alessandro Ravesi (artt. 56, 110, 56, 629, 628, terzo comma, cod. pen., 71 d.

Igs. n. 159 del 2011 e 416-bis.1 cod. pen., capo 3 dell'imputazione) nonché di violazione delle prescrizioni del provvedimento di sorveglianza speciale vigente a suo carico (artt. 81 cpv. cod. pen., 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e 416-bis.1 cod. pen., capo 6).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e 56, 629 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione e travisamento della prova in ordine alla credibilità soggettiva delle persone offese nonché all'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, delle rispettive dichiarazioni, avendo la sentenza impugnata violato i principi in tema di valutazione della prova in termini di probatio minor. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. e 56, 629 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria nella condotta contestata e in ogni caso per travisamento della prova nonché vizi congiunti di motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché basato su di un motivo improponibile in sede di legittimità e su di un altro manifestamente infondato.

2. Con la prima delle doglianze formulate, il ricorrente mira, infatti, a conseguire una diversa valutazione degli elementi indiziari e in particolare delle dichiarazioni rese da Dino Leone e Giuseppe Raineri, persone offese del delitto di tentata estorsione provvisoriamente in addebito. La deduzione, invero generica, di violazione delle regole di valutazione probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen. maschera, infatti, l'intento del ricorrente di ottenere una diversa lettura delle risultanze indiziarie, senza in realtà muovere reali censure di ordine logico-argomentativo alla motivazione svolta dal Tribunale, di cui molto più semplicemente mostra di non condividere la finalizzazione nel senso della condivisione della prospettiva accusatoria.

Manifestamente infondata è, invece, la seconda doglianza che si appunta in particolare sulla qualificazione giuridica della complessiva condotta ascrittagli, sostenendo la tesi che l'omessa sua comparizione all'appuntamento convenuto con una delle persone offese e la mancata reiterazione delle pretese estorsive nei confronti del Raineri avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ravvisare l'ipotesi della desistenza volontaria di cui all'art. 56, terzo comma, cod. pen. L'inammissibilità della doglianza è dovuta, inoltre, anche alla sua genericità, nel senso di omettere del tutto di confrontarsi con l'argomento speso dal Tribunale per rispondere alla medesima censura avanzata in sede di riesame e vale a dire che dal momento che la richiesta estorsiva era stata chiaramente e compiutamente formulata in due precedenti occasioni, si era già determinato il superamento della soglia di punibilità del tentativo, a nulla rilevando la circostanza che non fosse stato ancora indicato l'importo di denaro preteso dagli estorsori.

L'accoglimento della tesi prospettata dal ricorrente condurrebbe, del resto, a ritenere nel caso di specie non configurabile lo stesso tentativo punibile. Infatti, dal momento che il Tribunale ha chiaramente affermato di aderire condivisibilmente secondo il Collegio - all'orientamento prevalente formatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui sussiste incompatibilità strutturale tra desistenza volontaria e tentativo punibile e per contro compatibilità di quest'ultimo solo con il recesso attivo (in tal senso v. Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170;

Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Supino e al., Rv. 264226; Sez. 2, n. 8031 del 24/06/1992, Porcari, Rv. 191291; in senso contrario, Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e al., Rv. 242417; Sez. 6, n. 24711 del 21/04/2006, Virgili, Rv. 234679), ciò che il ricorrente omette ulteriormente di considerare è che il Tribunale ha congruamente rilevato che tik nessuna condotta attiva, a lui ascrivibile e valutabile in termini di desistenza, è ravvisabile negli atti del procedimento, atteso che il mancato perfezionamento dell'estorsione in forma compiuta era dovuto esclusivamente alla circostanza che le persone offese si erano medio tempore determinate a sporgere denunzia presso l'autorità di Polizia Giudiziaria.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f