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Ordinanza — n. 19452/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against preliminary investigation judge's order regarding property seizure in podology case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19452/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the appeal filed by Salvatore Scaduto against a preliminary investigation judge's order maintaining property seizure. The lower court had erroneously reclassified the appeal as a cassation request and split the arguments, failing to address the relevant procedural vices under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the case was remitted to the Palermo Court of Appeal for proper handling of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 127, comma 7, cod. proc. pen.; Art. 322-bis cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal against a preliminary investigation judge's order regarding property seizure must be correctly classified and transmitted to the appellate court if the lower court erroneously reclassifies it as a cassation request or fails to identify the relevant procedural vices.

Parole chiave

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property seizure appeal preliminary investigation judge cassation reclassification error procedural vices identification remittitur to appellate court Article 606 criminal procedure investigative measures validity violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 127, comma 7, cod. proc. pen.
Con ordinanza del 14 ottobre 2022 il Tribunale di Palermo ha riqualificato come ricorso per cassazione, ex art. 127, comma 7, cod.
Art. 322-bis cod. proc. pen.
Con la medesima ordinanza, inoltre, il Tribunale di Palermo ha rigettato, ex art. 322-bis cod.
Art. 606 cod. proc. pen.
Art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
art. 348 cod. pen
art. 322-bis cod. proc. pen
Con la medesima ordinanza, inoltre, il Tribunale di Palermo ha rigettato, ex art. 322-bis cod.
art. 606 cod. proc. pen
art. 127 cod. proc. pen
Nessuna udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., dunque, è stata fissata dal Giudice a seguito di un atto di opposizione che l'indagato, in tesi, avrebbe dovuto necessariamente proporre avverso un decreto di rigetto dell'istanza di restituzione da parte del P.M.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Scaduto Salvatore Giorgio, nato a Palermo il 28/03/1986 avverso la ordinanza emessa il 14/10/2022 dal Tribunale di Palermo; visti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Gaetano De Amicis; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 ottobre 2022 il Tribunale di Palermo ha riqualificato come ricorso per cassazione, ex art. 127, comma 7, cod. proc. pen., l'impugnazione proposta nell'interesse di Giorgio Salvatore Scaduto avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 15 settembre 2022, nella parte in cui è stato confermato il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio dei beni (apparecchiature, strumentazione ed altri oggetti) contenuti un locale sito in Palermo (via Pindemonte 12), a suo tempo disposto con decreto di convalida emesso il 30 giugno 2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo in relazione al reato di abusivo esercizio della professione di podologo di cui all'art. 348 cod. pen.

Con la medesima ordinanza, inoltre, il Tribunale di Palermo ha rigettato, ex art. 322-bis cod. proc. pen., l'appello proposto nell'interesse dello stesso indagato avverso la su indicata ordinanza del 15 settembre 2022, nella parte in cui ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo del solo locale sito in Palermo (nella stessa via), disposto dallo stesso Giudice con decreto emesso il 29 luglio 2022.

2. Avverso la decisione di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro, pronunciata con ordinanza emessa il 15 settembre 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo, ha proposto appello il difensore, censurando con unico motivo il difetto degli elementi costitutivi del delitto ipotizzato e dei presupposti cautelari e probatori del vincolo reale apposto sul locale e sui beni ivi rinvenuti, con la conseguente richiesta di restituzione sull'assunto che l'indagato avrebbe legittimamente esercitato l'attività di pedicurista e non quella del podologo.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 febbraio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'atto di impugnazione va correttamente qualificato come appello, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso, avendo il provvedimento impugnato erroneamente riqualificato come ricorso per cassazione l'appello presentato in sede cautelare sulla base di deduzioni dall'impugnante formulate in relazione a questioni di mero fatto.

2. L'impugnazione proposta dinanzi al Tribunale del riesame - ove nell'interesse dell'indagato si riproponeva il contenuto di un'istanza di dissequestro e restituzione del locale e dei beni ivi allocati, presentata al P.M. contestando la ricorrenza non solo del fumus, ma anche delle finalità probatorie e cautelari del vincolo reale - è stata erroneamente scissa dal Tribunale in due parti (l'una riferita alla censurata cessazione delle esigenze investigative, l'altra alla, unitariamente contestata, decisione di mantenere il sequestro preventivo del solo immobile), senza individuare la tipologia del vizio di legittimità rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. e senza considerare che la relativa sequenza procedimentale, avviata a seguito della richiamata istanza di dissequestro e del susseguente parere contrario al riguardo formulato dal P.M., si è conclusa con l'adozione de plano, da parte del Giudice delle indagini preliminari, di un'ordinanza di rigetto successivamente impugnata dall'interessato avanti al Tribunale ex art. 322-bis cod. proc. pen.

3. Nessuna udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., dunque, è stata fissata dal Giudice a seguito di un atto di opposizione che l'indagato, in tesi, avrebbe dovuto necessariamente proporre avverso un decreto di rigetto dell'istanza di restituzione da parte del P.M. L'ordinanza impugnata in sede cautelare, infatti, non ha rigettato alcun atto di opposizione, poiché il Giudice delle indagini preliminari ha pronunciato il suo provvedimento su un'istanza di revoca del sequestro, sia dell'immobile che dei beni ivi contenuti, in relazione alla quale il P.M. aveva espresso il suo parere contrario, trasmettendolo al Giudice senza emettere alcun decreto di rigetto impugnabile in questa Sede secondo l'evocato modello procedinnentale di cui agli artt. 263, comma 5, e 127 cit.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palerm