Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding calunnia conviction where defendant knowingly accused officials of illegality they authored.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alessandro Amicone's appeal against his conviction for calunnia inadmissible due to a lack of specific argumentation regarding the psychological element of the crime. The defendant argued that the lower court failed to examine his reliance on a lawyer and his good faith, but the court found he knowingly accused officials of illegality while being the author of the very documents he alleged were irregular. Consequently, the court rejected the appeal, ruling that the generic presumption of innocence was insufficient to negate the specific intent required for the crime of calunnia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 c.p.; Art. 23 comma 8 del D.L. 28/10/2020 n. 137: The appeal must specifically address the psychological element of the crime; generic assertions of good faith or reliance on counsel without concrete facts demonstrating a reasonable doubt regarding the illegality of the accused acts are insufficient to negate the specific intent required for calunnia.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Amicone Alessandro, nato a Caste! di Sangro il 02/07/1969 avverso la sentenza del 14/07/2022 emessa dalla Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo rigettare il ricorso; lette le conclusioni delle parti civili rappresentate dall'avvocato Sergio Della Rocca, nell'interesse di Francesco di Donato, e dell'avvocato Gianluca Museo, nell'interesse del Comune di Roccaraso, in persona del Sindaco pro tempore, che hanno chiesto il rigetto del ricorso e del pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio; letta la memoria dell'avvocato Amedeo Ciuffetelli, nell'interesse di Alessandro Amicone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. /1A
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Sulmona, previa declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in relazione ai fatti commessi dal 12 settembre al 18 novembre 2013, per il delitto di calunnia commesso da Alessandro Amicone, con tre esposti diretti alla Procura della Repubblica di Sulmona, nei confronti di sei persone offese, quali il sindaco di Roccaraso e diverse società e professionisti della zona per fatti ed atti, elencati nell'imputazione, qualificati come illegittimi ed arbitrari volti, sostanzialmente, ad arrecare indebiti vantaggi.
2. Avverso detta sentenza Alessandro Amicone ha proposto ricorso, con atto sottoscritto dal proprio difensore, deducendo un unico motivo, per vizio della motivazione con riguardo all'elemento psicologico del reato, ulteriormente sotto articolato. La Corte distrettuale, con argomentazioni generiche, ha presunto che l'imputato fosse consapevole dell'innocenza e della buona fede delle costituite parti civili, per il solo fatto di essere da tempo inserito nella vita politica del Comune. Si tratta di una circostanza che in sé non denota un maggiore grado di consapevolezza e comunque non è stato rappresentato in quali termini concreti lo fosse, trattandosi di un' affermazione fine a sè stessa.
Inoltre, non è stata esaminata la tesi difensiva secondo la quale il ricorrente si fosse rivolto ad un avvocato per la redazione degli esposti tanto da affidarvisi, nei termini indicati dalla sentenza delle Sez. U, 1002 del 2014, con un onere sul difensore di un'analisi di verosimiglianza e di non palese infondatezza del contenuto delle dichiarazioni del cliente e non di mera "traduzione in termini giuridici quanto a lui riferito dal cliente", come sostenuto dalla sentenza impugnata.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il Procuratore generale, le parti civili indicate e il ricorrente hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per genericità dei motivi.
2. L'elemento soggettivo del reato di calunnia non è stato accertato dalla Corte d'appello in base a presunzioni, come sostiene il ricorrente con doglianza generica, ma è stato comprovato da una lettura conforme dei giudici, di primo e secondo grado, di fatti incontestati ed oggettivi utilizzando anche argomenti di prova logica. Infatti, Alessandro Amicone è stato ritenuto responsabile del delitto di calunnia per avere depositato esposti e denunce dirette alla Procura della Repubblica di Sulmona nella consapevolezza dell'innocenza e della buona fede delle costituite parti civili in quanto era componente del Consiglio comunale e aveva lui stesso concorso all'approvazione di alcune delibere, poi oggetto delle sue denunce, conoscendo la regolarità delle procedure seguite nella gestione dell'organizzazione della manifestazione sportiva dei mondiali di sci del 2012 e delle attività a questa connesse.
Le sentenze di merito hanno, dunque, fondato la prova del dolo di calunnia sulla palese inconsistenza e gratuità delle accuse mosse da Amicone alle persone offese, accertate all'esito di procedimenti penali su cui erano state svolte approfondite indagini della Guardia di Finanza anche con acquisizione di documenti, appostamenti e sopralluoghi, e non, come scritto nel ricorso, sulla circostanza che questi «fosse da tempo inserito nella vita politica del Comune» elemento che costituisce esclusivamente un inciso contenuto a pagina 11 della sentenza impugnata.
I fatti chiariti dalla testimonianza sia dell'agente operante, che aveva svolto l'intera attività investigativa su quanto denunciato da Amicone, che delle persone offese costituitesi parte civile hanno determinato i giudici di merito a concludere, in modo congruo e logico, per la volontà di Amicone di muovere deliberatamente false accuse nei confronti del sindaco del Comune, di imprenditori e di professionisti indicati nelle denunce, nella piena consapevolezza della loro innocenza proprio in quanto egli stesso firmatario delle delibere autorizzative denunciate come oggetto di presunte irregolarità.
Il dolo generico del delitto di calunnia postula la consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza del calunniato, e può essere escluso quando l'autore sospetti o ritenga l'illiceità del fatto denunciato come ragionevole, vi sia un riconoscibile margine di serietà tale da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez.6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753).Nel caso in esame, invece l'imputato, rimasto legittimamente assente nel procedimento, non solo non ha mai prospettato eventuali questioni problematiche o errori ragionevoli (né in fase di indagine, né nel corso del processo), ma ha denunziato come illeciti fatti fondati su atti e documenti di cui egli stesso era stato artefice, prendendo parte alla loro redazione e sottoscrivendoli.
Né può ritenersi escluso il dolo del delitto contestato per la sola circostanza che il soggetto si sia rivolto ad un avvocato per la redazione delle denunce poi qualificate come calunniose, quando il professionista non abbia la conoscenza dei fatti ma, come correttamente argomentato nella sentenza, si limiti a rappresentare in termini giuridici quanto riferitogli dal cliente con ciò non assumendosene ovviamente la responsabilità circa la veridicità o dolosa falsità. Né vale a contrastare detta logica conclusione, in assenza di elementi di fatto idonei a dimostrare il concorso nel reato dell'avvocato che redige la denuncia, proprio la sentenza delle Sez.
Unite civili, n. 1002 del 24/09/2013, dep. 2014 richiamata dal ricorrente, secondo cui, in materia disciplinare (degli avvocati), l'atto di denuncia/querela va ricondotto, sul piano funzionale, alla sola volontà del querelante, anche se il difensore ne autentica la sottoscrizione.
3. Sulla base di dette considerazioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio delle parti civili, Comune di Roccaraso e Di Donato Francesco, che liquida per ciascuna in complessivi euro 3686, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Comune di Roccaraso e Di Donato Francesco che liquida per ciascuna in complessivi euro 3686, oltre accesso