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Ordinanza — n. 18857/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian extradition appeal dismissed as inadmissible due to failure to meet the fifteen-day statutory appeal deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18857/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the extradition appeal inadmissible because it was filed after the mandatory fifteen-day deadline. Although the lower court set a ninety-day period, the court ruled that general procedural rules apply in the absence of specific provisions, making the fifteen-day limit strict. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585 commi 1 lett. a) e 2 lett. a) cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal against an extradition decision is subject to the general fifteen-day limitation period, and failure to file within this time renders the appeal inadmissible regardless of any irregularly extended deadline set by the lower court.

Parole chiave

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extradition appeal statutory deadline inadmissible appeal procedural time limit Cassazione decision domanda d'asilo di cittadino albanese allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivo d'espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 585 commi 1 lett. a) e 2 lett. a) cod. proc. pen.
pen., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni; ne consegue che, in base all'art. 585 commi 1 lett.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
3.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 704 cod. proc. pen.
In materia di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione proponibile avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 cod.
Art. 705 comma 2 lett. b) cod. proc. pen.
1.2 Violazione dell'art. 705, comma 2, lett.
art. 704 cod. proc. pen
In materia di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione proponibile avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 cod.
art. 616 cod. proc. pen
3.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45127 del 22/10/2014 Makeiev Rv. 260720
Corte cost. n. 186 del 2000
pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Halili Aldo nato in Albania il 29/4/1996 avverso la sentenza emessa il 13 dicembre 2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione.

RITENUTO IN FATTO

1. Aldo Halili ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha dichiarato sussistenti le condizioni per la sua estradizione verso la Repubblica di Albania. Deduce due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1.1 Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte territoriale ha escluso un collegamento stabile e lecito del ricorrente con il territorio nazionale. 1.2 Violazione dell'art. 705, comma 2, lett.

b) cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per l'assorbente rilievo da riconoscere alla tardività della sua proposizione.

2. In materia di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione proponibile avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello decide in camera di consiglio, a norma dell'art. 704 cod. proc. pen., è soggetto, in mancanza di norme specifiche, alle disposizioni generali sulle impugnazioni; ne consegue che, in base all'art. 585 commi 1 lett.

a) e 2 lett.

a) cod. proc. pen., il termine per impugnare è quello di quindici giorni, anche se il giudice abbia formulato irrituale riserva di motivazione dilazionata (nella specie, fissando per il deposito il termine di novanta giorni), e decorre dall'ultima delle notificazioni eseguite all'imputato o al difensore (Sez. 6, n. 45127 del 22/10/2014 Makeiev Rv. 260720). Nella fattispecie in esame risulta che il ricorso avverso la sentenza, notificata al difensore 1'8/3/2023 ed all'estradando il 9/3/2023, è stato presentato il 7/4/2023, quando ormai era scaduto il termine di quindici giorni per la presentazione dell'impugnazione. 3.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 d