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Sentenza — n. 18854/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18854/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18854/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'assegnazione in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza dell'autovettura Lamborghini Urus targata GDOOOYY, di proprietà della società Sunsky s.r.l.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 18854/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Precisano, inoltre, i difensori che il provvedimento di diniego di revoca dell'affidamento in custodia giudiziale deve ritenersi ricorribile per cassazione, in quanto non sarebbe ragionevole che l'ordinamento non ammetta tale rimedio giurisdizionale, peraltro espressamente previsto per il decreto di inammissibilità dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Con unico motivo, i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 9, comma 9, della legge n. 146 del 2006 e l'assoluta mancanza di motivazione sul punto.

Parole chiave

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riserva legale perdita dell'interesse giuridico revoca della licenza condurre soppressione di documenti sequestro di un veicolo sospensione dell'istruzione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tommasi Andrea Vincenzo, nato a Milano il 10.01.1965; avverso la sentenza del 29 agosto 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Emilio Epidendio, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avvocato Bruno Andò, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordinanza con la quale è stata disposta l'assegnazione in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza dell'autovettura Lamborghini Urus targata GDOOOYY, di proprietà della società Sunsky s.r.l.

2. Gli avvocati Giorgio Perroni e Bruno Andò, in qualità di difensori di Andrea Vincenzo Tomasi, legale rappresentante della Sunsky s.r.I., ricorrono avverso tale ordinanza e ne chiedono l'annullamento. 2.1. Premettono i difensori che, con decreto emesso d'urgenza in data 15 febbraio 2021 e relativa integrazione del 16 febbraio 2021, convalidati entrambi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 17 febbraio 2021, è stata sottoposta a sequestro preventivo, tra l'altro, la Lamborghini predetta, intestata alla Sunsky s.r.l.

L'auto, peraltro appena immatricolata, con provvedimento del 4 ottobre 2021, è stata assegnata, ai sensi dell'art. 9, comma 9, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dal Giudice per le indagini preliminari in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza «per l'impiego nelle attività di contrasto alla criminalità ovvero per lo svolgimento di compiti di istituto». Rilevano, inoltre, i difensori che la società ricorrente ha interesse a contestare il provvedimento di assegnazione in custodia giudiziale per impedire che l'autovettura medio tempore subisca un significativo deprezzamento, a causa di un utilizzo non strettamente connesso alle esigenze tipizzate dal legislatore e, al contempo, per garantire che sia conservata nello stesso stato in cui si trovava all'atto del sequestro, anche al fine di contenere gli oneri finanziari della facoltà d'uso.

Precisano, inoltre, i difensori che il provvedimento di diniego di revoca dell'affidamento in custodia giudiziale deve ritenersi ricorribile per cassazione, in quanto non sarebbe ragionevole che l'ordinamento non ammetta tale rimedio giurisdizionale, peraltro espressamente previsto per il decreto di inammissibilità dell'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 2.2. Con unico motivo, i difensori censurano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 9, comma 9, della legge n. 146 del 2006 e l'assoluta mancanza di motivazione sul punto.

Deducono i difensori che nel provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari, a fronte di una richiesta generica del Pubblico Ministero, avrebbe autorizzato la custodia giudiziale, con facoltà d'uso, in favore del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, facendo riferimento non già alla necessità di eseguire attività investigativa sotto copertura «per esigenze di contrasto alla criminalità», bensì a meri «compiti d'istituto» e, dunque, ad attività diverse da quelle tipizzate dall'art. 9, comma 9, della legge n. 146 del 2006.

Il provvedimento di assegnazione sarebbe, dunque, motivato in modo meramente apparente, in quanto privo di connessione con le specifiche esigenze previste dal legislatore, e sarebbe stato adottato in assenza dell'indicazione delle attività da svolgere sotto copertura e senza precisare quali sarebbero i compiti istituzionali da perseguire. Errato sarebbe, inoltre, l'argomento addotto dal Giudice per le indagini preliminari secondo il quale la polizia giudiziaria richiedente non sarebbe tenuta a indicare le proprie ragioni operative per evitare la violazione del segreto istruttorio, in quanto in questo modo si svuoterebbe di significato il controllo devoluto al giudice sulla ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge.

Ad avviso dei difensori, del resto, non sarebbe ravvisabile alcun obbligo di segretezza in relazione alla destinazione dell'autovettura allo svolgimento di meri «compiti d'istituto». Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, da ultimo, nulla avrebbe motivato in ordine alla deduzione della difesa fondata sulla sentenza n. 6676 del 6 ottobre 2021 del Consiglio di Stato. In tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha, infatti, affermato che l'art. 213 del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come di recente riformato, sancisce la natura obbligatoria della nomina del proprietario del veicolo quale custode dello stesso in caso di sequestro; tale disposizione, ad avviso del ricorrente, assumerebbe valenza generale rispetto a tutti i casi di sequestro di veicoli e, dunque, avrebbe dovuto trovare applicazione anche nel caso di specie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto è stato proposto da soggetto non legittimato.

2. Il ricorso è, infatti, stato proposto dagli avvocati Giorgio Perroni e Bruno Andò, in qualità di difensori di Andrea Vincenzo Tommasi, legale rappresentante della Sunsky s.r.l. I difensori di fiducia sono stati, dunque, nominati dal legale rappresentante della società, che è anche indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo contestato all'ente. Dagli atti del procedimento risulta, infatti, che al Tommasi, quale legale rappresentante della società all'epoca dei fatti contestati, è contestata la commissione del reato presupposto dell'illecito amministrativo dipendente da reato del quale l'ente è chiamato a rispondere e in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo dal quale origina il provvedimento impugnato innanzi a questa Corte.

3. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, tuttavia, in tema di responsabilità da reato degli enti, il rappresentante legale indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310 - 01). E', dunque, inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo (e, in generale, qualsiasi impugnazione) presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264311 - 01).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto da soggetto non legittimato, in ragione del conflitto d'interessi esistente tra la propria posizione di persona sottoposta ad indagine del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e la rappresentanza dell'ente indagato per lo stesso. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

o Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process