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Ordinanza — n. 18851/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges agreed sentence proportionality against co-defendants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18851/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible via simplified procedure without formalities. The appellant sought to contest the proportionality of the agreed sentence relative to co-defendants' positions. The court ruled that such arguments are not permitted when challenging a concordated sentence, as only illegality or non-compliance with the agreed terms constitutes a valid ground.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Appeals against concordated sentences are inadmissible if they merely contest the proportionality of the penalty applied relative to co-defendants, as only illegality or deviation from the agreed terms constitutes a valid ground for review.

Parole chiave

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concordated sentence proportionality challenge co-defendants comparison simplified procedure inadmissible appeal proporzionalità della pena adeguamento della pena procedura semplificata

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Palombella Arcangelo, nato a Taranto il 06/07/1979 avverso la sentenza del 13 luglio 2022 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi non consentiti, in quanto volti a contestare la dosimetria della pena concordata tra le parti e applicata dal giudice, in punto di proporzionalità anche rispetto alla posizione di altri coimputati; Va rammentato che rileva soltanto come motivo relativo alla pena concordata l'ipotesi - nella specie non ricorrente - della pena illegale o non corrispondente a quella indicata dalle parti.

2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis