Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges agreed sentence proportionality against co-defendants.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible via simplified procedure without formalities. The appellant sought to contest the proportionality of the agreed sentence relative to co-defendants' positions. The court ruled that such arguments are not permitted when challenging a concordated sentence, as only illegality or non-compliance with the agreed terms constitutes a valid ground.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Appeals against concordated sentences are inadmissible if they merely contest the proportionality of the penalty applied relative to co-defendants, as only illegality or deviation from the agreed terms constitutes a valid ground for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Palombella Arcangelo, nato a Taranto il 06/07/1979 avverso la sentenza del 13 luglio 2022 della Corte d'appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese. OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi non consentiti, in quanto volti a contestare la dosimetria della pena concordata tra le parti e applicata dal giudice, in punto di proporzionalità anche rispetto alla posizione di altri coimputati; Va rammentato che rileva soltanto come motivo relativo alla pena concordata l'ipotesi - nella specie non ricorrente - della pena illegale o non corrispondente a quella indicata dalle parti.
2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis