Ordinanza — n. 18850/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Arcopinto Salvatore, nato a Napoli il 06/06/1989 avverso la sentenza del 30 novembre 2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per motivi non consentiti dalla legge, in quanto volti a contestare la mancata verifica dell'applicazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18850/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per motivi non consentiti dalla legge, in quanto volti a contestare la mancata verifica dell'applicazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Arcopinto Salvatore, nato a Napoli il 06/06/1989 avverso la sentenza del 30 novembre 2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per motivi non consentiti dalla legge, in quanto volti a contestare la mancata verifica dell'applicazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1W03