Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18850/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18850/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18850/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Arcopinto Salvatore, nato a Napoli il 06/06/1989 avverso la sentenza del 30 novembre 2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per motivi non consentiti dalla legge, in quanto volti a contestare la mancata verifica dell'applicazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18850/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per motivi non consentiti dalla legge, in quanto volti a contestare la mancata verifica dell'applicazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali procedura semplificata censure procedurali complessità della procedura abbandono del procedimento motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
per motivi non consentiti dalla legge, in quanto volti a contestare la mancata verifica dell'applicazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Arcopinto Salvatore, nato a Napoli il 06/06/1989 avverso la sentenza del 30 novembre 2022 del Tribunale di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per motivi non consentiti dalla legge, in quanto volti a contestare la mancata verifica dell'applicazione di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1W03