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Ordinanza — n. 18848/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds via penalty agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18848/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant waived substantive appeal grounds through a penalty agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued for a review of the legal qualification of the offense, but the court held that such agreements limit the appellate court's jurisdiction to non-waived issues. Consequently, the court ruled that any further complaints on waived matters, even those reviewable ex officio, are barred except for illegal sentencing.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A penalty agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure constitutes a waiver of all appeal grounds, including those reviewable ex officio, thereby rendering subsequent cassation appeals on such matters inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds penalty agreement Article 599-bis c.p.p. Article 610 c.p.p. inadmissible appeal legal qualification waiver ex officio review revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
277196); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 610, comma 5 bis, cod.
art. 599 bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Leone, Rv. 277196
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Amico Gabriele, nato a Nocera Inferiore il 25/10/1998 avverso la sentenza del 04/11/2022 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo; OSSERVA rilevato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; considerato che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena; ritenuto, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Leone, Rv. 277196); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci