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Ordinanza — n. 18847/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to violation of strict filing deadlines under Article 613 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18847/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Dario Nocerino inadmissible ex officio. The appellant personally submitted the request against a second-instance judgment from Naples, but failed to comply with the specific time limits mandated by Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal without examining its merits and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis; Art. 613 cod. proc. pen.: An appeal filed in violation of the strict time limits prescribed by law is inadmissible and may be declared ex officio, resulting in the imposition of procedural costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal strict time limits ex officio declaration Code of Criminal Procedure procedural costs fine fund penalty personal filing difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato in violazione di quanto specificamente prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen.- 3.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato in violazione di quanto specificamente prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen.- 3.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Nocerino Dario, nato il 21/04/1995 a Massa di Somma avverso la sentenza in data 22/04/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza in data 22/04/2022 della Corte di appello di Napoli, Dario Nocerino ha personalmente presentato ricorso.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato in violazione di quanto specificamente prescritto dall'art. 613 cod. proc. pen.- 3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16