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Ordinanza — n. 18846/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 18846/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18846/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza in data 26/10/2022 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di resistenza e guida in stato di ebbrezza con recidiva biennale, Cosimo Schena ha proposto ricorso deducendo mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18846/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per i reati di resistenza e guida in stato di ebbrezza con recidiva biennale, Cosimo Schena ha proposto ricorso deducendo mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente responsabilità scemata revisione della sentenza penale reato grave di stupefacenti remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Avverso la sentenza in data 26/10/2022 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
per i reati di resistenza e guida in stato di ebbrezza con recidiva biennale, Cosimo Schena ha proposto ricorso deducendo mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Schena Cosimo, nato il 03/07/1991 a Brindisi avverso la sentenza in data 26/10/2022 del Tribunale di Brindisi visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza in data 26/10/2022 emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per i reati di resistenza e guida in stato di ebbrezza con recidiva biennale, Cosimo Schena ha proposto ricorso deducendo mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che genericamente formulato, il motivo proposto non è consentito, in quanto con esso si deduce un tema non rientrante tra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., ai fini della proposizione di ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità, che può essere dichiarata de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il