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Sentenza — n. 18839/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18839/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18839/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Va preliminarmente rilevato che il difensore del ricorrente ha comunicato che il 30 gennaio 2023 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha revocato ogni misura cautelare applicata nei confronti del predetto. Pertanto, va dichiarata la inammissibilità del ricorso per la sopravvenuta mancanza di interesse, a seguito della revoca della misura cautelare oggetto di impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 18839/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 272, 275, 307 cod. proc. peli. per aver applicato il Tribunale due misure coercitive congiuntamente, fuori dei casi previsti dalla legge. 2.2. Violazione di lege in relazione agli artt. 597 e 310 cod. proc. pen. avendo il Tribunale ecceduto i propri limiti delibativi e violato il divieto di reformatio in peius. 2.3. Vizio di motivazione.

Parole chiave

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misura coercitiva nel diritto degli stranieri misure sostitutive della carcerazione misure d'esecuzione forzata commutazione della pena riforme giudiziarie riesame della curatela

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ruggeri Salvatore, nato a Muro Leccese il 12/02/1950 avverso la ordinanza del 04/11/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. RITENUTO IN FATI-0 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Lecce rigettava l'appello cautelare proposto da Salvatore Ruggeri avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale in sede che, su richiesta del P.M., aveva dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura degli arresti donniciliari limitatamente ai capi di falso ideologico, applicando la misura dell'obbligo di dimora in caso di cessazione della misura domiciliare per i restanti reati.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 272, 275, 307 cod. proc. peli. per aver applicato il Tribunale due misure coercitive congiuntamente, fuori dei casi previsti dalla legge. 2.2. Violazione di lege in relazione agli artt. 597 e 310 cod. proc. pen. avendo il Tribunale ecceduto i propri limiti delibativi e violato il divieto di reformatio in peius. 2.3. Vizio di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente rilevato che il difensore del ricorrente ha comunicato che il 30 gennaio 2023 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha revocato ogni misura cautelare applicata nei confronti del predetto. Pertanto, va dichiarata la inammissibilità del ricorso per la sopravvenuta mancanza di interesse, a seguito della revoca della misura cautelare oggetto di impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. C