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Sentenza — n. 17926/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 17926/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 17926/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Gip del Tribunale di Tivoli con ordinanza in data 18 ottobre 2022 ha convalidato l'arresto dell'indagato in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. In particolare, al Di Giovannandrea è stato contestato si avere il 27 febbraio 2021 usato violenza e minaccia nei confronti di un luogotenente dei Carabinieri che stava procedendo alla sua identificazione, dapprima minacciandolo e quindi spingendolo, facendolo cadere a terra e colpendolo sul sopracciglio destro, cagionandogli una ferita lacero contusa guaribile in due giorni.

Regesto Legislator

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art. 121 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 17926/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale provvedimento ricorre, tramite il proprio difensore, l'indagato che deduce un unico motivo, relativo alla violazione di legge processuale, in quanto il decreto che ha fissato l'udienza di convalida (celebrata nei confronti dell'indagato a piede libero ex art. 121 disp. att. cod. proc. pen.) non è stato notificato ad uno dei due difensori di fiducia (Alessio Rosati) nominato dal Di Giovannandrea, con la conseguenza che la relativa udienza si è celebrata alla presenza del solo altro difensore di fiducia (Paolo Rosati).

Parole chiave

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convalida del sequestro documenti d'identità identificazione credibile ministro della difesa corrispondenza con il difensore permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 121 disp. att. cod. proc. pen
Avverso tale provvedimento ricorre, tramite il proprio difensore, l'indagato che deduce un unico motivo, relativo alla violazione di legge processuale, in quanto il decreto che ha fissato l'udienza di convalida (celebrata nei confronti dell'indagato a piede libero ex art. 121 disp.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da Di Giovannandrea Luca, nato a Roma il 10/03/1967 avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli del 18/10/2022; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Gip del Tribunale di Tivoli con ordinanza in data 18 ottobre 2022 ha convalidato l'arresto dell'indagato in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

2. In particolare, al Di Giovannandrea è stato contestato si avere il 27 febbraio 2021 usato violenza e minaccia nei confronti di un luogotenente dei Carabinieri che stava procedendo alla sua identificazione, dapprima minacciandolo e quindi spingendolo, facendolo cadere a terra e colpendolo sul sopracciglio destro, cagionandogli una ferita lacero contusa guaribile in due giorni.

3. Avverso tale provvedimento ricorre, tramite il proprio difensore, l'indagato che deduce un unico motivo, relativo alla violazione di legge processuale, in quanto il decreto che ha fissato l'udienza di convalida (celebrata nei confronti dell'indagato a piede libero ex art. 121 disp. att. cod. proc. pen.) non è stato notificato ad uno dei due difensori di fiducia (Alessio Rosati) nominato dal Di Giovannandrea, con la conseguenza che la relativa udienza si è celebrata alla presenza del solo altro difensore di fiducia (Paolo Rosati).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Questa Corte ha, con giurisprudenza consolidata, affermato il principio secondo cui l'omesso avviso della fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia nominati dall'imputato integra una nullità a regime intermedio che è sanata laddove il relativo vizio non sia stato eccepito dall'altro difensore ritualmente avvisato e presente in udienza (ex plurimis si veda Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620).

3. Diverso è il caso in cui, avendo l'imputato nominato un solo difensore di fiducia, questi non venga avvisato e l'udienza venga celebrata in sua assenza, a nulla rilevando, in questa ipotesi, che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. Infatti, l'omesso avviso dell'udienza all'unico difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett.

c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza (Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).

4. Nel caso di specie non ricorre tale ultima ipotesi in quanto è incontestato che l'udienza di convalida dell'arresto si è celebrata alla presenza di uno dei due difensori di fiducia dell'arrestato senza che il difensore presente nulla abbia eccepito in merito alla mancata notifica all'altro difensore. Quindi la nullità, pur sussistente, in quanto a regime intermedio risulta sanata.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il)